Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Regolamento UE
Data provvedimento: 07-10-2026
Numero provvedimento: 2269
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie L
Data gazzetta: 09-10-2026

Regolamento (UE) 2026/2269 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2026, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi applicabili ad alcuni prodotti originari della Repubblica d'Armenia.

(Regolamento (UE) 07/10/2026, n. 2026/2269, pubblicato in G.U.U.E. 9 ottobre 2026, n. L)


IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,


visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra («accordo di partenariato»), costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e la Repubblica d'Armenia («Armenia»). Conformemente alla decisione (UE) 2018/104 del Consiglio, il titolo VI dell'accordo di partenariato, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è stato applicato a titolo provvisorio dal 1° giugno 2018. L'accordo di partenariato è entrato in vigore il 1° marzo 2021 a seguito della sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

(2) Uno dei principali obiettivi dell'accordo di partenariato è intensificare la cooperazione commerciale instaurando una cooperazione normativa duratura nei settori pertinenti, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio. Inoltre, l'accordo di partenariato riflette l'intenzione dell'Unione e dell'Armenia di sviluppare il commercio reciproco. Allo scopo di sostenere e accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette tra l'Unione e l'Armenia, è importante aumentare i flussi commerciali stimolando l'importazione di alcuni prodotti.

(3) Dal maggio 2026 la Federazione russa ha introdotto misure commerciali su vasta scala che incidono sulle importazioni e sul transito dei principali prodotti armeni destinati all'esportazione, tra cui bevande alcoliche, acqua minerale, frutta e verdura. Tali misure hanno considerevolmente ridotto l'accesso dell'Armenia ai suoi mercati tradizionali e perturbato le catene di approvvigionamento consolidate. La situazione ha avuto un impatto negativo sulle opportunità di esportazione dell'Armenia, con ripercussioni in particolare per le piccole e medie imprese e i produttori agricoli, e rischia di compromettere gravemente la resilienza economica e la stabilità sociale dell'Armenia. Nel quadro dell'accordo di partenariato e dell'agenda strategica per il partenariato UE-Armenia adottata il 2 dicembre 2025, l'Unione e l'Armenia si sono impegnate ad approfondire le loro relazioni economiche e commerciali e a sostenere la diversificazione commerciale ed economica. In tale contesto e in uno spirito di solidarietà con l'Armenia, è opportuno stimolare i flussi commerciali e accordare concessioni sotto forma di misure di liberalizzazione degli scambi per determinati prodotti armeni.

(4) In conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione deve assicurare la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna. A norma dell'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica commerciale comune deve essere condotta nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.

(5) È pertanto opportuno introdurre misure temporanee di liberalizzazione degli scambi sotto forma di sospensione dei dazi ad valorem simili alle sospensioni previste dal calendario del sistema di preferenze generalizzate Plus dell'Unione, con taluni adeguamenti quali l'eliminazione di alcuni prodotti sensibili e l'inclusione di alcuni prodotti agricoli vietati dalla Russia, e sotto forma di eliminazione dei dazi ad valorem su otto prodotti agricoli entro i limiti dei contingenti tariffari applicabili.

(6) Al fine di prevenire le frodi, le misure di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento dovrebbero essere subordinate al rispetto da parte dell'Armenia di tutte le condizioni pertinenti stabilite nel presente regolamento e nell'accordo di partenariato, comprese le norme di origine applicabili ai prodotti in questione e le procedure correlate, e alla partecipazione dell'Armenia a una stretta cooperazione amministrativa con l'Unione, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione

(7) L'Armenia dovrebbe astenersi dall'applicare nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti e dall'introdurre altre restrizioni degli scambi con l'Unione. Qualora l'Armenia non rispettasse tali condizioni, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere temporaneamente la totalità o una parte delle misure di liberalizzazione degli scambi di cui al presente regolamento.

(8) Gli articoli 2 e 9 dell'accordo di partenariato stabiliscono che il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa sono elementi essenziali dell'accordo di partenariato. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi di cui al presente regolamento qualora l'Armenia non rispetti una qualsiasi delle disposizioni individuate come elementi essenziali nell'accordo di partenariato.

(9) Previa valutazione della Commissione avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria relativa alle importazioni di qualsiasi prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti.

(10) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento nel caso in cui non siano più soddisfatte le condizioni di ammissione a tali misure di liberalizzazione degli scambi, e di introdurre misure di salvaguardia nei casi in cui le importazioni a norma del presente regolamento incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie, dati gli effetti e la natura di tali misure e la sequenzialità rispetto all'adozione di misure di salvaguardia definitive, è opportuno fare ricorso alla procedura consultiva.

(11) Considerata la situazione urgente dell'Armenia, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

(12) Alla luce della situazione urgente dell'Armenia, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dovrebbe applicarsi per un periodo di due anni,


HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Misure di liberalizzazione degli scambi

1. Sono introdotte le misure di liberalizzazione degli scambi seguenti:

a) i prodotti originari dell'Armenia elencati nell'allegato I sono ammessi all'importazione nell'Unione in esenzione dai dazi all'importazione ad valorem;

b) prodotti originari dell'Armenia elencati nell'allegato II sono ammessi all'importazione nell'Unione in esenzione dai dazi all'importazione ad valorem entro i limiti dei contingenti tariffari dell'Unione indicati in tale allegato.

2. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

 

Articolo 2

Condizioni di ammissione alle misure di liberalizzazione degli scambi

Le misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1 sono soggette alle condizioni seguenti:

a) il rispetto da parte dell'Armenia delle norme di origine di cui agli articoli da 59 a 70 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e agli articoli da 113 a 126 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;

b) l'impegno dell'Armenia a favore di una stretta ed efficace cooperazione amministrativa con l'Unione, anche per la verifica delle prove dell'origine, onde prevenire qualsiasi rischio di frode;

c) l'astensione da parte dell'Armenia dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti e dall'introdurre altre restrizioni degli scambi con l'Unione, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi debitamente giustificati e notificati alla Commissione; e

d) il rispetto da parte dell'Armenia dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, come previsto dagli articoli 2 e 9 dell'accordo di partenariato.

Ai fini del primo comma, lettera a), del presente articolo, e fatto salvo l'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, una dichiarazione su fattura può essere compilata anche da un esportatore armeno registrato nel sistema degli esportatori registrati (REX) dell'Unione in conformità delle pertinenti disposizioni degli articoli 70, 72, 86, 89 e 91 di tale regolamento.

 

Articolo 3

Sospensione temporanea delle misure di liberalizzazione degli scambi

1. Qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte dell'Armenia di una delle condizioni di cui all'articolo 2, primo comma, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, sospendere temporaneamente la totalità o una parte delle misure di liberalizzazione degli scambi previste all'articolo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

2. Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere una delle misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1 sulla base del mancato rispetto da parte dell'Armenia delle condizioni di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c), la Commissione, entro quattro mesi dalla richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza da parte dell'Armenia sia comprovata. Se conferma l'inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

 

Articolo 4

Misure di salvaguardia

1. Qualora un prodotto contemplato dall'articolo 1, paragrafo 1, originario dell'Armenia sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può imporre, mediante un atto di esecuzione, qualsiasi misura necessaria. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

Tali misure possono essere imposte per tutto il tempo necessario a contrastare le ripercussioni negative sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti.

2. La Commissione svolge una valutazione della situazione del mercato dell'Unione, o del mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti al fine di imporre misure in conformità del paragrafo 1. Tale valutazione è avviata:

a) a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, corredata di sufficienti elementi di prova prima facie di cui tale Stato membro, a norma del paragrafo 3, può ragionevolmente disporre a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1; o

b) di propria iniziativa, qualora alla Commissione appaia evidente che esistono elementi di prova prima facie sufficienti a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1.

La valutazione di cui al primo comma deve concludersi entro quattro mesi dal suo avvio.

3. Nell'eseguire la valutazione a norma del paragrafo 2, la Commissione tiene conto di tutti gli sviluppi rilevanti del mercato, compreso l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato dell'Unione, o del mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale valutazione comprende i fattori seguenti:

a) il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni dall'Armenia del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi;

b) l'effetto delle importazioni in questione sulla produzione e sui prezzi sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, tenendo conto nel contempo dello sviluppo delle importazioni da altre fonti.

Possono essere presi in considerazione anche altri fattori pertinenti.

4. In circostanze critiche in cui un ritardo arrecherebbe al mercato pertinente un danno difficilmente riparabile, la Commissione può imporre a titolo provvisorio, mediante un atto di esecuzione, qualsiasi misura necessaria. Tale misura può essere imposta solo a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, ed è adottata entro 21 giorni dal ricevimento di tale richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 5, paragrafo 4. Tali atti restano in vigore per un periodo non superiore a 120 giorni.

5. Qualora, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 2, ritenga che il mercato dell'Unione, o il mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti abbia subito ripercussioni negative e intenda imporre una misura definitiva a norma del paragrafo 1, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciando la sua intenzione di imporre tale misura. Tale avviso contiene una sintesi dei principali risultati della valutazione e fissa il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto. Tale termine non supera i 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.

 

Articolo 5

Procedura di comitato

1. Relativamente all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Relativamente all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

Articolo 6

Informativa in merito all'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi

La Commissione riferisce in merito all'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi di cui al presente regolamento in sede di comitato di partenariato nella formazione «Commercio» istituito a norma dell'accordo di partenariato.

 

Articolo 7

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica fino all'11 ottobre 2028.


Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 7 ottobre 2026


Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

T. BYRNE

 

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)

Fatte salve le norme d'interpretazione della nomenclatura combinata («NC»), la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da «ex», le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.

I prodotti il cui codice NC reca un asterisco (*) sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.

Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi; questi potrebbero comprendere anche prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono revocati o sospesi.

