Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Haut-Poitou].
(Comunicazione 13/10/2026, pubblicata in G.U.U.E. 13 ottobre 2026, n. C)
COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA
[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]
«Haut-Poitou»
Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0726-AM02 — 7.7.2026
1. Nome del prodotto
«Haut-Poitou»
2. Tipo di indicazione geografica
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☑ |
DOP |
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☐ |
IGP |
3. Settore
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☐ |
Prodotti agricoli |
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☑ |
Vini |
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☐ |
Bevande spiritose |
4. Paese cui appartiene la zona geografica
Francia
5. Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria
Nome
Ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire, Direction générale de la Performance économique et environnementale des entreprises
6. Qualifica come modifica ordinaria
Le autorità francesi dichiarano che la domanda presentata è conforme ai requisiti dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143.
Le modifiche apportate al disciplinare sono modifiche ordinarie, conformemente alla definizione di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.
La domanda di modifica della DOP «Haut-Poitou» non riguarda nessuno dei tre casi che identificano una «modifica dell’Unione», in quanto essa:
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a) |
non comprende un cambiamento del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica; |
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b) |
non rischia di annullare il legame con l’ambiente geografico; |
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c) |
non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto. |
Di conseguenza, le autorità francesi ritengono che tale domanda si configuri come «modifica ordinaria».
7. Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate
Titolo
Nomi geografici
Descrizione
Il gruppo di produttori della denominazione ha deciso di designare i vini con una unità geografica più ampia, adottando la menzione «Vin de Loire» invece di «Val de Loire».
Questa evoluzione è frutto della direzione intrapresa dai produttori dei vini della Loira in materia di comunicazione.
L’obiettivo è rendere l’identità dei vini più trasparente e meglio allineata alla realtà dei vini prodotti dagli operatori del bacino della Loira.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Zona geografica e zona di prossimità immediata
Descrizione
Il riferimento al codice geografico ufficiale è modificato per quanto riguarda l’elenco dei comuni della zona geografica e della zona di prossimità immediata e i nomi dei comuni sono aggiornati.
Non vi sono modifiche dei perimetri delle zone interessate.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Assortimento varietale
Descrizione
Soppressione delle norme relative alle proporzioni in azienda Tale modifica non inciderà sui vini, in quanto le norme di assemblaggio dei vitigni sono mantenute invariate.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Densità di impianto
Descrizione
Riduzione della densità minima da 4 200 a 4 000 ceppi/ha e della distanza tra i ceppi dello stesso filare da 1 a 0,90 m. La lieve riduzione richiesta della densità di impianto deve consentire di riconoscere usi attuali adattati alle condizioni più aride e di autorizzare tale pratica su tutti i terreni, se gli episodi di siccità diventassero più frequenti.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Norme di potatura
Descrizione
Modifica delle norme per mantenere due metodi di potatura (Guyot o cordone), per aumentare il numero di gemme e tralci fruttiferi (2 gemme franche in più per le varietà a bacca bianca) e per distinguere la potatura delle varietà a bacca bianca da quella delle varietà a bacca rossa (che mantengono 2 gemme franche in meno).
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Altezza del fogliame
Descrizione
Riduzione dell’altezza del fogliame palizzato per le viti potate a Guyot (da 0,6 a 0,5 volte la distanza interfilare) e limitazione dell’altezza del fogliame per le viti potate a cordone. In un contesto di riscaldamento climatico, questa modifica consente di regolare meglio l’altezza del fogliame delle viti potate a cordone e, per le viti a spalliera potate a Guyot, rappresenta un modo per ridurre l’evapotraspirazione e diminuire il rischio che i sarmenti siano spezzati dal vento.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Altre pratiche colturali
Descrizione
Introduzione dell’obbligo di mantenere la copertura vegetale tra i filari o di controllare la vegetazione spontanea attraverso la lavorazione del terreno o l’uso di erbicidi di biocontrollo.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Irrigazione
Descrizione
Autorizzazione dell’irrigazione per tale denominazione a titolo di deroga ai sensi dell’articolo D. 645-5 del Code rural et de la pêche maritime, con l’imposizione di un sistema a goccia. Tale richiesta è giustificata dall’aridità di alcune zone di questi vigneti situati 50 km a sud della Loira.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Produzione massima per parcella
