OCM Vino - Viticoltura - Finanziamenti pubblici e contributi unionali - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi Terzi" - Controlli - Revoca o riduzione del contributo - Riparto dell'onere della prova - Emergenza Covid-19 - Causa di forza maggiore - Varianti di progetto e variazioni di spesa - Attività promozionali esterne e prova dell'effettiva esecuzione - Contributi e finanziamenti pubblici unionali nel settore vinicolo - Mancata contestazione dell'esito dei controlli contabili di ammissibilità delle spese svolti dalle Autorità preposte - Onere ex art. 2697 c.c. per l'impresa beneficiaria di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire o trattenere il finanziamento dimostrando la corretta ed effettiva rendicontazione delle spese sostenute per le azioni promozionali approvate.
SENTENZA
n. 13888/2026 pubbl. 07/10/2026
(Giudice: dott. Marco Valecchi)
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 52112/2023 promossa da:
[Parte_1] con l’Avv. NICOLA BAÙ (...), Avv. DAVIDE SAVIO (...) e Avv. SILVIA PELLEGRINI (...)
ATTRICE
contro
[Controparte_1], con l’Avvocatura Generale dello Stato (...)
CONVENUTA
[Controparte_2] con l’Avv. MARIA LUISA MADERA (...)
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come alle note di precisazione delle conclusioni di cui all’art. 189 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 7.11.2023 la [Parte_1] ha convenuto in giudizio l[Controparte_1] (di seguito [CP_1]) e ha formulato le seguenti conclusioni: “In via principale - per tutti motivi dedotti e allegati nel presente atto, accertare e dichiarare che [Parte_1] (P. IVA e C.F. [P.IVA_1]) e l’[Controparte_3] (P. IVA [P.IVA_2] e C.F. [P.IVA_3]), unite in ATI costituita con atto del 10 marzo 2021 a rogito del notaio dott. [Persona_1] (repert. N. 135959 racc. n. 10489) hanno correttamente adempiuto al Contratto stipulato con l’[Controparte_1] (C.F. [P.IVA_4] e P. IVA. [P.IVA_5] in data 31.03.2021 e, accertato e dichiarato che pertanto [Parte_1] (P. IVA e C.F. [P.IVA_1]) e l’[Controparte_3] (P. IVA [P.IVA_2] e C.F. [P.IVA_3]), unite in ATI costituita con atto del 10 marzo 2021 a rogito del notaio dott. [Persona_1] (repert. N. 135959 racc. n. 10489) hanno diritto all’erogazione del contributo di cui a tale Contratto, per l’effetto condannare l’ (C.F. e P. IVA. ) a pagare a (P. IVA e C.F. ) quale capofila mandataria dell’ATI costituita con atto del 10 marzo 2021 a rogito del notaio dott. (repert. N. 135959 racc. n. 10489) l’importo di € 200.439,26 oltre interessi legali pari a € 8.165,58 da quest’ultima versato ad in data 03.11.2023, nonché gli interessi legali dal 03.11.2023 al saldo, nonché la somma di € 64.127,36 quale saldo del contributo comunitario maturato di cui al Contratto, e cosi complessivamente € 272.732,20 oltre interessi sulle somme in linea capitale dal dì del dovuto al saldo effettivo, ovvero la diversa maggiore o minore somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia; Il tutto, in ogni caso a) previa disapplicazione e/o annullamento e/o declaratoria di invalidità e/o inefficacia degli atti indicati in premessa, e nello specifico della comunicazione dell’ (C.F. e P. IVA. ) del 08.09.2023 sub doc. 23 di replica alle controdeduzioni di (P. IVA e C.F. ) quale capofila mandataria dell’ATI costituita con atto del 10 marzo 2021 a rogito del notaio dott. (repert. N. 135959 racc. n. 10489), dell’ulteriore comunicazione dell’ (C.F. e P. IVA. 06234661004), datata 12.09.2023, di richiesta di restituzione dell’importo di € 200.439,26 sub doc. 24 nonché, anche quale atto presupposto, del verbale dell’ (C.F. e P.IVA ) n. CSU/124/2023 del 25.05.2023 sub doc. 19”.
