Settore vitivinicolo - Affitto di fondo rustico - Deroga alla durata legale - Assistenza delle organizzazioni professionali agricole - Attestazione contrattuale e valore probatorio privilegiato - Riconversione colturale dei vigneti e della produzione vinicola - Inadempimento e clausola risolutiva espressa - Procedimento conciliativo e domande riconvenzionali - Affittuario che procede unilateralmente all'espianto, alla trasformazione o all'abbandono delle superfici destinate a vigneto compromettendo la capacità produttiva vitivinicola del compendio aziendale in violazione degli obblighi contrattuali di razionale coltivazione e conservazione dell'ordinamento produttivo - Applicazione della clausola risolutiva espressa derogatoria - Condotta integrante un grave inadempimento idoneo a determinare la risoluzione di diritto del contratto senza che l'esigua percentuale di superficie vitata interessata o l'omesso invio della preventiva lettera di diffida ex art. 5 della L. n. 203 del 1982 (ostativi sostituibili dalla proposizione dell'atto introduttivo del giudizio) possano ostacolare il rilascio del fondo.
SENTENZA
n. 865/2026 01/10/2026
(Presidente: dott. Franco Davini - Relatore: dott.ssa Laura Casale)
nella causa d’appello proposta da:
[Parte_1] (...), in qualità di titolare della omonima impresa agricola (...), elettivamente domiciliato in Savona, Piazza G. Mameli n. 6/6, presso lo Studio dell'Avv. Paolo Brin (...), che lo rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
-Appellante-
-contro-
[Controparte_1] (...), e [Controparte_2] (...), elettivamente domiciliati in Cairo Montenotte (SV), Corso Italia n. 16/4, presso lo Studio dell'Avv. Samuele Monti (...), che li rappresenta e difende in forza di mandato in atti;
-Appellati-
Nonché contro
[CP_3], nato (...)
-Appellato contumace-
-per la riforma della sentenza n. 327/2026 del Tribunale di Savona, sezione agraria, pubblicata il 09.06.2026.
Conclusioni delle parti:
Per l’appellante: “Voglia la Corte di Appello di Genova, reiectis adversis, in riforma della sentenza impugnata:
In via principale (primo motivo):
1. Dichiarare la nullità dell'art. 3 del contratto di affitto di fondo rustico stipulato in data 02.01.2017, nella parte in cui prevede una durata decennale in deroga a quella legale quindicennale, per violazione dell'art. 23 della L. 11/1971 come sostituito dall'art. 45 della L. 203/1982;
2. Per l'effetto, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 co. 2 c.c., statuire che il contratto di affitto ha scadenza naturale al 31 gennaio 2032 e si rinnova tacitamente ove non ritualmente disdettato nei termini di legge;
3. Accogliere le domande di consegna dei fabbricati catastalmente individuati al fg. 16, part. 126, sub. 1, 4, 5 e 6, o quantomeno condannare i resistenti al risarcimento del danno per inadempimento, anche in via equitativa ex artt. 1223 e 1226 c.c.;
In via subordinata (secondo motivo):
4. In ogni caso, dichiarare l'improponibilità delle domande riconvenzionali avanzate dai resistenti per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all'art. 11 D.Lgs. 150/2011, con conseguente revoca della declaratoria di risoluzione del contratto e della condanna alla riconsegna dei beni;
In via ulteriormente subordinata (terzo motivo):
5. Nella denegata ipotesi di rigetto dei motivi che precedono, dichiarare l'inefficacia della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 7 del contratto, in quanto clausola a sua volta derogatoria della disciplina legale di cui all'art. 5 L. 203/1982, inseparabilmente collegata alla clausola nulla sull'assistenza, con conseguente rigetto della domanda di risoluzione;
In via ancora più subordinata (quarto motivo):
6. Nella denegata ipotesi di rigetto di tutti i motivi precedenti, riformare la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato la risoluzione del contratto, per le seguenti ragioni: (a) la clausola risolutiva dell'art. 7 è indeterminata e quindi inapplicabile ex art. 1456 c.c.; (b) l'intervento del [CP_3] sui vigneti rientra nella facoltà di trasformazione degli ordinamenti produttivi di cui all'art. 9 del contratto ed è stato effettuato in accordo con i locatori; (c) la porzione interessata (circa 0,178 ha su 10,0985 ha totali, pari a meno del 2%) esclude la gravità dell'inadempimento richiesta dall'art. 5 L. 203/1982; (d) non è stata inviata la diffida preventiva prescritta dall'art. 5, co. 3, L. 203/1982;
In ogni caso:
7. Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, incluse quelle relative al procedimento di conciliazione esperito, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile.