Descrizione
In relazione all’autorizzazione dell’irrigazione, è introdotta una disposizione che limita la produzione massima media per parcella per le viti irrigate. La produzione massima delle viti non irrigate non è modificata.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Raccolta
Descrizione
Eliminazione del divieto di obbligo di determinazione della data della vendemmia Le competenze degli operatori consentono di superare tale vincolo, in quanto il controllo della maturazione è rafforzato nell’ambito dei registri previsti dal disciplinare di produzione.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Maturazione delle uve
Descrizione
Mantenimento delle norme attuali (almeno il 60 % di Cabernet franc nel rosso, almeno il 40 % di Cabernet franc, il 20 % di Pinot noir e il 20 % di Gamay nel rosato). La riformulazione proposta è necessaria a seguito della soppressione delle norme relative alle proporzioni in azienda, in quanto il disciplinare faceva riferimento a tali norme relative all’assortimento varietale.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Norme analitiche
Descrizione
Eliminazione del divieto di utilizzare carbone per uso enologico per i vini rosati, eliminazione del divieto di utilizzare scaglie di legno per i vini bianchi e rosati e aumento dal 12 al 12,5 % del titolo alcolometrico volumico totale dei vini bianchi e rosati dopo l’arricchimento.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Capacità del locale di vinificazione
Descrizione
Riduzione da 1,4 a 1,2 volte il volume medio vinificato. Tale riduzione, giustificata dalla predominanza di vini bianchi a rotazione rapida, consentirà di ridurre i costi di investimento per i nuovi operatori o per coloro che desiderano espandere i loro vigneti.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Periodo durante il quale i vini possono circolare tra depositari autorizzati
Descrizione
Soppressione per fare riferimento alle norme generali.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Legame con la zona geografica
Descrizione
Informazioni sulla zona geografica: aggiornamento dei dati sul clima per tenere conto dei cambiamenti climatici e riformulazione degli elementi storici, sulla base degli studi condotti da una storica che si è occupata della nascita dei vigneti dell’Haut-Poitou. Tali chiarimenti rafforzano l’unione di intenti degli operatori verso una finalità comune, radicata nel territorio e nella storia.
Informazioni sulla qualità e le caratteristiche dei prodotti Chiarimento sulle modalità di elaborazione dei vini rosati mediante pressatura diretta, macerazione breve o salasso. Tale integrazione consente di tutelare giuridicamente la diversità delle pratiche in uso nei vigneti.
Tali informazioni sono principalmente aggiornamenti dei dati storici e non incidono sul documento unico.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Misure transitorie
Descrizione
Soppressione nel disciplinare di questo capitolo, le cui disposizioni sono tutte scadute o non sono più pertinenti a seguito delle modifiche proposte (assortimento varietale, densità).
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Norme di presentazione e di etichettatura
Descrizione
Modifica redazionale volta a chiarire il carattere facoltativo dell’indicazione del vitigno sulle etichette.
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☑ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Obblighi di dichiarazione
Descrizione
Dichiarazione preventiva di assegnazione delle parcelle: soppressione del rinnovo tacito e chiarimenti sul contenuto di tale dichiarazione. L’obbligo di dichiarazione annuale delle superfici interessate deve consentire di conoscere con maggiore precisione la base su cui si fondano i controlli.
Dichiarazione preventiva delle transazioni di vino sfuso: passaggio da una dichiarazione annuale prima della commercializzazione del primo lotto dell’anno a una dichiarazione sistematica prima di ogni ritiro. L’obiettivo è poter organizzare meglio il controllo dei prodotti.
Dichiarazione di spedizione al di fuori del territorio nazionale: aggiunta dell’obbligo di informare il gruppo di produttori della denominazione, oltre all’organismo di controllo. Tale modifica rispecchia inoltre l’ambizione di migliorare l’efficienza del sistema di controllo.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Tenuta dei registri
Descrizione
Registro vitivinicolo: sostituzione dell’attuale registro vitivinicolo con 3 nuovi registri (controllo delle parcelle con percentuale delle fallanze, registro delle coltivazioni con registrazione dei trattamenti, registro di controllo della maturazione).
Registro di cantina: soppressione di tale registro, che costituiva una duplicazione di obblighi normativi quali il piano di cantina e il registro delle operazioni. Il registro di controllo dei lotti destinati alla commercializzazione del vino sfuso o al confezionamento è mantenuto invariato.