A sostegno della domanda ha esposto: di essere una società agricola che svolge, tra le altre, attività di viticoltura nella provincia di Udine; di agire in qualità di capofila mandataria dell’ (di seguito l’ ) costituita con atto del 10 marzo 2021 a rogito del notaio dott. (repert. N. 135959 racc. n. 10489); di aver beneficiato di contributi europei erogati sulla base della misura “Promozione sui mercati dei Paesi Terzi” prevista nell’ambito dell’OCM vitivinicolo e di aver stipulato con in data 31.3.2021 il Contratto Friuli Venezia Giulia 5 2020/2021 per un preventivo di spesa pari a € 657.711,23 che sarebbe stata coperta (i) per il 50% - corrispondente all’importo di € 328.855,60 – direttamente dall’ATI e (ii) per il restante 50% - corrispondente all’importo di € 328.855,63 - dai contributi europei; ai sensi dell’art. 5, co. 4 del Contratto, le era stato riconosciuto in data 24.6.2021, a fronte del rilascio di apposita polizza fideiussoria n. 40316591000203 del 27 aprile 2021, l’anticipo nella misura dell’80% pari a € 263.084,80; a seguito di controlli effettuati da comunitarie, sulla documentazione di rendicontazione trasmessa da parte attrice, era stato redatto il rapporto di verifica n. CSU/124/2023 nel quale era stato evidenziato che la società beneficiaria aveva rendicontato spese per un totale di € 654.474,51 e che le spese ritenute ammissibili erano state quantificate in € 125.341,28, con conseguente riconoscimento di un contributo unionale di € 62.670,64 (pari al 50% del contributo riconosciuto come eleggibile); gli ispettori di quindi a fronte di spese rendicontate per un importo complessivo di € 654.474,51, avevano ritenuto che non potessero essere dichiarate ammissibili spese per un importo di € 529.133,23; in particolare era emerso che le somme non ammesse al finanziamento erano imputabili esclusivamente alla parziale realizzazione del progetto approvato nell’ambito delle manifestazioni fieristiche da parte di parte attrice aveva presentato delle controdeduzioni al fine di dimostrare l’illegittimità del taglio operato da e chiedendo quindi la riammissione a contributo delle spese ritenute inammissibili (doc. 20 e ss.); tuttavia con comunicazione dell’8.9.2023 aveva replicato concludendo che non sussistevano le condizioni per la riammissione delle spese ritenute non eleggibili nel verbale (doc. 23); con separata comunicazione del 12 settembre 2023, aveva provveduto quindi alla richiesta di restituzione dell’importo di € 200.439,26 pari alla differenza tra l’importo dell’anticipo complessivo erogato di € 263.109,90 e la quota di partecipazione finanziaria comunitaria e regionale ammissibile pari a € 62.670,64 (doc. 24 – richiesta di rimborso ), oltre interessi decorrenti dal 23 giugno 2021; la pandemia Covid‑19 aveva inciso in modo determinante sulla realizzazione delle attività promozionali e costituiva causa di forza maggiore che giustificava sia gli eventi non svolti sia le variazioni operative del progetto; per evitare ulteriori conseguenze pregiudizievoli, l’attrice aveva pagato in data 3.11.2023 a favore di € 208.604,84 a titolo di capitale e interessi (doc. 26).
Parte attrice ha chiesto pertanto la dichiarazione di corretto adempimento del contratto OCM Promozione 2020/2021, la riammissione a contributo delle spese ritenute inammissibili da la restituzione di € 208.604,84 come indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. versati da ad al solo fine di evitare l’escussione della polizza e il saldo del contributo comunitario ancora non erogato (€ 64.127,36).
2. si è costituita in data 18.1.2024 e ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, in quanto infondate.
L’amministrazione convenuta ha dedotto: che i controlli erano stati ben eseguiti e le spese effettivamente non erano ammissibili; il Covid era stato riconosciuto come causa di forza maggiore solo per l’annualità 2019/2020, tramite il DM 6986/2020 e non anche per la campagna successiva; parte attrice non aveva presentato le varianti obbligatorie né la documentazione richiesta; che il pagamento effettuato dall’attrice era dovuto e non ripetibile.
In data 19.7.2024, si costituiva in giudizio la quale rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale: rigettare la domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto, per insussistenza del diritto fatto valere per i motivi esposti ed argomentati in narrativa e per l’effetto, confermare i provvedimenti contestati e le somme trattenute”.
Come sostenuto da ha sottolineato la conformità delle proprie azioni ribadendo che per la campagna OCM 2020/2021 la pandemia non costituiva causa di forza maggiore e quindi non giustificava la mancata realizzazione degli eventi né l’ammissibilità delle spese collegate; il DM 360369/2021 aveva introdotto varianti straordinarie per affrontare le criticità legate alla pandemia, non utilizzate dall’ l’ non aveva prodotto alcuna documentazione a dimostrazione del fatto che gli eventi a New York erano stati annullati per Covid.
3. La causa è stata istruita mediante produzione documentale e trattenuta in decisione all’udienza del 9.6.2026.
4. Ai fini del decidere giova richiamare il consolidato orientamento nomofilattico in ordine all’estensione del thema decidendum nei giudizi aventi ad oggetto la revoca di contributi pubblici erogati dall’Amministrazione in forza del quale “In vero, se il privato destinatario di finanziamenti o sovvenzioni pubbliche vanta, nei confronti dell'autorità concedente, una posizione di diritto soggettivo relativa alla concreta erogazione delle somme di denaro oggetto del finanziamento o della sovvenzione ed alla conservazione degli importi a tale titolo già riscossi, questo comporta non solo l'attribuzione al giudice ordinario della competenza a conoscere delle controversie instaurate o per ottenere gli importi dovuti (ma in concreto non erogati), ovvero per contrastare l'amministrazione che, servendosi degli istituti della revoca, della decadenza o della risoluzione, abbia ritirato il finanziamento o la sovvenzione sulla scorta di un preteso inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi impostigli dalla legge, ma anche che l'oggetto del giudizio riguardi la sussistenza o meno del diritto a ottenere o trattenere il finanziamento e non sia limitato alla verifica degli aspetti già presi in esame dal provvedimento amministrativo impugnato.” (cfr. Cass. 23657/2021).