ISTANZE ISTRUTTORIE
l'appellante, con riserva di ogni ulteriore istanza:
a) insiste per l'ammissione della prova per interpello dei Sigg. [Controparte_1] e [Controparte_2] sui capitoli già dedotti nel ricorso introduttivo, relativi all'assenza di effettiva assistenza sindacale nella stipula del contratto, nonché per l'ammissione della prova per interpello e testi sui capitoli relativi all'improduttività dei vigneti al momento dell'avvio del rapporto e all'accordo con i locatori per la conversione colturale, come già ritualmente dedotti nella memoria difensiva di primo grado”.
Per gli appellati costituiti: “Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Genova, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reiette, previa ogni più opportuna pronuncia di rito e di merito:
- In via principale: respingere l’avversaria impugnazione in quanto infondata sia in fatto che in diritto e, per l’effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
In ogni caso: con vittoria delle spese e compensi professionali di giudizio oltre contributo forfettario 15% oltre cpa come per legge anche del presente grado di giudizio”.
***
FATTI DI CAUSA
1. Con ricorso del 14.04.2025, [Parte_1], affittuario e coltivatore diretto di alcuni fondi agricoli, chiedeva al Tribunale di Savona di (i) dichiarare nulla la clausola contrattuale relativa alla durata dell’affitto (10 anni senza possibilità di rinnovo), dovendosi applicare la durata legale con scadenza al 31.01.2032 o ad altra data individuata dal giudice; (ii) accertare la mancata consegna di alcuni fabbricati rurali compresi nell’affitto e condannare i locatori alla loro immediata consegna; (iii) ottenere il risarcimento dei danni per l’impossibilità di utilizzare tali immobili come ricovero per i propri mezzi agricoli, con conseguenti maggiori costi e tempi di trasporto.
I convenuti [Controparte_1] e [Controparte_2] si costituivano in giudizio e contestavano integralmente le domande, sostenendo la validità del contratto e dell’assistenza sindacale prestata. Eccepivano inoltre il mancato pagamento di canoni arretrati per euro 1.200,00 e, in via riconvenzionale, chiedevano la risoluzione del contratto per violazione degli obblighi di corretta coltivazione dei terreni, nonché il risarcimento di euro 6.000,00 per la perdita di produttività dei vigneti.
Il ricorrente eccepiva l’improcedibilità delle domande riconvenzionali per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 11 del D. Lgs. n. 150 del 1.9.2011, e, nel merito, sosteneva di aver rispettato la clausola risolutiva di cui all’art. 7 del contratto di affitto, in quanto la trasformazione dei vigneti in pascolo era stata concordata con i locatori, prevista dal contratto e finalizzata a rendere produttivi terreni ormai improduttivi.
2. Il Tribunale di Savona, con la sentenza appellata, così statuiva:
“Il Collegio, definitivamente pronunciando su tutte le domande proposte, ogni avversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) RIGETTA tutte le domande complessivamente spiegate dal ricorrente [Parte_1];
2) ACCOGLIE PARZIALMENTE la domanda formulata dai resistenti [Controparte_1], [Controparte_2] e [CP_3], e, per l’effetto, DICHIARA l’intervenuta risoluzione di diritto del contratto di affitto di fondo rustico versato in atti e, per l’effetto, CONDANNA il ricorrente [Parte_1] alla riconsegna di tutti i beni oggetto del contratto, RIGETTANDO tutte le ulteriori domande formulate in via riconvenzionale;
3) CONDANNA parte ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio, compensate parzialmente come in parte motiva, che si liquidano in € 1.453,00 per soli compensi professionali, oltre oneri accessori se dovuti nella misura di legge;
4) Termine di giorni quarantacinque per il deposito della motivazione.”.