Viti interessate da una misura transitoria: soppressione di questo registro diventato inutile.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Punti principali da verificare
Descrizione
Modifiche sostanziali e formali alla tabella dei punti principali da verificare, al fine di individuare meglio i punti da verificare che incidono sulle caratteristiche del prodotto. L’obiettivo è mantenere solo le norme essenziali e sopprimere le disposizioni meno rilevanti (fallanze, altezza del palizzamento, altre pratiche colturali, pratiche enologiche, confezionamento) o non più applicabili (assortimento varietale in azienda, misure transitorie). In considerazione della soppressione delle norme sulla proporzione delle varietà in azienda, è aggiunto un punto per rafforzare il controllo degli assemblaggi.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
Titolo
Riferimenti
Descrizione
I recapiti dell’INAO sono stati aggiornati.
La disposizione relativa al controllo del disciplinare è stata modificata.
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☐ |
La modifica interessa il documento unico. |
DOCUMENTO UNICO
Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini
«Haut-Poitou»
Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0726-AM02 — 7.7.2026
1. Nome
«Haut-Poitou»
2. Tipo di indicazione geografica
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☑ |
DOP |
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☐ |
IGP |
3. Paese cui appartiene la zona geografica delimitata
Francia
4. Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143
2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009
5. Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013
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1. |
Vino |
6. Descrizione del vino o dei vini
Prodotto vitivinicolo
Vini bianchi fermi
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
La denominazione di origine controllata «Haut-Poitou» è riservata ai vini bianchi.
Odore
I vini bianchi fermi presentano spesso aromi floreali e fruttati che combinano fiori bianchi, fiori gialli e agrumi.
Sapore
I vini bianchi fermi hanno un carattere fresco.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
Possono essere ottenuti con varie tecniche: pressatura diretta, macerazione breve, salasso.
Caratteristiche analitiche
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
— |
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Acidità totale minima |
— |
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Unità di acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
— |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
I vini bianchi fermi presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %.
Dopo la fermentazione il loro tenore massimo di zuccheri fermentabili (glucosio e fruttosio) è pari a 3 grammi per litro.
Dopo l’arricchimento il loro titolo alcolometrico volumico totale non supera il 12,5 %.
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☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile. |
Prodotto vitivinicolo
Vini rossi fermi
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
I vini rossi fermi sono eleganti, con un colore che tende al rubino.
Odore
Spesso presentano aromi di piccoli frutti rossi e amarena.
Sapore
Presentano note speziate e fresche.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
— |
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Acidità totale minima |
— |
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Unità di acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
— |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
I vini rossi fermi presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell’11 %.
I vini rossi sono sottoposti a fermentazione malolattica.
I vini rossi pronti per la commercializzazione, sfusi o confezionati, presentano un tenore di acido malico pari o inferiore a 0,4 grammi per litro.
Dopo la fermentazione il loro tenore massimo di zuccheri fermentabili (glucosio e fruttosio) è di 2,5 grammi per litro.
Dopo l’arricchimento il loro titolo alcolometrico volumico totale non supera il 12,5 %.
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☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile. |
Prodotto vitivinicolo
Vini rosati fermi
Caratteristiche organolettiche
Aspetto
La denominazione di origine controllata «Haut-Poitou» è riservata ai rosati.
Odore
I vini rosati fermi esprimono aromi intensi di frutta matura.
Sapore
I vini rosati fermi sono leggeri, nervosi ma non aggressivi.
Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche
—
Caratteristiche analitiche
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Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol) |
— |
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Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol) |
— |
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Acidità totale minima |
— |
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Unità di acidità totale minima |
in milliequivalenti per litro |
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Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro) |
— |
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Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro) |
— |
Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche
I vini rosati fermi presentano un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %.
Dopo la fermentazione il loro tenore massimo di zuccheri fermentabili (glucosio e fruttosio) è di 3 grammi per litro.
Dopo l’arricchimento il loro titolo alcolometrico volumico totale non supera il 12,5 %.
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☑ |
Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile. |
7. Pratiche di vinificazione
7.1. Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione
Pratica di vinificazione
Densità di impianto
Tipo di pratica enologica
Pratica colturale
Descrizione
La densità minima d’impianto della vigna è di 4 000 ceppi per ettaro. Le viti non possono presentare una distanza interfilare superiore a 2,20 m e la distanza tra i ceppi dello stesso filare non può essere inferiore a 0,90 m.
Pratica di vinificazione
Norme di potatura
Tipo di pratica enologica
Pratica colturale
Descrizione
Le viti sono sottoposte a potatura a Guyot oppure a cordone.