Ne segue che l’Amministrazione, nell’esercizio della funzione di controllo inerente l’effettiva destinazione delle risorse pubbliche erogate alla realizzazione dell’iniziativa economica finanziata, non pone in essere alcuna attività autoritativa ma verifica la sussistenza delle condizioni per conservare il finanziamento erogato o il diritto ad ottenere le somme del finanziamento approvato ma in tutto o in parte non ancora erogato, conformemente al consolidato orientamento nomofilattico qui condiviso secondo cui “spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alla legittimità della revoca di un finanziamento pubblico, qualora la revoca si fondi sull'asserito inadempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi a cui la concessione del contributo è subordinata, posto che, in tal caso, il provvedimento amministrativo si pone come meramente ricognitivo del venir meno di un presupposto per la fruizione del beneficio, incidendo su una posizione di diritto soggettivo del suo titolare e non implicando alcuna valutazione discrezionale” (cfr. Cass. Sez. U., 18/01/2024, n. 1946; conf. ex pluribus Cass. Sez. U., 15/11/2023, n. 31730; Cass. Sez. 1, 31/08/2021, n. 23657; Cass. Sez. U., 30/07/2020, n. 16457; Cass. Sez. U., 01/02/2019, n. 3166).
Ne segue l’irrilevanza di tutte le doglianze (sollevate dalla stessa difesa attorea in via eventuale ed ipotetica; cfr. atto di citazione pag. 35 e ss) inerenti la legittimità degli atti amministrativi adottati dalle Amministrazioni resistenti nel corso del procedimento di controllo contabile avviato da e definito con la richiesta di restituzione delle somme erogate in eccesso rispetto all’importo del finanziamento ritenuto ammissibile all’esito dei suddetti controlli.
5. Nel merito, occorre premettere che con nota del 13.4.2023 l’ chiedeva all’odierna attrice documentazione integrativa inerente le sotto azioni del progetto “Friuli Top Wines” finanziato con fondi europei dell’azione C “Campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione” ovvero la sotto azione C2 e C5.-
In particolare veniva richiesta la seguente documentazione:
a) per la sotto azione C2 “organizzazione di degustazioni promozionali, gala dinner, wine tasting”:
- Accordi commerciali (contratti e/o mail di contatto scambiate con i gestori dei locali dove sono stati realizzati gli eventi, con evidenza delle modalità di attuazione degli stessi), sotto fatture ricevute dal fornitore e relativi pagamenti per la realizzazione di quanto rendicontato;
- Per gli eventi promozionali realizzati nella ristorazione, inviare ulteriore materiale fotografico che rappresenti l’insieme dell’evento e non l’evento con il singolo tavolo.
b) per la sotto azione C5 “promozione presso punti vendita, gdo e ho.re.ca.”:
- Accordi commerciali (contratti e/o mail di contatto con la società proprietaria della catena GDO Nugget con l’evidenza dei costi e delle modalità di attuazione delle esposizioni), sotto fatture ricevute dal fornitore e relativi pagamenti per la realizzazione di quanto rendicontato.
5.1. A seguito dell’esame delle integrazioni inviate dall’attrice, con successivo processo verbale di controllo contabile di saldo in sede n. CSU / 124 / 2023 del 25.5.2023 venivano ritenute inammissibili alcune fatture emesse in relazione alla sotto azione C3 “c3-materiale promozionale” dell’azione C “Campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell’Unione” del progetto “Friuli Top Wines” proposto dall’ATI rappresentata dall’odierna attrice e finanziato con fondi europei.
In particolare:
A) non è stato riconosciuto l’importo di cui alla fattura 891_2022 del 20.04.2022, per la quale sono stati rendicontati euro 2.237,00 con la seguente motivazione “Premesso che dalla rimodulazione delle spese, richieste con apposita variante straordinaria, era previsto come materiale promozionale la sola produzione di ice buckets; tenuto conto che l'azienda beneficiaria non risulta avere realizzato manifestazioni promozionali nello Stato di New York, dove tale materiale doveva essere utilizzato; considerato che non è stata prodotta la documentazione fiscale del fornitore del materiale promozionale la richiesta di rimborso, per l'importo indicato in premessa, non è eleggibile a contributo”;
A1) non è stato riconosciuto l’importo di cui alla fattura del 29.07.2021 di euro 6.944,85, rendicontati euro 5.500 con la seguente motivazione “La fattura, intestata al mandatario è relativa all'ordine G577-082-1-3-001-UNy dell'AZIENDA AGRICOLA RONCHI DI MANZANO di RO BERTA BORGHESE & C. S.N.C. e si riferisce, così come indicato nella descrizione del documento, a progettazione grafica. Nella relazione finale è riportato che con tale voce di costo è:'stata spesata la progettazione grafica dell'immagine aziendale' nello Stato di New York. La spesa non è ammissibile per assenza di manifestazioni realizzate nello Stato di New York dal soggetto proponente e per carenza della documentazione probante la realizzazione di quanto dichiarato (materiale realizzato, modalità di utilizzo dello stesso etc.)”;
Venivano inoltre sollevati rilievi di inammissibilità di alcune spese inerenti la sotto azione C5 “promozione presso punti vendita, gdo e ho.re.ca.” e la sotto azione C2 “organizzazione di degustazioni promozionali, gala dinner, wine tasting”.
