Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 13-10-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 13-10-2026

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Lessona].

(Comunicazione 13/10/2026, pubblicata in G.U.U.E. 13 ottobre 2026, n. C)


COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Lessona»

Numero di riferimento UE: PDO-IT-A1191-AM02 — 16.7.2026

1.   Nome del prodotto

«Lessona»

2.   Tipo di indicazione geografica

☑ DOP

☐ IGP

3.   Settore

☐ Prodotti agricoli

☑ Vini

☐ Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Italia

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA I

6.   Qualifica come modifica ordinaria

Si attesta che l’approvazione e la comunicazione della presente modifica ordinaria soddisfano le condizioni per l’approvazione di una modifica ordinaria ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate a norma dello stesso.

Si dichiara che la presente modifica rientra nella definizione di «modifica ordinaria» di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, perché:

— non comprende un cambiamento del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica;

— non rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico;

— non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

Aumento del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve

Descrizione

Il valore del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve viene aumentato da 11,50 % vol. a 12 % vol.

La presente modifica riguarda l’articolo 4 del disciplinare di produzione.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Possibilità di produrre Lessona con la menzione «vigna»

Descrizione

Viene introdotta la possibilità di produrre, in tutte le tipologie previste, Lessona con menzione «vigna» da vigneti con un’età d’impianto di almeno 3 anni.

La presente modifica riguarda l’articolo 4 e 7 del disciplinare di produzione.

La presente modifica riguarda la sezione «Ulteriori requisiti applicabili» del documento unico.

☑ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Invecchiamento del Lessona riserva

Descrizione

Viene abbassata da 46 a 42 mesi la durata dell’invecchiamento del Lessona riserva, mentre resta invariato il periodo minimo di invecchiamento in legno.

La presente modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare di produzione.

La presente modifica riguarda la sezione «Pratiche di vinficazione» del documento unico.

☑ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Anticipo della data di immissione in commercio per il Lessona riserva

Descrizione

Viene anticipata di 4 mesi (dal 1° settembre al 1° maggio di ogni anno) la data di immissione in commercio per il Lessona riserva.

La presente modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare di produzione.

La presente modifica riguarda la sezione «Pratiche di vinficazione» del documento unico.

☑ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Modifiche formali al disciplinare di produzione che non incidono nel contenuto del testo

Descrizione

Sono state apportate modifiche formali agli articoli del disciplinare di produzione che non incidono nel contenuto del testo. Si tratta di aggiornamenti ai riferimenti normativi, modifica dei titoli degli articoli, inserimento di specifica omnicompresnive, correzioni di errori redazionali o refusi (resa in vino e termini nel lagame con l’ambiente).

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Aggiornamento indicazioni Organismo di controllo

Descrizione

A seguito delle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 1308/2013, con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, non vengono più previsti, tra i contenuti obbligatori del disciplinare, il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, gli Stati membri pubblicano i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti, degli organismi delegati e delle persone fisiche di cui all’articolo 39, paragrafo 3, di tale regolamento per ciascun prodotto designato da un’indicazione geografica e aggiornano tali informazioni.

Pertanto, l’articolo con i riferimenti all’organismo di controllo è stato modificato, sostituendo tali informazioni con un rinvio alla pubblicazione sul sito internet ufficiale dell’Autorità competente dello Stato membro.

La presente modifica riguarda l’articolo 10 del disciplinare di produzione.

La presente modifica non riguarda il documento unico.

☐ La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Possibilità di rilevare sentore di legno

Descrizione

E’ stata aggiunta la seguente specificazione: «In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, all’odore e/o al sapore si può rilevare lieve sentore di legno»

La presente modifica riguarda l’articolo 6 del disciplinare di produzione.

La presente modifica riguarda la sezione «Descrizione del vino o dei vini» del documento unico.

☑ La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche del vino

«Lessona»

Numero di riferimento UE: PDO-IT-A1191-AM02 — 16.7.2026

1.   Denominazione/denominazioni

«Lessona»

2.   Tipo di indicazione geografica

☑ DOP

☐ IGP

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Italia

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

    1. Vino

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

Lessona anche con menzione riserva

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Colore: rosso granato, con sfumature arancioni con l’invecchiamento.

Aroma

Odore: profumo caratteristico che ricorda la viola, fine ed intenso.

Sapore

Sapore: asciutto, gradevolmente tannico, con caratteristica sapidità e piacevole, persistente retrogusto.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, all’odore e/o al sapore si può rilevare lieve sentore di legno.

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol):

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol):

—

Acidità totale minima:

5,0

Unità di acidità totale minima:

in grammi per litro espresso in acido tartarico

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro):

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro):

—


Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol anche per «Lessona» riserva con menzione vigna.

Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

Invecchiamento in legno

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

Lessona: 22 mesi di cui 12 in legno

Lessona riserva: 42 mesi di cui 30 in legno

Pratica di vinificazione

Immissione al consumo

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

Lessona: 1° Settembre del secondo anno successivo a quello della raccolta dell’uva.

Lessona riserva: 1° maggio del quarto anno successivo a quello della raccolta dell’uva.

7.2.   Rese massime

Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Lessona

Resa massima

Resa massima:

8 000

Unità di resa massima:

chilogrammi di uve per ettaro


Tutti i vini / categoria / varietà / tipo

Lessona riserva

Resa massima

Resa massima:

7 200

Unità di resa massima:

chilogrammi di uve per ettaro


8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

— Nebbiolo N. - Spanna

— Uva rara N.

— Vespolina N. - Ughetta

9.   Definizione concisa della zona geografica delimitata

La zona di produzione delle uve destinate a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Lessona» comprende l’intero territorio del comune di Lessona.

10.   Legame con la zona geografica

Categoria di prodotto vitivinicolo

1. Vino

Sintesi del legame

La zona di produzione del Lessona è situata nell’Alto Piemonte e ne costituisce la parte occidentale,Profonde le radici storiche già testimoniate con atti ufficiali registrati nel 1436.Il territorio si trova su una lingua di sedimenti marini che poggia su di una roccia porfirica profonda. Suoli alluvionali abbastanza sciolti, sabbie acidissime, rossiccie, mineralissime. La vicinanza del Monte Rosa contribuisce quale riparo delle correnti nordiche ad un clima abbastanza mite. I terroir di Lessona trovano un grande dialogo con il nobile carattere del nebbiolo, il complesso aromatico del vitigno si impreziosisce di una tipica mineralità rugginosa, una sapidità minerale spiccata e nitida

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Utilizzo menzione «Vigna»

Quadro di riferimento giuridico

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

Nella designazione del vino «Lessona» e «Lessona» riserva, la denominazione di origine può essere accompagnata della menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché:

— le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;

— tale menzione figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi della normativa vigente;

— coloro che, nella designazione e presentazione del vino «Lessona» riserva, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;

— la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;

— la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50 % del carattere usato per la denominazione di origine.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24186