Il Tribunale respingeva l’eccezione preliminare di improcedibilità delle domande riconvenzionali, ritenendo che il tentativo obbligatorio di conciliazione previsto per le controversie agrarie non era necessario per le domande riconvenzionali, in analogia con il più recente orientamento della Cassazione in materia di mediazione obbligatoria. Respingeva, inoltre, la richiesta di sospensione del giudizio per pregiudizialità ex art. 295 c.c..
Nel merito, venivano rigettate tutte le domande del ricorrente. La domanda di nullità veniva respinta perché il contratto di affitto attestava espressamente l’effettiva assistenza della associazione agricola. Venivano poi rigettate la richiesta di consegna di alcuni immobili e la domanda di risarcimento del danno, sia per la tolleranza mostrata dal ricorrente rispetto alla situazione contestata, sia per le morosità esistenti e per l’assenza di prova concreta del danno lamentato.
Quanto alle domande riconvenzionali, veniva accolta solo quella relativa alla trasformazione e mancata coltivazione di alcuni terreni da parte del ricorrente. Il Tribunale accertava la violazione degli obblighi contrattuali e dichiarava il contratto risolto di diritto, ordinando la restituzione dei fondi ai proprietari. Respingeva, invece, le domande di pagamento dei canoni arretrati e di risarcimento del danno per mancanza dei necessari presupposti e della relativa prova.
3. Avverso la predetta sentenza proponeva ricorso [Parte_1], fondandolo sui seguenti motivi,
I MOTIVO: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 45 DELLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203, IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 23, COMMA 3, DELLA L. 11 FEBBRAIO 1971, N. 11, E CON GLI ARTT. 1339 E 1419 C.C. — ERRORE NELLA VALUTAZIONE DELLE PROVE — VIZIO DI MOTIVAZIONE PER OMESSA CONSIDERAZIONE DELLE DIFESE DEL RICORRENTE. ERRONEA ESCLUSIONE DELLA NULLITÀ DELLA CLAUSOLA IN DEROGA ALLA DURATA CONTRATTUALE”.
Il ricorrente censurava la sentenza per avere erroneamente escluso la nullità della clausola che riduceva a dieci anni la durata del contratto agrario.
Secondo il motivo di appello, l’art. 45 della L. 203/1982 richiede, per la validità dei patti in deroga, un’assistenza sindacale effettiva e sostanziale, consistente in una concreta attività di consulenza e informazione delle parti, non essendo sufficienti il timbro dell’associazione o una dichiarazione prestampata contenuta nel contratto.
Il Tribunale avrebbe quindi errato nel considerare la clausola attestante la “fattiva assistenza” come prova definitiva dell’attività svolta e nell’escludere, ai sensi dell’art. 2722 c.c., ogni prova contraria. Il ricorrente, infatti, non intendeva dimostrare l’esistenza di accordi diversi da quelli documentati, ma un fatto materiale: che i rappresentanti sindacali si sarebbero limitati ad apporre il proprio visto senza leggere il contratto né fornire alcuna consulenza.
Sarebbe pertanto illegittima anche la mancata ammissione dell’interpello dei comproprietari-locatori, richiesto proprio per dimostrare l’assenza di un’assistenza sindacale effettiva.
Accertata tale mancanza, la clausola sulla durata decennale dovrebbe essere dichiarata nulla e sostituita automaticamente, ai sensi degli artt. 1339 e 1419 c.c., con la durata legale di quindici anni. Il contratto avrebbe quindi scadenza naturale il 31 gennaio 2032, con possibilità di tacito rinnovo in assenza di una rituale disdetta.