In particolare:
B) per l'importo di spesa totale di euro 463.700,00 riferito alla sotto azione C5 (“per il quale erano state rendicontate le seguenti fatture: - fattura n. 1564_2021 del 17.09.2021, importo rendicontato di euro 80.000,00; fattura n. 1646_2021 del 14.10.2021, importo rendicontato di euro 80.000,00; fattura n. 1733_2021 del 10.11.2021 importo rendicontato di euro 80.000,00 e fattura n. 2_2022 del 10.01.2022, importo rendicontato di euro 223.700,00”) sono stati sollevati i seguenti rilievi: “Per tale voce di costo erano previsti, da variante straordinaria approvata, la realizzazione di esposizioni preferenziali in 250 punti vendita della GDO, al costo unitario di euro 1.854,80 - da progetto iniziale la spesa preventivata era stata fissata in euro 600,00 ad evento -. Dalla relazione finale risulta che le esposizioni preferenziali sono state organizzate in 61 punti vendita e in 32 punti vendita è stata organizzata un'attività promozionale. La sostanziale riduzione degli eventi, da n. 250 a n. 93, a saldi invariati (euro 463.700,00), ha determinato un incremento del costo unitario ad evento rendicontato di euro 3.121,20 (euro 4.986,00 - euro 1854,80). Tale variazione non trova riscontro nelle comunicazioni del beneficiario agli organismi competenti. Si sottolinea, altresì, che in nessuna foto presentata a giustificazione degli eventi realizzati, sono rilevabili elementi riconducibili a quelli di manifestazioni promozionali. Per quanto sopra riportato viene riconosciuta la sola spesa approvata con la variante straordinaria riferita all'esposizione preferenziale realizzata nei 61 punti vendita, al valore dell'importo ammesso di euro 1.854,84 ad evento”;
C) per l’importo di spesa totale di euro 127.300,00, riferito alla sotto azione C2 “organizzazione di degustazioni promozionali, gala dinner, wine tasting” nel premettere che “Per tale attività è stata richiesta al beneficiario l'integrazione della documentazione fornita in prima istanza. In particolare è stato sollecitato l'invio di: - accordi commerciali (contratti e/o mail di contatto scambiate con i gestori dei locali dove sono stati realizzati gli eventi, con evidenza delle modalità di attuazione degli stessi), sotto fatture ricevute dal fornitore e relativi pagamenti per la realizzazione di quanto rendicontato;- per gli eventi promozionali realizzati nella ristorazione, inviare ulteriore materiale fotografico che rappresenti l'insieme dell'evento e non solo la foto con il singolo tavolo. Quest'ultima richiesta scaturisce dal fatto che il materiale fotografico presente non consente di verificare se trattasi di eventi che abbiano coinvolto un numero significativo di soggetti, perché nella maggior parte delle foto sono inquadrati singoli tavoli con alcune persone, spesso solo due, con una bottiglia di vino oggetto della promozione e una locandina che riporta la data dell'evento e il logo comunitario” la relativa voce di spesa è stata ritenuta inammissibile “vista la carenza di giustificativi probanti forniti che non consentono di valutare la congruità dei costi con quanto realizzato, la spesa non è ritenuta eleggibile a contributo. Per completezza, inoltre, va sottolineato che il beneficiario, nella documentazione integrativa, ha allegato una nota esplicativa dell'attività svolta dove viene affermato che il fornitore , ossia la società che ha fatturato la spesa, in quanto importatore, per le norme federali americane non può realizzare direttamente gli eventi e, per tale motivo, questi vengono organizzati da distributori autorizzati ai quali, solo successivamente, la riconosce i costi relativi alle attività promozionali effettuate e autorizzate. Si da conto che le fatture inviate a titolo esemplificativo, emesse dai distributori verso la , non riportano il dettaglio dei costi sostenuti per gli eventi promozionali specifici, ma soltanto quanto riconosciuto per scontistica e promozioni. Nulla, invece, è stato fornito riguardo eventuali contratti, accordi commerciali, mail di contatto, fatture e pagamenti per l'attività specifica che i distributori hanno realizzato nei punti vendita della GDO. In ultimo, nella citata nota del beneficiario viene ribadito che tutte le foto messe a disposizione dal fornitore sono state tutte rese disponibili al momento della rendicontazione”..
6. Ai fini del decidere occorre premettere, ai fini del riparto dell’onere della prova, che la mancata condivisione da parte dell’impresa dell’esito dei controlli interni di ammissibilità delle spese rientranti nel campo di applicazione del FEAGA (fondo europeo agricolo di garanzia) comporta in capo all’impresa l’onere ex art. 2697 c.c. di provare gli elementi costitutivi della domanda ovvero la corretta rendicontazione delle spese ai fini della loro ammissibilità al finanziamento.
Ai sensi dell’art. 14 comma 9 del DM 3893/2019 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali effettua i controlli sulla regolare esecuzione del contratto e sulla rendicontazione delle spese e ne comunica gli esiti a ciascuna autorità competente entro 60 giorni dal loro espletamento”.
Ne segue che, in caso di contestazione sorta all’esito dei controlli, grava sulla parte finanziata l’onere di provare la puntuale esecuzione degli obblighi assunti in sede negoziale.
In tal senso depone il qui condiviso indirizzo nomofilattico (cfr. Cass. sez. 1, 27/11/2013, n. 26507) secondo cui “la revoca dei benefici e contributi ricevuti ai sensi della legge 28 febbraio 1986, n. 44, sull'imprenditoria giovanile, per inadempimento degli oneri assunti, può essere equiparata all'avveramento di una clausola risolutiva espressa, e, pertanto, il soggetto finanziato è tenuto a provare i fatti impeditivi della revoca del finanziamento, così escludendo, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., la sua soggezione alla richiesta di restituzione del contributo come indebito oggettivo”; ancora, la giurisprudenza in materia di recupero degli sgravi contributivi, considerati aiuti di Stato: v. Cass. n. 1583 del 18/01/2023: “Nelle azioni intraprese dall per il recupero degli sgravi contributivi attinenti a contratti di formazione e lavoro, considerati come aiuti di Stato, grava sull'impresa che vanti il diritto di fruire dei benefici in esame l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di compatibilità con il mercato comune, come delineati dalla decisione della Commissione Europea dell'11 maggio 1999 (2000/128/CE)” (conforme, Cass. n. 2739 del 11/02/2016: «in tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto»).
