Settore vitivinicolo - Messa a dimora di barbatelle - Impianto di palificazione e strutture di sostegno - Forma del contratto - Libertà di forma e accordo verbale - Onere della prova dell'inadempimento - Prassi agronomica vinicola - Tempistica di installazione dei pali di testata ed intermedi - Pattuizione contrattuale autonoma - Prova indiziaria e testimonianze inattendibili - Contratto d'opera avente ad oggetto prestazioni nel settore vitivinicolo - Messa a dimora di barbatelle di vite ed installazione delle relative strutture portanti (quali pali di testata, intermedi ed ancore in acciaio a servizio del vigneto) costituenti prestazioni distinte ed autonome sotto il profilo negoziale - Migliore tecnica agronomica - Posticipazione di opere di sostegno costituente un'evenienza possibile e non inusuale nell'ordinaria gestione agricola - Azione di risarcimento danni da inadempimento contrattuale ex art. 1218 c.c. promossa dall'azienda agricola committente.
SENTENZA
n. 388/2026 pubbl. 05/10/2026
(Giudice: dott.ssa Maria Elena Faleschini)
nella causa iscritta al n. 138/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e promossa da
[Parte_1] (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sabatino BESCA e Roberto CORDISCO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo sito a Vasto (CH) al viale Sandro Pertini n. 15,
attrice
contro
[Controparte_1] (...), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe NATARELLA, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Lanciano (CH) alla via Arco della Posta n. 5,
convenuta
OGGETTO: ALTRI CONTRATTI D’OPERA
MOTIVI DELLA DECISIONE
[Parte_1] ha convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, [Controparte_1] per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: «a) Ritenere e dichiarare che l’omessa ultimazione e dei lavori commissionati alla ditta [Controparte_1] […] [Controparte_1] ha causato alla committente società [Parte_1] […] dei danni per le causali sopra meglio indicate e riportate nella relazione tecnica depositata a corredo del presente atto; b) Per l’effetto, condannare la ditta [Controparte_1] al pagamento in favore della società attrice della somma di €.20.770,00 o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre al costo delle barbatelle andate perdute; c) In ogni caso condannare la ditta convenuta al pagamento delle spese e competenze tutte del giudizio in favore dei difensori che si dichiarano sin da ora antistatari, con sentenza esecutiva come per legge».
A sostegno della propria pretesa, l’attrice ha allegato di essere proprietaria di diversi ettari di terreno in agro di Casalbordino e Torino di Sangro e di avere conferito alla convenuta, nella primavera del 2022 - come già nella primavera del 2021 - incarico di mettere a dimora delle barbatelle di vite varietà “Viognier” e impiantare i pali di testata e intermedi in acciaio cor-ten; ha lamentato, quindi, che - a differenza di quanto in precedenza correttamente eseguito nel 2021 - la convenuta avrebbe provveduto, in data 21/5/2022, alla sola messa a dimora di 4.800 barbatelle, omettendo l’impianto dei pali di testata ed intermedi da effettuarsi nei giorni immediatamente successivi detta piantumazione, conseguendone danni quantificati nella misura di € 20.770,00, oltre il costo correlato alla perdita delle piante.
[Controparte_1], costituitasi in giudizio, ha eccepito, in via pregiudiziale, l’improcedibilità della domanda per mancata attivazione del procedimento di negoziazione assistita. Nel merito, ha contestato l’avversa domanda, rilevando - avuto riguardo alla forma orale dell’accordo in esame - la carenza di prova in ordine ai termini essenziali dell’accordo quali oggetto, corrispettivo e termine (anche essenziale), allegando – a contrasto della tesi attorea - la mancata approvazione di parte attrice del preventivo datato 20/9/2022 alla stessa inviato in data 21/9/2022 ed afferente anche ai lavori di posa in opera di pali di testata, intermedi ed ancore per un importo di € 3.800,00 + IVA al 10%. Quindi, in contestazione del quantum della domanda risarcitoria, ha eccepito che la cura del fondo e l’irrigazione spettavano alla committente e non all’impiantista, producendo riproduzioni fotografiche (anche tramite drone) per dimostrare che i presunti interventi manutentivi e di diserbo indicati dalla perizia di controparte non sarebbero mai stati eseguiti e che la mancata installazione immediata dei pali non avrebbe pregiudicato lo sviluppo iniziale del vigneto, potendo essere posticipata anche di un anno. Infine, ha svolto domanda riconvenzionale per il pagamento della messa in opera delle barbatelle eseguita in data 21/5/2022, concludendo per l’accoglimento delle seguenti conclusioni: «a) in via assolutamente preliminare e pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità della domanda per omessa attivazione preventiva dell’invito alla negoziazione assistita obbligatoria; b) rigettare in ogni caso la domanda avversa, infondata completamente in fatto ed in diritto oltre che assolutamente pretestuosa, per i motivi spiegati in premessa; c) nel contempo, in accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale così come formulata, condannare la [Parte_1] in persona del l.r.p.t., al pagamento in favore della attrice della somma di € 1.584,00 maggiorata degli interessi commerciali dal dovuto fino all’effettivo soddisfo; d) in ogni caso con vittoria di tutte le spese di lite, rimettendosi alla discrezionalità dell’On.le Giudicante circa la condanna di Controparte al risarcimento danni equitativamente determinando per evidente lite temeraria ex art.96 cpc».
