Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 13-10-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 13-10-2026

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Boca].

(Comunicazione 13/10/2026, pubblicata in G.U.U.E. 13 ottobre 2026, n. C)


COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Boca»

Numero di riferimento UE: PDO-IT-A1074-AM03 — 16.7.2026

1.   Nome del prodotto

«Boca»

2.   Tipo di indicazione geografica

☑ DOP

☐ IGP

3.   Settore

☐ Prodotti agricoli

☑ Vini

☐ Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Italia

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA I

6.   Qualifica come modifica ordinaria

Si attesta che l’approvazione e la comunicazione della presente modifica ordinaria soddisfano le condizioni per l’approvazione di una modifica ordinaria ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate a norma dello stesso.

Si dichiara che la presente modifica rientra nella definizione di «modifica ordinaria» di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, perché:

— non comprende un cambiamento del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica;

— non rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico;

— non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

Innalzamento dell’altitudine massima delle condizioni di coltura dei vigneti

Descrizione

Il limite altitudinale superiore dei vigneti destinati alla produzione dei vini della DOC «Boca» viene portato da 550 a 600 m s.l.m..

La presente modifica riguarda l’articolo 4 del disciplinare di produzione.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Aumento del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve

Descrizione

il valore del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve viene aumentato da 11,50 % vol a 12 % vol. per «Boca» e da 12 % vol. a 12,5 % vol. per «Boca riserva».

La presente modifica riguarda l’articolo 4 del disciplinare di produzione.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Regolamentazione della colmatura

Descrizione

Viene abbassato al 6 % il quantitativo di vino utilizzabile per le colmature, per il quale si prevede inoltre lo stoccaggio in contenitori di qualsiasi tipologia.

La presente modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare di produzione.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Razionalizzazione dei descrittori nelle tipologie di vino

Descrizione

Correzione e completamento dei descrittori per le diverse tipologie e menzioni previste.

La presente modifica riguarda l’articolo 6 del disciplinare di produzione.

La presente modifica riguarda la sezione «Descrizione del vino o dei vinii» del documento unico.

☑ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Possibilità di rilevare sentore di legno

Descrizione

E’ stata aggiunta la seguente specificazione: «In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, all’odore e/o al sapore si può rilevare lieve sentore di legno»

La presente modifica riguarda l’articolo 6 del disciplinare di produzione.

La presente modifica riguarda la sezione «Descrizione del vino o dei vini» del documento unico.

☑ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Aumento del titolo alcolometrico minimo della tipologia «riserva»

Descrizione

Viene alzato da 12 % vol. a 12,5 % vol. il titolo alcolometrico volumico totale minimo per la tipologia «Riserva».

La presente modifica riguarda l’articolo 6 del disciplinare di produzione.

La presente modifica riguarda la sezione «Descrizione del vino o dei vini» del documento unico.

☑ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Recipienti utilizzabili in fase di commercializzazione

Descrizione

Viene precisata la tipologia delle bottiglie utilizzabili ed escluso il formato da 0,187 litri.

La presente modifica riguarda l’articolo 8 del disciplinare di produzione.

La presente modifica riguarda la sezione «Ulteriori condizioni applicabili» del documento unico.

☑ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Aggiornamenti al legame con l’ambiente

Descrizione

Vengono inseriti dettagli su origine, natura e composizione dei suoli e sulle caratteristiche dell’ambiente geografico e climatico della zona di produzione dei vini della DOC «Boca» nonché dettagli sull’interazione tra peculiarità pedoclimatiche e storiche dell’areale di produzione e proprietà dei vini della DOC «Boca»

La presente modifica riguarda l’articolo 9 del disciplinare di produzione.

La presente modifica riguarda la sezione «Legame con la zona geografica» del documento unico.

☑ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Modifiche formali al disciplinare di produzione che non incidono nel contenuto del testo

Descrizione

Sono state apportate modifiche formali agli articoli del disciplinare di produzione che non incidono nel contenuto del testo. Si tratta di aggiornamenti ai riferimenti normativi, modifica dei titoli degli articoli, inserimento di specifica omnicomprensiva, correzioni di errori redazionali o refusi (resa in vino e termini nel legame con l’ambiente).