6.1 Per quel che rileva nella presente sede, ai sensi dell’art. 1 (“oggetto”) del contratto sottoscritto tra e
1. Il Contraente si impegna a eseguire le azioni del progetto FRIULI TOP WINES le quali sono definite nella proposta presentata dal Contraente all’autorità nazionale competente (all. G), nonché in eventuali modifiche e approvata dalla Regione Friuli-Venezia Giulia. Il Contraente è l'unico responsabile dell'esecuzione dell'azione nei confronti dell'Autorità nazionale competente ed è il solo interlocutore di quest'ultima.
Le conseguenze di eventuali controversie tra il Contraente e le ditte fornitrici non possono in alcun caso ricadere sull'Autorità nazionale competente.
2. Il presente contratto può essere modificato soltanto mediante accordo scritto tra le parti contraenti, su richiesta motivata di una di esse ed in conformità all’articolo 15 del DM 3893 del 04.04.2019 e successive modifiche. Le eventuali modifiche, approvate dall’Autorità competente dell’approvazione del progetto, figurano in una clausola addizionale del contratto firmata da ciascuna delle parti contraenti.
Il presente contratto non può essere modificato durante i 60 giorni che precedono la fine dell'ultima fase come previsto all'articolo 15, comma 1 lettera b. del DM 3893 del 04.04.2019 e successive modifiche.
Ai sensi dell’art. 4 (“Esecuzione delle azioni”):
1. Il Contraente si assume l'intera responsabilità tecnica e finanziaria delle azioni di cui all'articolo 1, compresa quella relativa alla loro compatibilità con la vigente normativa comunitaria e con le regole di concorrenza applicabili in materia. In particolare, si impegna a realizzare le azioni indicate nel progetto ed approvate dall’Autorità competente. Qualora, in esito ai controlli eseguiti, il contributo eleggibile risultasse inferiore all’anticipo percepito, il beneficiario dovrà restituire la somma percepita in eccesso maggiorata degli interessi legali calcolati a partire dalla data del pagamento. Se il contributo eleggibile dovesse risultare inferiore al 80% del contributo stesso, il beneficiario, ai sensi di quanto previsto all’art. 17 del DM 3893 del 04.04.2019 non potrà presentare progetti di promozione per un periodo pari a due esercizi finanziari comunitari. Nel caso in cui, in corso d’opera, il beneficiario dovesse rinunciare alla realizzazione del programma approvato, lo stesso dovrà restituire l’anticipo percepito maggiorato degli interessi legali calcolati a partire dalla data del pagamento.
3. Il Contraente si impegna inoltre, sia a titolo personale che per i propri fornitori:
• a far sì che i messaggi siano conformi alla normativa applicabile nei paesi terzi ai quali sono destinati;
• a non richiedere aiuti comunitari o altri aiuti pubblici per eseguire le azioni di cui all'articolo 1;
• a indicare in modo chiaro e leggibile in tutto il materiale da lui presentato (compresi i supporti audiovisivi) che l'Unione europea ha partecipato al finanziamento delle azioni oggetto del presente contratto.
Il rimborso delle relative spese è subordinato all'osservanza di questa disposizione.
3. Al presente contratto dovrà essere allegato il cronoprogramma (allegato II) relativo all’esecuzione delle azioni di cui all’art. 8 punto 1g del DM 3893 del 04.04.2019.
4. il Contraente comunica, sollecitamente per iscritto, all’Autorità nazionale competete, con tutte le precisazioni del caso, ogni evento che rischi di impedire la corretta esecuzione del presente contratto entro i termini stabiliti.
La conformità del materiale promozionale, di cui all’art 16 del DM 3893 del 04.04.2019, è verificata ex-post dall’Autorità competente al controllo, coerentemente con le indicazioni previste dalle linee guida che costituiscono l’Allegato M del DM 9193815 del 30.09.2020. La spesa per il materiale promozionale non conforme alle disposizioni dei sopra citati Decreti Ministeriali, non è ammessa al contributo.
5. In presenza di quote di finanziamento pubblico superiore al 60%, il predetto materiale di informazione e promozione, non potrà contenere alcun riferimento a marchi privati individuali e potrà contenere riferimenti a specifici territori dell’Unione Europea solo in via secondaria e se effettivamente utili a specificare le caratteristiche del prodotto”.
Ai sensi del successivo art. 6 (“controlli”) “Il Contraente tiene una contabilità analitica che consenta di identificare le entrate e le spese relative all'esecuzione delle azioni oggetto del presente contratto e tiene a disposizione dell'Autorità nazionale competente e della ogni informazione e documento occorrente per verificare il rispetto dei loro obblighi”.
7. Sulla scorta di tali premesse la domanda di parte attrice appare infondata.
7.1. In particolare, seguendo l’ordine delle censure articolate dalla difesa attorea, occorre rilevare come parte attrice non abbia provato in giudizio i presupposti di ammissibilità al finanziamento delle spese rientranti nella sotto azione C3).