Assegnato termine per l’espletamento della procedura di negoziazione assistita, conclusasi negativamente secondo verbale del 21/6/2023 sottoscritto dalle parti e dai rispettivi difensori, la causa è stata istruita attraverso produzioni documentali, interrogatorio formale del legale rappresentante dell’attrice, prova per testi, e CTU espletata dall’agronoma [Persona_1].
* * *
1. La domanda attorea è infondata e va, pertanto, respinta.
2. L’istanza risarcitoria attorea trae origine dal supposto inadempimento di parte convenuta all’obbligo dalla stessa asseritamente assunto in dipendenza di un contratto avente ad oggetto sia la fornitura e messa a dimora di un quantitativo di barbatelle di vite (varietà Viognier), sia la successiva e pressoché contestuale esecuzione di un impianto di pali di testata e intermedi in acciaio cor-ten a servizio del vigneto di nuova realizzazione; dalla mancata esecuzione di detto impianto sarebbero derivati i danni di cui l’attrice chiede il ristoro nella misura quantificata in € 20.770,00 secondo stima di parte effettuata dal dott. [Persona_24].
Nel contestare la domanda avversaria, la convenuta ha eccepito la carenza di prova afferente ai termini essenziali del contratto, con specifico riferimento alla pattuizione della realizzazione di tale impianto, confermando, tuttavia, l’obbligazione relativamente alla sola fornitura e messa a dimora di n. 4.800 barbatelle.
3. In ragione della preliminare valutazione di sussistenza dell’an debeatur della domanda risarcitoria conseguente a inadempimento ex artt. 1218 e 1223 c.c. proposta da parte attrice, deve richiamarsi il vieppiù noto e consolidato principio (ex pluribus, Cass. SS.UU. 13533/2001) secondo cui il creditore che agisca (tra l’altro) per il risarcimento del danno contrattuale da inadempimento deve, innanzitutto, provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte cui, correlativamente, spetta l’onere di comprovare la sussistenza di fatti estintivi, impeditivi o modificativi della obbligazione assunta in dipendenza della detta fonte negoziale.
Ebbene, lo schema contrattuale evocato da parte attrice è astrattamente ascrivibile a quello del contratto d’opera ex art. 2222 c.c. (stante la prevalenza causale dell’attività di realizzazione della palificazione rispetto al trasferimento della proprietà dei pali, in applicazione del criterio di cui all’art. 2223 c.c.), rispetto al quale vige il principio di libertà della forma, potendo così essere concluso anche in forma verbale o tramite comportamenti concludenti, senza l’obbligo di un documento scritto per la sua validità. Da ciò deriva che – in assenza di prova documentale – incombe su parte attrice, in ossequio al richiamato principio, l’onere di provare l’esistenza della fonte negoziale e, quindi, il contenuto della stessa in riferimento alla specifica obbligazione oggetto di contesa.
4. Tanto premesso, va rimarcato come – posta per pacifica (perché incontestata dalle parti) la pattuizione ed esecuzione della prestazione di fornitura e messa a dimora delle n. 4.800 barbatelle – il thema decidendum della controversia consiste esclusivamente nella valutazione della sussistenza anche della pattuizione relativa alla prestazione di palificazione a servizio della nuova coltura.
