Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Lessona].
(Comunicazione 13/10/2026, pubblicata in G.U.U.E. 13 ottobre 2026, n. C)
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Lessona»
Numero di riferimento UE: PDO-IT-A1191-AM02 — 16.7.2026
1. Nome del prodotto
«Lessona»
2. Tipo di indicazione geografica
☑ DOP
☐ IGP
3. Settore
☐ Prodotti agricoli
☑ Vini
☐ Bevande spiritose
4. Paese cui appartiene la zona geografica
Italia
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Nome
Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare - PQA I
6. Qualifica come modifica ordinaria
Si attesta che l’approvazione e la comunicazione della presente modifica ordinaria soddisfano le condizioni per l’approvazione di una modifica ordinaria ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143 e delle disposizioni adottate a norma dello stesso.
Si dichiara che la presente modifica rientra nella definizione di «modifica ordinaria» di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143, perché:
— non comprende un cambiamento del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica;
— non rischia di annullare il legame con la zona geografica di cui al documento unico;
— non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.
7. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
Titolo
Aumento del titolo alcolometrico minimo naturale delle uve
Descrizione
Il valore del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve viene aumentato da 11,50 % vol. a 12 % vol.
La presente modifica riguarda l’articolo 4 del disciplinare di produzione.
☐ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Possibilità di produrre Lessona con la menzione «vigna»
Descrizione
Viene introdotta la possibilità di produrre, in tutte le tipologie previste, Lessona con menzione «vigna» da vigneti con un’età d’impianto di almeno 3 anni.
La presente modifica riguarda l’articolo 4 e 7 del disciplinare di produzione.
La presente modifica riguarda la sezione «Ulteriori requisiti applicabili» del documento unico.
☑ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Invecchiamento del Lessona riserva
Descrizione
Viene abbassata da 46 a 42 mesi la durata dell’invecchiamento del Lessona riserva, mentre resta invariato il periodo minimo di invecchiamento in legno.
La presente modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare di produzione.
La presente modifica riguarda la sezione «Pratiche di vinficazione» del documento unico.
☑ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Anticipo della data di immissione in commercio per il Lessona riserva
Descrizione
Viene anticipata di 4 mesi (dal 1° settembre al 1° maggio di ogni anno) la data di immissione in commercio per il Lessona riserva.
La presente modifica riguarda l’articolo 5 del disciplinare di produzione.
La presente modifica riguarda la sezione «Pratiche di vinficazione» del documento unico.
☑ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Modifiche formali al disciplinare di produzione che non incidono nel contenuto del testo
Descrizione
Sono state apportate modifiche formali agli articoli del disciplinare di produzione che non incidono nel contenuto del testo. Si tratta di aggiornamenti ai riferimenti normativi, modifica dei titoli degli articoli, inserimento di specifica omnicompresnive, correzioni di errori redazionali o refusi (resa in vino e termini nel lagame con l’ambiente).
☐ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Aggiornamento indicazioni Organismo di controllo
Descrizione
A seguito delle modifiche apportate al regolamento (UE) n. 1308/2013, con l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, non vengono più previsti, tra i contenuti obbligatori del disciplinare, il nome e l’indirizzo delle autorità o degli organismi che verificano il rispetto delle disposizioni del disciplinare di produzione, nonché le relative attribuzioni.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143, gli Stati membri pubblicano i nomi e gli indirizzi delle autorità competenti, degli organismi delegati e delle persone fisiche di cui all’articolo 39, paragrafo 3, di tale regolamento per ciascun prodotto designato da un’indicazione geografica e aggiornano tali informazioni.
Pertanto, l’articolo con i riferimenti all’organismo di controllo è stato modificato, sostituendo tali informazioni con un rinvio alla pubblicazione sul sito internet ufficiale dell’Autorità competente dello Stato membro.
La presente modifica riguarda l’articolo 10 del disciplinare di produzione.
La presente modifica non riguarda il documento unico.
☐ La modifica interessa il documento unico.
Titolo
Possibilità di rilevare sentore di legno
Descrizione
E’ stata aggiunta la seguente specificazione: «In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, all’odore e/o al sapore si può rilevare lieve sentore di legno»
La presente modifica riguarda l’articolo 6 del disciplinare di produzione.
La presente modifica riguarda la sezione «Descrizione del vino o dei vini» del documento unico.
☑ La modifica interessa il documento unico.