È pacifico infatti che gli eventi promozionali nello stato di New York, per i quali le spese sono state sostenute per un complessivo ammontare di euro 7.737.00, non siano stati realizzati per stessa ammissione attorea (cfr. atto di citazione pag. 15 “pur essendo innegabile che l’ partecipante all’ATI di cui l’Attrice era capofila, non abbia effettuato alcun evento nella città di New York, non si può non evidenziare che ciò è dipeso unicamente e direttamente dall'evolversi della pandemia di Covid-19, la quale nel periodo 2020/2021 ha avuto anche negli Stati Uniti una significativa recrudescenza e ha penalizzato la campagna promozionale allora in atto.”).
Nel caso di specie, in via assorbente su ogni altra questione, giova rilevare come la difesa abbia allegato a sostegno delle proprie ragioni una generica impossibilità di eseguire le suddette attività promozionali nella città di New York per le quali le spese erano state sostenute in ragione della recrudescenza dell’epidemia Sars Covid 19 che avrebbe – secondo la tesi – penalizzato la campagna promozionale allora in atto senza tuttavia provare, concretamente, l’intervenuta cancellazione dell’evento organizzato e quindi l’impossibilità concreta di realizzare l’azione oggetto del finanziamento che pure grava sulla stessa stante il tenore degli obblighi contrattuali sopra riportati.
Ha infatti richiamato genericamente vari lockdown imposti dalle autorità statunitensi (cfr. atto citazione pag. 16) senza alcuna specificazione delle date dei medesimi, della loro durata e della concomitanza con le attività programmate, neppure provate.
Ne segue l’insussistenza della prova di una causa di forza maggiore che è stata allegata in via del tutto astratta, priva di un concreto riferimento ai dati fattuali che hanno reso impossibile la prestazione.
Né la difesa attorea ha provato di essersi tempestivamente attivata per comunicare la causa di impedimento della realizzazione dell’evento conformemente all’art. 4 comma 4 del contratto (“4. il Contraente comunica, sollecitamente per iscritto, all’Autorità nazionale competete, con tutte le precisazioni del caso, ogni evento che rischi di impedire la corretta esecuzione del presente contratto entro i termini stabiliti”) come pure rilevato dall’Amministrazione nella comunicazione inoltrata all’esito del supplemento istruttorio “- le attività promozionali, per ammissione dello stesso beneficiario, non sono state realizzate; - non è stata prodotta apposita documentazione in riferimento all’annullamento degli eventi ne è stata fatta menzione di tale circostanza nella relazione finale;”.
Ne segue l’inammissibilità della relativa spesa.
La relativa spesa non può pertanto essere riconosciuta.
7.2. Quanto alle spese sostenute per la sotto azione C5) la difesa censura la rideterminazione dell’ammontare della complessiva spesa ritenuta ammissibile all’esito del controllo richiamando l’applicabilità dell’art. 15 comma 1 del Decreto 3893/2019 in forza del quale:
Art. 15
Variazioni del progetto e modifiche del beneficiario
1. Nella realizzazione del progetto i beneficiari possono apportare variazioni:
a. pari o inferiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. Tali variazioni non sono comunicate a ciascuna autorità competente, ma vengono verificate ex-post da AGEA. Qualora, dai controlli effettuati ex post, le variazioni risultino superiori al 20%, l’importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti. Sono ammesse le variazioni tra le sub-azioni previste dal progetto;
b. superiori al 20% degli importi delle singole azioni previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario. Tali variazioni sono presentate, opportunamente motivate, a ciascuna autorità competente almeno 45 giorni prima della loro realizzazione. Ciascuna autorità competente, se del caso, le autorizza entro 30 giorni dalla ricezione dell’istanza comunicandolo al beneficiario e ad AGEA. Le spese sono ammesse solo dopo l’autorizzazione da parte di ciascuna autorità competente. In caso di mancato riscontro entro i termini sopra indicati, l’istanza è respinta. Le variazioni sono presentate entro 60 giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato. Le istanze di variante trasmesse dopo tale termine sono rigettate d’ufficio. Per ciascun progetto sono ammesse, per ciascun anno finanziario comunitario, massimo una variante superiore al 20%.
Il rilievo non coglie nel segno posto che l’art. 15 rubricato “variazioni del progetto e modifiche del beneficiario” del menzionato decreto consente sì all’impresa una forma di flessibilità nell’esecuzione del progetto con facoltà di verifica ex post da parte di e riconoscimento economico nei limiti della variazione contenuta in una forbice pari o inferiore al 20% dell’importo della singola azione ma non un’alterazione dell’azione stessa mediante artificiosa contrazione del numero di interventi indicati in ogni sotto azione riportata nel progetto ed approvata in sede di aggiudicazione e successiva negoziazione contrattuale.
L’intervenuta modifica del numero di eventi promozionali, a saldi invariati, ha determinato, di fatto, l’incremento del costo totale del progetto, come risultante dalla sommatoria del costo delle singole azioni e sotto azioni.
Ed infatti, ai sensi del successivo comma 3 dell’art. 15 “Le variazioni non incrementano né riducono, casi di forza maggiore, il costo totale progetto, e sono migliorative dell'efficacia del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che superino l'importo approvato sono a totale del beneficiario”.
Di tale circostanza è ben consapevole la stessa attrice che ha infatti presentato in data 16.10.2021 (cfr. all. 14) una richiesta di variante di cui all’art. 3, comma 6, del d.m. del 6 agosto 2021, n. 360369 al fine di spostare le risorse finanziarie appostate per l’intervento in UK in come pure allegato dalla difesa attorea (cfr. atto citazione, pag. 8 “In particolare, la Variante veniva presentata per diminuire il budget destinato al Regno Unito, spostando risorse verso gli Stati Uniti considerato che il beneficiario stava riscontrando significative difficoltà nell'adempimento del piano di spesa in Regno Unito, come chiaramente illustrato peraltro nella relazione finale (cfr. doc. 16) e come si legge nella richiesta di variante stessa”).