II MOTIVO: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.LGS. 1° SETTEMBRE 2011, N. 150, NONCHÉ DELL'ART. 46 DELLA L. 3 MAGGIO 1982, N. 203 — ERRORE NELLA QUALIFICAZIONE DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE — VIZIO DI MOTIVAZIONE PER TRAVISAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ. ERRONEITÀ DEL RIGETTO DELL'ECCEZIONE DI IMPROPONIBILITÀ DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE PER MANCATO ESPERIMENTO DEL TOC.”.
Il Tribunale aveva errato nel respingere l'eccezione di improponibilità delle domande riconvenzionali dei convenuti, formulate senza il preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 150/2011.
Secondo l'appellante, la giurisprudenza consolidata affermava che il tentativo obbligatorio di conciliazione costituiva una condizione di proponibilità della domanda agraria, rilevabile anche d'ufficio e non sanabile. Tale obbligo riguardava non solo la domanda principale, ma anche la domanda riconvenzionale quando essa introduceva questioni nuove rispetto a quelle già sottoposte al tentativo conciliativo.
La sentenza impugnata riconosceva l'esistenza di questo orientamento, ma riteneva di discostarsene applicando per analogia il principio espresso dalle Sezioni Unite in materia di mediazione obbligatoria, secondo cui la mediazione non è necessaria per le domande riconvenzionali.
Il ricorrente contestava tale soluzione sostenendo che il tentativo obbligatorio di conciliazione in materia agraria e la mediazione civile sono istituti profondamente diversi; in materia agraria il tentativo obbligatorio di conciliazione è una condizione di proponibilità preventiva e non sanabile; la giurisprudenza maggioritaria continua a richiederlo anche per le domande riconvenzionali che ampliano l'oggetto della controversia.
Inoltre, nel caso di specie, i convenuti introducevano con le domande riconvenzionali questioni completamente nuove, chiedendo la risoluzione del contratto per violazione degli obblighi di coltivazione e il risarcimento dei danni conseguenti al deterioramento dei vigneti.
Il ricorrente censurava infine l'argomento del Tribunale relativo alla ragionevole durata del processo, osservando che esigenze di economia processuale non possono giustificare la disapplicazione di una condizione di proponibilità prevista espressamente dalla legge.
III MOTIVO: “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1456 C.C. IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 7 DEL CONTRATTO — ERRONEITÀ DELLA DECLARATORIA DI RISOLUZIONE DI DIRITTO NELL'IPOTESI IN CUI IL CONTRATTO SIA REGOLATO DALLA DISCIPLINA LEGALE ([…]).”.
Il ricorrente contestava la decisione con cui il Tribunale dichiarava risolto di diritto il contratto agrario per violazione degli obblighi di coltivazione previsti dall’art. 7.
Il terzo motivo era strettamente collegato al primo motivo di ricorso. Secondo il ricorrente, se veniva dichiarata nulla la deroga alla durata legale del contratto per mancanza di un’effettiva assistenza sindacale, doveva essere considerata inefficace anche la clausola risolutiva espressa contenuta nell’art. 7 del contratto.
L'art. 7 del contratto, infatti, consentiva la risoluzione automatica ex art. 1456 c.c. per la violazione degli obblighi di buona tecnica agraria e di razionale coltivazione, derogando alla disciplina legale prevista dall’art. 5 della L. 203/1982, secondo cui la risoluzione del contratto di affitto poteva essere pronunciata solo in caso di grave inadempimento contrattuale e, prima di ricorrere all'autorità giudiziaria, il locatore era tenuto a contestare l'inadempimento mediante raccomandata.
IV MOTIVO: “IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1456 C.C. — ERRONEA VALUTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO — OMESSA CONSIDERAZIONE DELLE DIFESE DEL RICORRENTE — VIZIO DI MOTIVAZIONE.”.