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Aggiornamento indicazioni Organismo di controllo

Descrizione

A seguito delle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 1308/2013, con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, non vengono più previsti, tra i contenuti obbligatori del disciplinare, il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, gli Stati membri pubblicano i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti, degli organismi delegati e delle persone fisiche di cui all’articolo 39, paragrafo 3, di tale regolamento per ciascun prodotto designato da un’indicazione geografica e aggiornano tali informazioni.

Pertanto, l’articolo con i riferimenti all’organismo di controllo è stato modificato, sostituendo tali informazioni con un rinvio alla pubblicazione sul sito internet ufficiale dell’Autorità competente dello Stato membro.

La presente modifica riguarda l’articolo 10 del disciplinare di produzione.

La presente modifica non riguarda il documento unico.

☐ La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche del vino

«Boca»

Numero di riferimento UE: PDO-IT-A1074-AM03 — 16.7.2026

1.   Denominazione/denominazioni

«Boca»

2.   Tipo di indicazione geografica

☑ DOP

☐ IGP

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Italia

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

    1. Vino

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

«Boca», anche con menzione «vigna»

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Colore: rosso rubino con riflessi granato.

Aroma

Odore: caratteristico, fine ed etereo.

Sapore

Sapore: asciutto, sapido, armonico, giustamente tannico.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, all’odore e/o al sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

—

Acidità totale minima:

5,0

Unità di acidità totale minima:

in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

 

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % Vol.

Estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.

Prodotto vitivinicolo

«Boca» riserva, anche con menzione «vigna»

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Colore: rosso rubino con riflessi aranciato.

Aroma

Odore: caratteristico, fine, ampio ed etereo.

Sapore

Sapore: asciutto, sapido, armonico, elegante, piacevolmente tannico.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, all’odore e/o al sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

—

Acidità totale minima:

5,0

Unità di acidità totale minima:

in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—

 

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50 % Vol.

Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

—

Non applicabile

7.2.   Rese massime

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Boca

Resa massima

Resa massima:

8 000

Unità di resa massima:

ettolitri per ettaro


8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

— Nebbiolo N. - Spanna

— Uva rara N.

— Vespolina N. - Ughetta

9.   Definizione concisa della zona geografica delimitata

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata che comprende in tutto il territorio comunale di Boca, in parte quello di Maggiora, Cavallirio, Prato Sesia e Grignasco. Per questi ultimi con l’esclusione dei territori a sud della strada provinciale Borgomanero – Prato Sesia e a ovest della strada provinciale della Valsesia.

10.   Legame con la zona geografica

Categoria di prodotto vitivinicolo

1. Vino

Sintesi del legame

A)   Informazioni sulla zona geografica

Boca, piccolo paese della provincia di Novara, a m.t. 389 d’altitudine, a cui fanno da sfondo le colline, coltivate a vigneti, dietro le quali si intravedono le cime delleAlpi. Il «Boca» deve le sue peculiarità al terreno morenico che origina dal monte Rosa, composto da argilla, sabbia, ciottoli di granito, porfido e sfaldature di rocce dolomitiche del Fenera che assumono una consistenza diversa secondo il sito. È una sovrapposizione di suoli alluvionali originaria del mare che ricopriva, pre-glaciazione, queste terre.

I sistemi adottati nella coltura della vite mutarono gradualmente, perfezionando nei secoli la coltivazione e la qualità dei vitigni. L’esperienza maturata negli anni ha affinato la tecnica di coltivazione, ottimizzando le rese produttive dei vitigni della zona della D.O.C., ottenendo buoni tenori zuccherini, grandi profumi ed ottime evoluzioni nel tempo.

Quella di Boca è la denominazione più a nord della provincia di Novara e si estende all’imboccatura della Valsesia, nelle vicinanze del Monterosa con il Monte Fenera a nord e i laghi Maggiore e Orta a nord est.