Varietà a bacca bianca e grigia:
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— |
nel caso della potatura a Guyot, le viti sono potate con un massimo di 14 gemme franche per ceppo. Le viti possono essere potate con 2 gemme franche aggiuntive per ceppo a condizione che, nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie (gemme a fiore separate), il numero dei tralci fruttiferi dell’anno, per ceppo, sia inferiore o uguale a 14. |
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— |
nel caso della potatura a cordone, le viti sono potate con un massimo di 16 gemme franche per ceppo. Le viti possono essere potate con 2 gemme franche aggiuntive per ceppo a condizione che, nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie (gemme a fiore separate), il numero dei tralci fruttiferi dell’anno, per ceppo, sia inferiore o uguale a 16. |
Varietà a bacca rossa:
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— |
nel caso della potatura a Guyot, le viti sono potate con un massimo di 12 gemme franche per ceppo. Le viti possono essere potate con 2 gemme franche aggiuntive per ceppo a condizione che, nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie (gemme a fiore separate), il numero dei tralci fruttiferi dell’anno, per ceppo, sia inferiore o uguale a 12. |
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— |
nel caso della potatura a cordone, le viti sono potate con un massimo di 14 gemme franche per ceppo. Le viti possono essere potate con 2 gemme franche aggiuntive per ceppo a condizione che, nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie (gemme a fiore separate), il numero dei tralci fruttiferi dell’anno, per ceppo, sia inferiore o uguale a 14. |
Pratica di vinificazione
Arricchimento
Tipo di pratica enologica
Pratica enologica specifica
Descrizione
Per i vini rossi sono autorizzate le tecniche sottrattive di arricchimento e il tasso massimo di concentrazione parziale in rapporto ai volumi utilizzati è fissato al 10 %. Dopo l’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,50 %.
Pratica di vinificazione
Irrigazione
Tipo di pratica enologica
Pratica enologica specifica
Descrizione
L’irrigazione con sistema a goccia può essere autorizzata, conformemente alle disposizioni dell’articolo D. 645-5 del Code rural et de la pêche maritime, in caso di stress idrico che possa compromettere la qualità della produzione viticola.
7.2. Rese massime
Tutti i vini/categoria/varietà/tipo
Vini bianchi fermi
Resa massima
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Resa massima |
72 |
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Unità di resa massima |
ettolitri per ettaro |
Tutti i vini/categoria/varietà/tipo
Vini rossi e rosati fermi
Resa massima
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Resa massima |
66 |
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Unità di resa massima |
ettolitri per ettaro |
8. Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti
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Cabernet franc N |
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— |
Gamay N |
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— |
Gamay de Bouze N |
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Gamay de Chaudenay N |
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— |
Merlot N |
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Pinot noir N |
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— |
Sauvignon B - Sauvignon blanc |
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— |
Sauvignon gris G - Fié gris |
9. Definizione concisa della zona geografica delimitata
1o - Zona geografica
La vendemmia, la vinificazione e l’elaborazione dei vini hanno luogo nel territorio dei seguenti comuni sulla base del codice geografico ufficiale del 2025:
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dipartimento Deux-Sèvres: Doux; |
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— |
dipartimento La Vienne: Amberre, Avanton, Beaumont Saint-Cyr, Chabournay, Champigny en Rochereau, Cherves, Chouppes, Cissé, Coussay, Craon, Cuhon, Dissay, Jaunay-Marigny, Lencloître, Maisonneuve, Massognes, Mirebeau, Neuville-de-Poitou, Saint-Georges-lès-Baillargeaux, Saint-Martin-la-Pallu, Thurageau, Vouzailles, Yversay. |
2o - Superficie parcellare delimitata
I vini sono ottenuti esclusivamente da vigne situate nella superficie parcellare di produzione approvata dall’Institut national de l’origine et de la qualité nelle sedute del comitato nazionale competente del 16 novembre 2010 e dell’8 giugno 2016.
L’Institut national de l’origine et de la qualité deposita presso le amministrazioni dei comuni di cui al punto 1o la documentazione grafica indicante i confini delle parcelle delle zone di produzione così approvate.
10. Legame con la zona geografica
Categoria di prodotti vitivinicoli
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1. |
Vino |
Sintesi del legame
Situata nei pressi del «Seuil du Poitou», che segna la transizione tra il bacino parigino e il bacino di Aquitania, la zona geografica costituisce la parte più meridionale della regione viticola della «Val de Loire».