In subordine, il ricorrente sosteneva comunque che la risoluzione era stata erroneamente dichiarata, per le seguenti quattro ragioni:
- Indeterminatezza della clausola risolutiva.
L’art. 7 del contratto richiamava, in termini generici, le regole della “buona tecnica agraria” e “gli obblighi inerenti alla normale e razionale coltivazione”. Secondo il ricorrente, erano formule troppo ampie e indeterminate per integrare una valida clausola risolutiva espressa.
- Omessa considerazione dell'art. 9 del contratto e dell'accordo con i locatori.
Il ricorrente aveva sostenuto, e offerto di provare, che l’eliminazione dei vigneti era avvenuta su terreni già improduttivi all’inizio del rapporto, con la conoscenza e l’accordo di almeno uno dei comproprietari, e nell’ambito delle trasformazioni produttive consentite dall’art. 9 del contratto.
Ad avviso del ricorrente, la mancata assunzione delle prove richieste non poteva essere utilizzata per affermare l’assenza di prova dei fatti dedotti.
- La minima estensione dei vigneti oggetto di contestazione.
I mappali oggetto della disputa sui vigneti avevano una superficie complessiva di circa 0,178 ettari, ossia meno del 2% della superficie complessiva, mentre l’intero compendio locato misurava circa 10,0985 ettari ed era stato regolarmente coltivato e mantenuto.
La minima estensione dei terreni interessati escludeva, secondo il ricorrente, la gravità necessaria per giustificare la risoluzione dell’intero contratto secondo la disciplina dell'art. 5 L. 203/1982 l’art. 5 della L. 203/1982.
- Il regime dell'art. 5 L. 203/1982: la mancata diffida preventiva.
Prima di chiedere la risoluzione, i locatori non avevano mai inviato la diffida prevista dall’art. 5 della L. 203/1982, né avevano concesso all’affittuario il termine di tre mesi per sanare l’inadempimento.
4. Si costituivano in questo grado di giudizio [Controparte_1] e [Controparte_2], chiedendo il rigetto integrale dell'appello.
Con riguardo al primo motivo contestavano l'asserita mancanza di assistenza sindacale, evidenziando che il contratto conteneva espressa attestazione dell'intervento e dell'assistenza delle organizzazioni professionali agricole.
Circa il secondo motivo sostenevano che il tentativo obbligatorio di conciliazione non era necessario per le domande riconvenzionali, richiamando il recente orientamento della Cassazione che valorizza la funzione deflattiva degli strumenti conciliativi e la ragionevole durata del processo.
Affermavano, sul terzo motivo, che il ricorrente aveva ammesso di aver modificato la destinazione dei terreni senza provare alcun accordo con i proprietari. Pertanto, la clausola risolutiva espressa era stata correttamente applicata e il contratto doveva considerarsi risolto di diritto.
Infine, sul quarto motivo sostenevano che la mancata consegna di alcuni fabbricati era stata tollerata per anni dal conduttore e comunque giustificata dalle morosità maturate dallo stesso.
5. Questa Corte all’esito dell’udienza del 24.9.2029, sostituita ai sensi dell’art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note scritte, lette le note depositate dai difensori delle parti, ha deciso come da dispositivo depositato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6. L’appello è infondato e deve pertanto essere rigettato, previa dichiarazione della contumacia di [CP_3], non costituito nel presente grado di giudizio nonostante la ritualità della notifica dell’appello nei suoi confronti.
7. Con riguardo al primo ed al terzo motivo, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, giova segnalare che proprio di recente la Suprema Corte si è espressa sul punto con una decisione che ben si attaglia al caso in esame affermando: “ (…) Infondato è anche il secondo motivo che concerne la durata legale del contratto (Artt. 1 e 22 L. 203/82) e la validità degli accordi in deroga. L’infondatezza consegue al fatto che gli accordi in deroga alla durata legale, se stipulati con l'assistenza effettiva dei rappresentanti delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative, sono pienamente validi ai sensi dell'art. 45 L. 203/82. La dichiarazione contenuta nel testo contrattuale, con cui le parti danno atto di essere state ritualmente assistite e informate dei propri diritti, ha valore probatorio privilegiato (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 22322/2025) e non può essere superata dalla deduzione di prove orali contrarie in assenza della proposizione di un'apposita azione di annullamento per vizi della volontà.