B)   Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico

Nel territorio del «Boca» D.O.C. la maggior parte dei vigneti insistono su suoli formati dallo sgretolamento delle rocce vulcaniche (porfidi) che costituivano la caldera, cioè lo strato superficiale del Supervulcano fossile della Valsesia, inserito nell’omonimo Geoparco, istituito dall’UNESCO nel 2015 come facente parte del patrimonio geologico mondiale. Questo fenomeno geologico unico al mondo, ha dato origine a suoli che, pur con una certa variabilità locale, sono accomunati da caratteristiche difficilmente riscontrabili altrove. La comprensione della natura geologica, pedologica e morfologica dei suoli è la chiave che permette di definire il legame tra le qualità chimiche ed organolettiche del vino «Boca» D.O.C. e le caratteristiche fisiche del territorio di provenienza.

C)   Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)

La roccia madre, essendo acida, ricca in minerali e ioni metallici, ha dato vita a suoli che sono a loro volta acidi o sub-acidi, molto ricchi in metalli e minerali essenziali per la crescita della vite. In queste condizioni di acidità, i minerali presenti nel suolo vengono assorbiti con estrema facilità dalla pianta, la quale li trasferisce ai grappoli e, in ultima analisi, ai mosti e ai vini. Recenti sviluppi scientifici hanno dimostrato che le concentrazioni relative di questi elementi minerali nel suolo sono mantenute nei mosti e nei vini ottenuti.

Questo significa che le caratteristiche geochimiche della roccia madre si riscontrano anche nei vini, e ciò determina alcune caratteristiche organolettiche: le note minerali, la particolare finezza e la grande capacità di invecchiamento.

Anche i fenomeni legati all’orogenesi alpina hanno determinato condizioni geomorfologiche molto particolari, che hanno condizionato lo sviluppo della viticoltura nel territorio del «Boca» D.O.C.

La morfologia di questo territorio, infatti, è molto variegata, e ciò determina la presenza di una grande variabilità microclimatica: una ricchezza di diversi habitat che, nei secoli, ha portato alla creazione di una grande ricchezza ampelografica. I viticoltori di Boca, infatti, hanno selezionato numerose cultivar autoctone di vite, proprio per adattarsi alle diverse condizioni presenti sul territorio e che si sono susseguite con l’avvicendarsi dei secoli. Queste cultivar sono state selezionate anche in funzione della loro complementarietà dal punto di vista qualitativo ed organolettico. L’accostamento di vitigni autoctoni, come Nebbiolo, Vespolina e l’Uva Rara, è, nel caso del «Boca» D.O.C., non solo la testimonianza di una tradizione vitivinicola plurimillenaria, ma costituisce l’espressione più pura del potenziale vitivinicolo offerto dall’ambiente abiotico, ed in particolare della sua geodiversità. La posizione geografica, caratterizzata dai venti freddi che scendono dal Monte Rosa determinando forti escursioni termiche fra il giorno e la notte, favorisce lo sviluppo di profili aromatici singolari, che spaziano dalle erbe officinali alle spezie, su una base di grande struttura e mineralità unica nelle sue caratteristiche.

La vite è per gli agricoltori di zona coltura antichissima ed è precedente alla colonizzazione romana. Nel 1300 il cronista novarese Pietro Azario citava il vino di Boca come «rinomato sin dall’antichità» e numerose testimonianze riportano forniture di vino di Boca alle armate spagnole che dal Piemonte si spostavano per occupare la Lombardia.

Il vino di Boca è noto come il «vino dei Papi» perché molto apprezzato sin dai primi del Novecento da Papa Pio X e dalla Curia Romana.

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Recipienti utilizzabili in fase di commercializzazione

Quadro di riferimento giuridico

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Le bottiglie, in cui sono confezionati per la commercializzazione i vini «Boca nelle tipologie previste, devono essere di forma tradizionale, bordolese o borgognotta o corrispondente di vetro scuro, munite di tappo raso bocca.

La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a 0,375 litri e non superiore a 15 litri, con l’esclusione del contenitore da 2 a 5 litri.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24192