In via preliminare a detto scrutinio, devono valutarsi per inconcludenti ai fini decisori le prove orali assunte in corso di giudizio per il motivo che sui testi indicati dalle parti è possibile attestare fondati motivi di inattendibilità in ragione della sussistenza o di un rapporto di lavoro (come nel caso di [Persona_4] e [Persona_5], dipendenti della società attrice, e [Persona_6], dipendente della ditta convenuta) foriero di un potenziale interesse di fatto o condizionamento, oppure di uno stretto rapporto di parentela (come nel caso di [Pt_4], marito della titolare della ditta convenuta e dei figli [CP_2], [Controparte_3] e […]).
A detto rilievo, inoltre, deve aggiungersi quello in ragione del quale sulla circostanza dirimente – ovvero la pattuizione riferita alla realizzazione immediata della palificazione – il teste [Per_3] a risposta sul capitolo 5, ha riferito de relato («sì, è vero, la circostanza mi è stata riferita dal mio datore di lavoro») mentre le dichiarazioni del teste [Persona_45] (ex proprietario dell’azienda attrice e attuale dipendente con mansioni di gestione) risultano incongruenti e, quindi, poco credibili, in ragione del fatto che egli, da un lato, ha raccontato di aver condotto la trattativa con la convenuta unitamente al titolare della ditta attrice e, tuttavia, dall’altro, non ha ricordato né la cifra pattuita per la palificazione né la rilevanza del preventivo inviato nel settembre 2022.
Di conseguenza, considerato che la verifica di attendibilità dei testi è oggetto di valutazione discrezionale da parte del giudice, che viene eseguita sulla base di elementi di natura oggettiva (ossia la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, etc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed all’eventuale interesse alla lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (così Corte appello Palermo sez. III, 11/07/2022, n.1197 e Cass. civ. Sez. 2, Ordinanza n. 21239 del 09/08/2019) e che – avuto riguardo alla logicità, coerenza e analiticità delle deposizioni e alla presenza di insanabili contraddizioni con altre deposizioni testimoniali di senso diametralmente opposto – nessuna delle deposizioni testimoniali acquisite può essere ritenuta attendibile e, pertanto, utile a sostegno della sussistenza della pattuizione in esame poiché reciprocamente contrastanti e condizionate.
5. Né a migliori sorti conduce il residuale vaglio di fondatezza della domanda sul piano meramente indiziario condotto in ossequio ai criteri stabiliti dall’art. 2729 c.c.
Invero, il principale argomento proposto da parte attrice, a suffragio della sussistenza dell’obbligazione pretesa, si fonda sostanzialmente sul presupposto di una continuità dei rapporti lavorativi in ragione della specularità del negozio del 2022 rispetto a quello del 2021, affermandosi che essa non avrebbe avuto ragione di pattuire prestazione diversa da quella già eseguita nell’anno precedente anche in ragione della necessità di provvedere alla palificazione, secondo la migliore tecnica agronoma, nel periodo pressoché immediatamente successivo alla piantumazione delle barbatelle.
Ebbene, nonostante la CTU dott.ssa [Persona_16] abbia rappresentato – con valutazione che si ritiene esente da errori tecnici o logici, approfondita e correttamente motivata e quindi del tutto condivisibile anche nei riscontri forniti alle osservazioni critiche dei consulenti di parte – che la tempestiva realizzazione della struttura portante prossima alla piantumazione sia conforme alla corretta e consigliabile prassi agricola – poiché permette alle barbatelle di accrescersi in verticale, fruire di una maggiore insolazione, godere di un maggiore arieggiamento, contrastando la permanenza dell’umidità fogliare che favorisce lo sviluppo delle crittogame parassite (Peronospora, Oidio, Escoriosi, Botrite), esporre una maggiore superficie fogliare agli interventi fitoiatrici e di fertirrigazione – il rinvio della palificazione – per quanto di prassi non ordinaria – è una evenienza che, in quanto necessitata da ragioni diverse ed eterogenee (problemi economici dell’imprenditore agricolo, mancanza del materiale nei tempi utili, mancanza di maestranze preposte), resta comunque possibile.
Deve, quindi, affermarsi che, sebbene la palificazione pressoché contestuale alla piantumazione costituisca la prassi ideale, la posticipazione della seconda non è impossibile o inusuale, potendo dipendere da molteplici fattori esterni alla migliore tecnica agraria, conseguendone che la piantumazione non implica automaticamente anche il contestuale accordo relativo alla palificazione.