Nel caso di specie, dal giudizio di merito risulta che il contratto indicava chiaramente il rapporto come affitto agrario e la firma dei rappresentanti sindacali garantiva la consapevolezza delle parti circa la portata delle clausole derogatorie sulla durata. In assenza di una specifica azione di annullamento per vizi del consenso (errore, violenza o dolo), la parte non può smentire con prove testimoniali ciò che ha dichiarato per iscritto davanti ai rappresentanti di categoria. La firma del segretario sindacale costituisce indice qualificato della consapevolezza della deroga, rendendo il motivo infondato.
Il motivo va quindi rigettato sulla base del seguente principio di diritto: «In materia di contratti agrari, la dichiarazione contenuta nel contratto di affitto, con cui le parti danno atto di essere state ritualmente assistite dalle rispettive organizzazioni professionali ai sensi dell'art. 45 della L. n. 203 del 1982, ha valore probatorio privilegiato e non può essere smentita mediante la deduzione di prove orali dirette a dimostrare un'asserita mancanza di assistenza effettiva. Per contestare la veridicità di tale attestazione, la parte ha l'onere di proporre una specifica azione di annullamento del contratto per vizi del consenso o, qualora ne ricorrano i presupposti, la querela di falso, restando altrimenti precluso il sindacato del giudice sulla sostanza dell'attività consultiva prestata dai rappresentanti sindacali firmatari». (Cfr. Cass. n. 12.6.2026, n. 19483)
Da qui l’infondatezza del motivo in esame, che travolge anche il terzo motivo che aveva come presupposto la supposta nullità della deroga pattizia.
8. Per quanto attiene al secondo motivo, anche questa Corte, che già aderiva all’orientamento fatto proprio dal Giudice di primo grado, ritiene non vi siano i presupposti per dichiarare l’improcedibilità per mancanza del tentativo di conciliazione con riguardo alla domanda riconvenzionale spiegata dagli allora resistenti, odierni appellati: ciò a maggior ragione alla luce delle intervenute Sezioni Unite nn. 23452/2024, citate anche dal Tribunale di primo grado, che, dopo aver osservato che la mediazione rientra tra le disposizioni «finalizzate, unitamente alle altre adottate in materia di giustizia, alla realizzazione dei comuni e urgenti obiettivi – a loro volta preordinati al rilancio dell’economia – del miglioramento dell’efficienza del sistema giudiziario e dell’accelerazione dei tempi di definizione del contenzioso civile» (Corte cost. 18 aprile 2019, n. 97). «Si è al cospetto, pertanto, di un procedimento contraddistinto dall’obbligatorietà, che deve essere espletato, pena l’improcedibilità della domanda, prima dell’instaurazione di una lite giudiziaria. Esso, di conseguenza, condiziona, in determinate materie, l’esercizio del diritto di azione» (Corte cost. 20 gennaio 2022, n. 10)” e che quindi l’istituto in esame pone una condizione di procedibilità della domanda giudiziale, specificamente «con finalità deflattiva» (Corte cost. 20 gennaio 2022, n. 10 e 18 aprile 2019, n. 97, citt.), mirando, con l’auspicata conciliazione, a transigere le liti, evitando, in tal modo, che il soggetto debba ottenere soddisfazione attraverso gli organi di giustizia, con elevati costi e tempi, che nocciono alla parte, come al sistema giudiziario nel suo complesso. Il fine, dunque, è l’auspicata non introduzione della causa, risolta preventivamente innanzi all’organo apposito, in via stragiudiziale, ha ritenuto che “la riconvenzionale c.d. non eccentrica non sia sottoposta alla condizione della mediazione obbligatoria. La mediazione è stata già esperita senza esito positivo, prima del processo o nel termine concesso dal giudice, dall’attore: onde la condizione di procedibilità è soddisfatta e la lite pende ormai innanzi ad un giudice, che ne resta investito”.