La zona geografica si estende su un altopiano ondulato, la cui altitudine oscilla tra gli 80 e i 120 metri, costellato di collinette che raggiungono un’altezza di circa 150 metri. Alcuni corsi d’acqua solcano questo altopiano e ne modellano il rilievo. Frutto dell’osservazione e delle analisi condotte dai viticoltori relativamente al comportamento delle viti per definire il corretto impianto dei vigneti, la superficie parcellare delimitata per la vendemmia classifica le parcelle più favorevoli, raggruppate in isolotti, che presentano:
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— |
suoli bruni argilloso-calcarei, ovvero «terres de groies», ben drenati, che si riscaldano e si asciugano bene in primavera fornendo acqua sufficiente ma moderata alla vite, mentre le spaccature nelle rocce sottostanti ne favoriscono il radicamento profondo; |
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«varennes», la cui consistenza sabbiosa consente un buon drenaggio naturale e una ripresa vegetativa precoce della vite; |
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«terres d’aubues», spesso situate su pendii ripidi, molto adatte al radicamento profondo della vite e che cedono con parsimonia l’acqua del terreno all’apparato radicale, determinando così uno stress idrico moderato particolarmente favorevole alla maturazione degli acini. |
La varietà Cabernet franc N trova nelle «petites groies» e nelle «terres d’aubues» un ambiente particolarmente favorevole e le condizioni essenziali per una maturazione costante negli anni. Ciò conferisce ai vini rosati una nota cromatica e contribuisce alla loro complessità. I vini così ottenuti presentano anche una bella struttura tannica e sviluppano aromi ricchi di frutta matura. Costituiscono pertanto la spina dorsale dei vini rossi, rappresentando almeno il 60 % della composizione di tali vini.
Le varietà Sauvignon B e Sauvignon gris G sono coltivate con successo principalmente sulle «grosses groies» e i vini così ottenuti esprimono caratteristiche floreali, fresche e originali. Le altre varietà conferiscono rotondità e diversità aromatica negli assemblaggi.
Con il succedersi delle generazioni, gli operatori hanno quindi valorizzato le caratteristiche originarie della produzione, da un lato, scegliendo varietà che trovano le condizioni naturali favorevoli allo sviluppo del proprio potenziale aromatico e, dall’altro, gestendo in modo ottimale la pianta e il suo potenziale produttivo grazie alle forme di allevamento della vite e a norme rigorose di potatura.
Il dinamismo e le competenze dei produttori e il loro storico attaccamento al paesaggio viticolo alimentano la fama di questi antichi vigneti, ravvivata durante la loro ricostruzione dopo la crisi della fillossera e che vive una vera e propria ascesa a partire dagli anni «80. A testimonianza di questo dinamismo, la confraternita bacchica dei “Tire-Douzils”, fondata nel 1953 e ancora attiva nel 2025, mira a far conoscere e apprezzare i vini dell»«Haut-Poitou», confermando quanto affermato da Jules Guyot nel suo «Etude des vignobles de France» (Ed. Jeanne Laffitte, 1876): «Il clima della Vienne è molto favorevole alla viticoltura: leggermente freddo e umido in primavera, a tratti torrido in estate, fortemente soggetto alle gelate tardive, ma proprio per questo in grado di conferire al vino determinate qualità che altrove non avrebbe. I climi freschi arricchiscono le uve e tutti gli altri frutti di una finezza di cui sono privi dove il calore è l’elemento costante e dominante della vegetazione».
11. Ulteriori requisiti applicabili
Titolo del requisito / della deroga
Norme in materia di etichettatura
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di ulteriore requisito / deroga
Disposizioni supplementari in materia di etichettatura
Descrizione del requisito / della deroga
Tutte le indicazioni facoltative sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Le dimensioni dei caratteri del nome geografico «Vin de Loire» non superano, né in altezza né in larghezza, i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Se figura sulle etichette, l’indicazione del vitigno è riportata sotto il nome della denominazione di origine controllata ed è scritta in caratteri dello stesso colore e le cui dimensioni, sia in altezza che in larghezza, non superano i due terzi di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione:
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che si tratti di una località accatastata; |
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che essa figuri nella dichiarazione di raccolta. |
Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.
Titolo del requisito / della deroga
Zona di prossimità immediata
Quadro normativo
Nella legislazione nazionale
Tipo di ulteriore requisito / deroga
Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata
Descrizione del requisito / della deroga
La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione e l’elaborazione dei vini, è costituita dal territorio dei comuni seguenti del dipartimento Vienne sulla base del codice geografico ufficiale del 2025: Colombiers, Ouzilly, Scorbé-Clairvaux.
Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, la zona di prossimità immediata equivale a una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata di cui trattasi.
Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare
https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-95737c0d-e43c-46a7-a2ef-6bb9ddad2c05