Ai sensi del richiamato art. 3 comma 6 infatti “Esclusivamente per l’annualità 2020/2021, in deroga a quanto previsto dall’articolo 15 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 4 aprile 2019 n. 3893, si dispone che i soggetti beneficiari possono richiedere una variazione straordinaria che preveda la modifica di uno o più Paesi target, consistente nello spostamento, parziale o totale, delle risorse ad esso o ad essi destinate verso gli altri Paesi target ai quali il progetto di promozione approvato è destinato. Non è consentito alcuno spostamento di risorse verso altri Paesi terzi non indicati nella domanda di contributo. Nello spostamento di risorse tra Paesi è facoltà del soggetto beneficiario proporre attività diverse rispetto a quelle approvate, nel rispetto delle condizioni precisate ai successivi commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12.”.
Nel caso di specie l’ATI aveva richiesto per il mercato americano della California l’incremento delle risorse destinate alla sub azione C5) (cfr. all. 14 richiesta di variante: “Mercato USA della CALIFORNIA: per questo mercato le aziende dell’ hanno deciso, in accordo con i loro referenti in loco, di concentrare tutto il budget nella sub-azione C5 – Promozione presso punti vendita, GDO e Ho.Re.Ca. A causa della pandemia, infatti, le abitudini della popolazione californiana di ricerca dei prodotti promossi e di consumo si sono spostate verso l’off trade. Per questo motivo si ritiene particolarmente strategico lo spostamento di tutte le risorse verso questa sub-azione, che permette la promozione dei vini oggetto del programma anche in vista di ipotetiche chiusure causa COVID-19 con conseguente costante crescita della brand awareness tra i consumatori californiani”) con incremento del costo unitario del singolo evento di esposizione preferenziale del 209% da un costo unitario di euro 600,00 ad euro 1.854,80 che ha determinato il costo totale della sub azione C5) dagli originari 150.000,00 euro (600,00 euro * 250 eventi) a 463.700,00 euro (1.854,80 euro * 250 eventi).
In sede di relazione finale il numero di eventi è sceso drasticamente a 93 senza che l’attrice abbia preventivamente comunicato l’incremento esponenziale del costo dell’azione di euro 3.121,20 per ciascun evento promozionale con un aumento pari ad oltre il 160% rispetto alla variante progettuale approvata.
In altri termini la realizzazione di 93 esposizioni preferenziali in luogo delle 250 approvate in sede di variante, senza apportare alcuna variazione al costo totale della sub azione, ha determinato che il costo unitario del singolo evento legato alla sub azione sia passato da euro 1.854,60 a 4.986,00 euro*250 = 463.698,00.
Appare pertanto violato per tabulas tanto l’art. 15 del richiamato DM 3893/2019 (che impone la preventiva comunicazione della variazione che comporti un aumento del costo del progetto superiore al 20%) quanto degli obblighi contrattuali posto che, a fronte di 250 eventi di esposizione preferenziale rientranti nella sub azione C5) del mercato californiano oggetto di impegno di esecuzione in sede di approvazione della richiesta di variazione ex art. all’art. 3, comma 6, del d.m. del 6 agosto 2021, n. 360369 ne sono state realizzati 93 di cui 32 attività promozionali.
In particolare nella relazione finale (cfr. allegato 16) si dà atto che “Per il mercato della California le attività realizzate afferiscono alla sola sub-azione presso punti vendita, GDO e Ho.Re.Ca. Sono state organizzate esposizioni preferenziali in 61 punti vendita di cui 29 appartenenti al gruppo Nugget e sono state effettuate delle promozioni in 32 punti vendita sempre appartenenti al gruppo .
Sotto tale ultimo profilo – in disparte la diversità ontologica tra esposizione preferenziale e attività promozionale – occorre rilevare come l’Amministrazione, al fine di valutare la congruità della spesa richiesta a finanziamento, abbia contestato la mancata produzione di materiale fotografico attestante l’esecuzione di tali attività promozionali, evidentemente distinte dalle esposizioni promozionali nell’ambito dei vari punti vendita posto che un’attività promozionale si differenzia dalla mera esposizione promozionale di per sé statica e priva dell’espressione di un’azione umana volta alla promozione dell’articolo.
Sul punto l’attrice non ha prodotto la documentazione fotografica o altra documentazione utile a comprendere i tratti salienti in cui si è svolta tale attività promozione non essendo sufficiente – ai fini dell’ammissibilità al finanziamento – la mera produzione della documentazione fotografica che non consente di verificare ex post il tipo di attività concretamente realizzata nell’ambito dell’esecuzione della sub azione approvata.
Ne segue che anche sotto tale profilo la domanda è infondata.