Ciò in quanto la mediazione obbligatoria si collega non alla domanda sic et simpliciter, ma al processo, che ormai è pendente, onde, essendo la causa insorta, la funzione dell’istituto viene meno, non avendo avuto l’effetto di prevenzione per la instaurazione del processo: in quanto essa si collega alla causa, non alla domanda come tale, in funzione deflattiva del processo: pertanto, “una volta che la domanda principale sia stata regolarmente proposta dopo che la mediazione abbia già fallito l’obiettivo, una nuova mediazione obbligatoria relativa alla domanda riconvenzionale – pur volendo trascurare ogni previsione sulle sue possibilità di successo, che non rilevano a questi fini interpretativi – non realizzerebbe, in ogni caso, il fine di operare un «filtro» al processo innanzi ad un organo della giurisdizione. Il giudice è già investito della controversia introdotta dall’attore, di cui non verrebbe ormai spogliato, neppure se il tentativo sulla domanda del convenuto avesse esito positivo, dovendo il processo proseguire per la decisione sulla domanda principale e, dunque, al più, con una mera “riduzione” del suo oggetto”.
Posto quindi che l’istituto ha esclusive finalità di economia processuale, nel senso di evitare il proliferare di cause iscritte innanzi all’organo giudiziario, imporre un successivo, o più successivi ad ogni ulteriore domanda proposta nel giudizio, tentativi obbligatori di conciliazione, nel contempo differendo la trattazione della causa per mesi ad ogni nuova domanda proposta in giudizio, è un effetto eccessivo non voluto dalla norma rispetto allo scopo deflattivo perseguito.
Tanto premesso le Sezioni Unite in esame hanno pertanto così concluso: “In definitiva, la mediazione obbligatoria ha la sua ratio nelle dichiarate finalità di favorire la rapida soluzione delle liti e l’utilizzo delle risorse pubbliche giurisdizionali solo ove effettivamente necessario: posta questa finalità, l’istituto non può essere utilizzato in modo disfunzionale rispetto alle predette finalità ed essere trasformato in una ragione di intralcio al buon funzionamento della giustizia, in un bilanciamento dal legislatore stesso operato, secondo una lettura costituzionale della disposizione in esame, affinché, da un lato, non venga obliterata l’applicazione dell’istituto, e dall’altro lo stesso non si determini una sorta di “effetto boomerang” sull’efficienza della risposta di giustizia. Per ogni altro profilo, sussiste il compito generale del giudice, a fini di risparmiare risorse giurisdizionali e non emettere la sentenza, di tentare e proporre egli stesso la conciliazione (artt. 185, 185-bis c.p.c.), dove il tentativo di conciliazione potrà avere svolgimento con maggiore probabilità di esito positivo.
Va anche precisato che spetta al mediatore, nel diligente adempimento del suo incarico professionale, esortare le parti a mettere ogni profilo “sul tappeto”, ivi comprese altre richieste del convenuto. Ciò, ai sensi dell’art. 8, comma 3, d.lgs. n. 28 del 2010: «Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia», dunque l’intera lite tra di loro. L’accordo sarà ricompreso nella proposta di conciliazione ex art. 11 del d.lgs., secondo cui, se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo medesimo, mentre, quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione; in ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento”.
Piuttosto, “la trattazione congiunta di più interessi di cui le varie parti siano portatrici sarà possibile all’interno dell’unico procedimento di mediazione: situazione che in diritto è ammessa ed in fatto è auspicabile, come è proprio delle funzioni di un bonario componimento degli interessi, affidato ad un terzo preparato ed estraneo alle parti. La mediazione torna un modo attraverso il quale le parti provano a risolvere la lite, anche in maniera diversa dall’applicazione rigorosa delle norme che regolano la vicenda, ricercando un equilibrio tra i rispettivi interessi, purché questi vengano peraltro adeguatamente ponderati e non ridotti forzatamente “a pari merito”, il tutto innanzi ad un organo apposito, per scongiurare l’introduzione della lite innanzi ad un giudice”.