Anche alla luce di tale considerazione, quindi, si devono valorizzare – sempre sul piano indiziario - i soli dati oggettivi acquisiti al processo, in ragione dei quali è possibile evidenziare che:
- nel maggio del 2022 la convenuta ha provveduto alla piantumazione delle 4.800 barbatelle;
- con nota del 20/9/2022 la ditta convenuta ha inviato alla società attrice preventivo per la piantumazione e palificazione per la somma di € 3.800,00 + IVA al 10%, con invito a fornire riscontro attraverso la spedizione di copia del preventivo “con timbro e firma apposti” (per evidente accettazione);
- la somma richiesta in detto preventivo per l’intera prestazione (piantumazione e palificazione) si apprezza coerente con quella pattuita l’anno precedente, corrisposta e riscossa e pari ad € 5.600,00, così come risultante da fattura n. 44/2021 del 30/12/2021;
- nel lasso di tempo intercorso tra la data della piantumazione e quella dell’invio del preventivo, parte attrice è rimasta inerte al supposto ritardo nella esecuzione della palificazione (non risultando documentalmente comprovate diffide, messa in mora o intimazioni ed essendo rimaste senza riscontro le asserite sollecitazioni per le vie brevi, quali telefonate e messaggistica);
- la prima comunicazione indirizzata dalla ditta attrice alla convenuta risulta spedita in data 14/10/2022 (a mezzo p.e.c. del proprio legale).
Sulla scorta di tali evidenze, è, quindi, possibile affermare che se – come dedotto da parte attrice – la pattuizione oggetto di controversia avesse ricompreso anche la palificazione, non si ravvisano (né sono state allegate) le ragioni logiche o le circostanze di fatto in ragione delle quali essa si è determinata a non sollecitare formalmente la controparte ai fini dell’esecuzione delle stesse entro congruo termine, sì come prescritto dall’art. 2224 c.c., e – in ogni caso – non abbia fornito riscontro al preventivo del 20/9/2022 (del tutto coerente con la spesa sostenuta nell’anno precedente) ovvero, al contrario, non abbia contestato tale preventivo in ragione di una diversa pattuizione del corrispettivo.
In altri termini, diviene evidente che, sebbene l’invio di un preventivo comprensivo anche della piantumazione eseguita nel maggio 2022 potrebbe indicare una riproposizione o un tentativo di regolarizzazione di quanto precedentemente concordato, la mancata risposta o contestazione dello stesso da parte dell’attrice avvalora la tesi della mancanza di un accordo vincolante antecedente.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve ritenersi che parte attrice non abbia fornito sufficiente prova della specifica pattuizione di cui lamenta l’inadempimento, conseguendone il rigetto della domanda in punto di an debeatur.
6. Al contrario, si rivela fondata la domanda riconvenzionale di parte convenuta, giacché la circostanza della vendita e messa a dimora in data 21/5/2022 di 4.800 barbatelle di vite da vino varietà Viognier è incontestata tra le parti, conseguendone il diritto della convenuta a ottenere il versamento del corrispettivo, da ritenersi congruo alla luce delle valutazioni espresse in merito dalla CTU in ragione della conformità della pretesa ai prezzi del mercato locale (pag. XV dell’elaborato depositato in data 15/9/2026).
7. Non ritenendosi sussistenti i presupposti soggettivi (mala fede e colpa grave) e oggettivi (danno ed entità dello stesso) richiesti dall’art. 96, I comma, c.p.c., l’istanza formulata all’uopo da parte convenuta non è meritevole di accoglimento.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e sono liquidate, come in dispositivo, ai sensi del D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147, sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, corrispondente al valore della controversia (determinato dalla sommatoria dei valori della domanda attorea e di quella riconvenzionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 138/2023, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda attorea;
2) accoglie la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta e, per l’effetto, condanna [Parte_1], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di [Controparte_1], della somma di € 1.584,00, maggiorata degli interessi commerciali dal dovuto fino all’effettivo soddisfo;
3) condanna [Parte_1], in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di [Controparte_1], delle spese del presente giudizio, che liquida in € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. – se dovuta - e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Vasto, il 2/10/2026
Il Giudice
dott.ssa Maria Elena Faleschini