6.3. Da ultimo quanto alle spese ricomprese nella sotto azione C2) si osserva quanto segue.
Come visto in premessa in forza degli obblighi contrattuali assunti dall’ quest’ultima era l’unica responsabile dell’esecuzione degli obblighi assunti; appare pertanto irrilevante la particolare conformazione della legislazione statunitense che vieta rapporti diretti tra il fornitore del mandatario dell che importa negli Stati Uniti e i singoli retailers (supermercati/catene, ristoranti statunitensi ecc.) ove si sono svolte le attività promozionali posto che tale rapporto è necessariamente appannaggio di un distributore interno al mercato con cui l’importatore ha il rapporto diretto descritto dall’attore come sistema c.d. “Three-Tier System” caratterizzato da “un sistema a tre livelli separati, con un livello di produttori, fabbricanti e importatori; un livello di distributori e un livello di retailer. In base tale sistema i produttori, i fabbricanti e gli importatori (primo livello) possono vendere bevande alcoliche solo a distributori (secondo livello) che non siano di proprietà degli stessi. A loro volta, i distributori possono fornire bevande alcoliche solo ai retailer (terzo livello) che non siano di proprietà dei distributori o dei produttori. Questo sistema ha lo scopo di evitare che i produttori e gli importatori influenzino indebitamente la domanda dei retailer, interponendo grossisti o distributori come intermediari. Le attività promozionali per cui è causa si sono svolte nel rispetto di tale inderogabile sistema a tre livelli. Pertanto, l’Attrice non ha mai avuto contatti diretti con i retailer, ossia i supermercati/catene, ristoranti statunitensi ecc. presso cui gli eventi promozionali si sono svolti”.
Giova ricordare come ai sensi dell’art. 1 l’ATI è l’unico responsabile dell’esecuzione delle azioni del progetto assumendosi la responsabilità tecnica e finanziaria delle relative azioni (art. 4) ed avendo l’obbligo (art. 6) di tenere “una contabilità analitica che consenta di identificare le entrate e le spese relative all'esecuzione delle azioni oggetto del presente contratto e tiene a disposizione dell'Autorità nazionale competente e della ogni informazione e documento occorrente per verificare il rispetto dei loro obblighi”.
Ne segue che, in disparte l’assenza di un rapporto contrattuale diretto tra l’ATI o il mandatario di quest’ultima, (incaricata dall’ATI “per lo svolgimento delle attività di coordinamento e direzione tecnica del Progetto” sottoscrivendo tutti i contratti con i fornitori indicati dall’attrice per la realizzazione delle azioni tra cui la incombeva sull’attrice l’onere di prevedere in capo al mandatario l’obbligo di raccogliere tutta la documentazione contrattuale e contabile inerente il rapporto contrattuale tra il distributore interno al mercato e i singoli retailers strumentale alla verifica dell’attività espletata.
Era pertanto onere dell’attrice, in ragione degli obblighi assunti con , di prevedere in capo alla mandataria l’onere di richiedere all’importatore ( ) di inserire specifiche clausole contrattuali volte al tracciamento e alla rendicontazione dell’uso delle risorse pubbliche alla stessa elargite al fine di verificare l’effettiva destinazione delle risorse economiche ai singoli retailers controparti del distributore individuato dalla così da verificare che le risorse siano state effettivamente destinate a far fronte ai costi relativi alle attività promozionali effettuate e autorizzate presso ciascun retailer.
L’Amministrazione ha precisato che “le fatture inviate a titolo esemplificativo, emesse dai distributori verso la , non riportano il dettaglio dei costi sostenuti per gli eventi promozionali specifici, ma soltanto quanto riconosciuto per scontistica e promozioni. Nulla, invece, è stato fornito riguardo eventuali contratti, accordi commerciali, mail di contatto, fatture e pagamenti per l'attività specifica che i distributori hanno realizzato nei punti vendita della GDO”.
Appare pertanto provato l’inadempimento agli obblighi assunti da parte dell’ posto che la stessa – contrattualmente tenuta a garantire la tracciabilità della destinazione delle risorse anche mediante previsione di specifici obblighi di rendicontazione in capo alla per il tramite della società mandataria (Area 39 s.r.l.) incaricata “per lo svolgimento delle attività di coordinamento e direzione tecnica del Progetto (…), (che) agendo come mandatario, sottoscriveva tutti i contratti con i fornitori indicati dall’Attrice per la realizzazione delle azioni; tra questi vi era la del cui operato risponde ai sensi dell’art. 1228 c.c. – ha omesso di acquisire la documentazione contabile analitica necessaria a “identificare le entrate e le spese relative all'esecuzione delle azioni oggetto del presente contratto” (cfr. art. 6) come del resto affermato dalla stessa difesa nell’atto di citazione ove a pag. 267 si legge “, le modalità di fatturazione e di pagamento dei singoli retailer erano al di fuori del controllo dell’Attrice; proprio e solo per tale ragione l’Attrice – che aveva contatto diretto solo con il fornitore - non ha potuto produrre in sede di rendicontazione le fatture emesse da retailer presso cui gli eventi si sono svolti e nemmeno aggiungere ulteriori documentazione.”.
7. L’infondatezza della domanda principale volta ad ottenere il riconoscimento del finanziamento delle maggiori spese sostenute dall’attrice comporta il rigetto dell’ulteriore doglianza relativa alla rivendicazione del maggior compenso dell’ente mandatario ( e del soggetto proponente in quanto contrattualmente parametrato ad una percentuale dell’ammontare complessivo delle spese ammesse a finanziamento.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con applicazione per dei parametri minimi, in ragione della semplicità delle questioni affrontate, per le cause di valore ricompreso nello scaglione di riferimento e senza considerare la fase istruttoria non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda
condanna la parte attrice a rimborsare a ciascuna parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 6.023,00 per onorari oltre accessori come per legge.
Roma, 6 ottobre 2026
Il Giudice
dott. Marco Valecchi