È stato pertanto enunciato il principio di diritto: «La condizione di procedibilità prevista dall’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 sussiste per il solo atto introduttivo del giudizio e non per le domande riconvenzionali, fermo restando che al mediatore compete di valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti ed al giudice di esperire il tentativo di conciliazione, per l’intero corso del processo e laddove possibile».
Orbene, così chiarita la ratio dell’istituto della mediazione obbligatoria, ritiene la Corte che i medesimi principi ben possano applicarsi alle controversie agrarie, il cui assoggettamento al rito del lavoro è peraltro espressione della volontà del legislatore di una rapida definizione delle relative controversie: rapida definizione che sarebbe vanificata ove si dovesse ritenere in senso contrario.
Solo per completezza e più nel merito va peraltro osservato che in sede di mediazione espletata in data 28.8.2024 il (buon) mediatore, - così come appunto ha invitato a fare la Suprema Corte- ha invitato le parti a esporre la rispettiva posizione in merito alla controversia insorta, ed è ivi emersa la questione relativa al mancato pagamento dei canoni ed alla mancata consegna di fabbricati sicchè, in concreto, tutti i termini del dissidio tra le parti erano già stati “messi sul tappeto” ed esaminati anche nel merito in quella sede.
Da qui l’infondatezza anche del secondo motivo.
9. Per quanto attiene infine al quarto motivo, a sua volta articolato in diverse contestazioni, va osservato che:
- quanto alla asserita indeterminatezza della clausola risolutiva espressa prevista dall'art. 7, anch’essa è stata validamente derogata dalle parti in sede di conclusione del contratto, per i motivi sopra esposti;
- quanto all'intervento del [Parte_1] sui vigneti, è il medesimo appellante ad aver ammesso in primo grado in sede di repliche di non aver proseguito la originaria coltivazione dei vigneti in accordo con i locatori, non fornendo tuttavia alcuna istanza di prova sul preteso accordo, peraltro contestato da questi ultimi, non escludendo a questo punto la pur minima porzione interessata la gravità dell'inadempimento richiesta dall'art. 5 L. 203/1982;
- è pacifico infine che la diffida preventiva prescritta dall'art. 5, co. 3, L. 203/1982 possa essere sostituita dall’atto introduttivo del giudizio come manifestazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, così come sancito dalla Suprema Corte con l’ordinanza n. 14278 del 2017, condivisibilmente citata anche dal Giudice di primo grado.
10. Per l’insieme delle considerazioni esposte l’appello deve pertanto essere rigettato, con conferma integrale della sentenza appellata.
Solo per chiarezza ritiene la Corte di dover precisare che l’appellante [Parte_1] dovrà riconsegnare tutti i beni oggetto del contratto agli appellati entro la scadenza dell’attuale annata agraria e quindi entro la mezzanotte del 10.11.2026.
11. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo con riguardo alle cause di valore indeterminabile ed ai valori medi, seguono la soccombenza.
12. Si dà atto che, ai fini dell’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115, l’appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza:
- Dichiara la contumacia di [CP_3],
- Rigetta l’appello proposto da [Parte_1] e per l’effetto
- Conferma integralmente la sentenza appellata, n. 327/2026 del Tribunale di Savona, in composizione collegiale, della Sezione Civile-Agraria,
- Condanna la parte appellante al pagamento in favore delle parti appellate costituite [Controparte_1] e [Controparte_2] delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi Euro 9.991,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge.
- Dichiara che sussistono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo nei confronti della parte appellante.
Così deciso in Genova, il 25.9.2026
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Laura Casale Dott. Franco Davini