DOCUMENTO UNICO
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche del vino
«Lessona»
Numero di riferimento UE: PDO-IT-A1191-AM02 — 16.7.2026
1. Denominazione/denominazioni
«Lessona»
2. Tipo di indicazione geografica
☑ DOP
☐ IGP
3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata
Italia
4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013
1. Vino
6. Descrizione del vino o dei vini
Prodotto vitivinicolo
Lessona anche con menzione riserva
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
Colore: rosso granato, con sfumature arancioni con l’invecchiamento.
Aroma
Odore: profumo caratteristico che ricorda la viola, fine ed intenso.
Sapore
Sapore: asciutto, gradevolmente tannico, con caratteristica sapidità e piacevole, persistente retrogusto.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
In relazione all’eventuale conservazione in recipienti di legno, all’odore e/o al sapore si può rilevare lieve sentore di legno.
Caratteristiche analitiche
|
Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol): |
— |
|
Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol): |
— |
|
Acidità totale minima: |
5,0 |
|
Unità di acidità totale minima: |
in grammi per litro espresso in acido tartarico |
|
Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro): |
— |
|
Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro): |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
Titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol anche per «Lessona» riserva con menzione vigna.
Estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
☑ Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questa sezione rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.
7. Pratiche di vinificazione
7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione
Pratica di vinificazione
Invecchiamento in legno
Tipo di pratica enologica
Pratica enologica specifica
Descrizione
I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:
Lessona: 22 mesi di cui 12 in legno
Lessona riserva: 42 mesi di cui 30 in legno
Pratica di vinificazione
Immissione al consumo
Tipo di pratica enologica
Pratica enologica specifica
Descrizione
Lessona: 1° Settembre del secondo anno successivo a quello della raccolta dell’uva.
Lessona riserva: 1° maggio del quarto anno successivo a quello della raccolta dell’uva.
7.2. Rese massime
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Lessona
Resa massima
|
Resa massima: |
8 000 |
|
Unità di resa massima: |
chilogrammi di uve per ettaro |
Tutti i vini / categoria / varietà / tipo
Lessona riserva
Resa massima
|
Resa massima: |
7 200 |
|
Unità di resa massima: |
chilogrammi di uve per ettaro |
8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti
— Nebbiolo N. - Spanna
— Uva rara N.
— Vespolina N. - Ughetta
9. Definizione concisa della zona geografica delimitata
La zona di produzione delle uve destinate a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Lessona» comprende l’intero territorio del comune di Lessona.
10. Legame con la zona geografica
Categoria di prodotto vitivinicolo
1. Vino
Sintesi del legame
La zona di produzione del Lessona è situata nell’Alto Piemonte e ne costituisce la parte occidentale,Profonde le radici storiche già testimoniate con atti ufficiali registrati nel 1436.Il territorio si trova su una lingua di sedimenti marini che poggia su di una roccia porfirica profonda. Suoli alluvionali abbastanza sciolti, sabbie acidissime, rossiccie, mineralissime. La vicinanza del Monte Rosa contribuisce quale riparo delle correnti nordiche ad un clima abbastanza mite. I terroir di Lessona trovano un grande dialogo con il nobile carattere del nebbiolo, il complesso aromatico del vitigno si impreziosisce di una tipica mineralità rugginosa, una sapidità minerale spiccata e nitida
11. Ulteriori requisiti applicabili
Titolo del requisito / della deroga
Utilizzo menzione «Vigna»
Quadro di riferimento giuridico
Nella legislazione nazionale
Tipo di ulteriore requisito / deroga
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione del requisito / della deroga
Nella designazione del vino «Lessona» e «Lessona» riserva, la denominazione di origine può essere accompagnata della menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché:
— le uve provengano totalmente dal medesimo vigneto;
— tale menzione figuri nell’apposito elenco regionale ai sensi della normativa vigente;
— coloro che, nella designazione e presentazione del vino «Lessona» riserva, intendono accompagnare la denominazione di origine con la menzione «vigna» abbiano effettuato la vinificazione delle uve e l’imbottigliamento del vino;
— la vinificazione delle uve e l’invecchiamento del vino siano stati svolti in recipienti separati e la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale sia stata riportata nella denuncia delle uve, nei registri e nei documenti di accompagnamento;
— la menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo sia riportata in caratteri di dimensione uguale o inferiore al 50 % del carattere usato per la denominazione di origine.
Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare
https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24186