Codice NC

Designazione delle merci

0101 29 90

Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione

0101 30 00

Asini vivi

0101 90 00

Muli e bardotti vivi

0104 20 10 *

Riproduttori di razza pura della specie caprina

0106 14 10

Conigli domestici vivi

0106 39 10

Piccioni vivi

0205 00

Carne di cavallo, asino, mulo o bardotto, fresca, refrigerata o congelata

0206 80 91

Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

0206 90 91

Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici

0207 14 91

Fegati, congelati, di galli o di galline della specie Gallus domesticus

0207 27 91

Fegati di tacchine e di tacchini, congelati

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Fegati, congelati, di anatre, di oche o di faraone, diversi dai fegati grassi di anatre o di oche

ex 0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prodotti della sottovoce 0208 40 20

0210 99 10

Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche

0210 99 59

Frattaglie di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dal lombatello sottile e dal lombatello

ex 0210 99 85

Frattaglie di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate

ex 0210 99 85

Frattaglie salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai fegati di volatili e dalle frattaglie della specie suina domestica, della specie bovina o della specie ovina e caprina

0403 20 51

Yogurt, aromatizzati ο addizionati di frutta, frutta a guscio o cacao

0403 20 53

0403 20 59

0403 20 91

0403 20 93

0403 20 99

0403 90 71

Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, frutta a guscio o cacao

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore o uguale al 75 %

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile

0409 00 00

Miele naturale

0410 10 10

0410 10 91

0410 10 99

0410 90 00

Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

0511 99 39

Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge

Capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Capitolo 6

Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale

0701

Patate, fresche o refrigerate

0702

Pomodori, freschi o refrigerati

0703 10

Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati

0703 90 00

Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati

0704

Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati

0705

Lattuga (Lactuca sativa) e cicoria (Cichorium spp.), fresche o refrigerate

0706

Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati

0708

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

0709 20 00

Asparagi, freschi o refrigerati

0709 30 00

Melanzane, fresche o refrigerate

0709 40 00

Sedano, diverso dal sedano-rapa, fresco o refrigerato

0709 51 00

0709 52 00

0709 53 00

0709 54 00

0709 55 00

0709 59 00

Funghi, freschi o refrigerati

0709 60 10

Peperoni, freschi o refrigerati

0709 60 99

Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati, diversi dai peperoni, diversi dal genere Capsicum destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum e diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi

0709 70 00

Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati

ex 0709 91 00

Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1° luglio al 31 ottobre

0709 92 10 *

Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio

0709 93 10

Zucchine, fresche o refrigerate

0709 99 10

Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalla lattuga (Lactuca sativa) e dalla cicoria (Cichorium spp.)

0709 99 20

Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati

0709 99 40

Capperi, freschi o refrigerati

0709 99 50

Finocchi, freschi o refrigerati

0709 93 90

0709 99 90

Altri ortaggi, freschi o refrigerati

ex 0710

Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi i prodotti della sottovoce 0710 40 00

ex 0711

Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti delle sottovoci 0711 20 90 e 0711 90 30

ex 0712

Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, esclusi le olive e i prodotti della sottovoce 0712 90 19

0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

0714 20 10 *

Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano

0714 20 90

Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets, diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umano

0714 90 90

Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago

0802 11 90

Mandorle, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, diverse dalle mandorle amare

0802 12 90

0802 21 00

Nocciole (Corylus spp.), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

0802 22 00

0802 31 00

Noci comuni, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

0802 51 00

0802 52 00

Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

0802 61 00

0802 62 00

Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate

0802 91 00

0802 92 00

Pinoli o semi del pino domestico (Pinus spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati

0802 99 10

0802 99 90

Noci di pecàn e altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata

0803 10 10

Frutta del plantano (banane da cuocere), fresche

0803 10 90

0803 90 90

Banane, comprese le frutta del plantano, essiccate

0804 10 00

Datteri, freschi o secchi

0804 20 10

Fichi, freschi o secchi

0804 20 90

0804 30 00

Ananassi, freschi o secchi

0804 40 00

Avocadi freschi o secchi

ex 0805 21

Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi, dal 1° marzo al 31 ottobre

ex 0805 22 00

ex 0805 29 00

0805 40 00

Pompelmi e pomeli, freschi o secchi

0805 50 90

Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche o secche

0805 90 00

Altri agrumi, freschi o secchi

0807 11 00

Meloni (compresi i cocomeri), freschi

0807 19 00

0808 10

Mele, fresche

0808 30 10

Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre

0808 40 00

Cotogne, fresche

0809 21 00

Ciliege acide (Prunus cerasus), fresche

0809 40 90

Prugnole, fresche

0810 20

Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi

0810 30

Ribes nero, bianco o rosso e uva spina, freschi

0810 40 30

Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus), freschi

0810 40 50

Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum, freschi

0810 40 90

Altri frutti del genere Vaccinium, freschi

0810 50 00

Kiwi, freschi

0810 60 00

Durian, freschi

0810 70 00

Cachi, freschi

0810 90

Altri frutti freschi

0811

Frutta e frutta a guscio anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

0812

Frutta e frutta a guscio temporaneamente conservate, ma inadatte in tale stato al consumo immediato

0813 10 00

Albicocche, secche

0813 20 00

Prugne, secche

0813 30 00

Mele, secche

0813 40 10

Pesche, comprese le pesche noci, secche

0813 40 30

Pere, secche

0813 40 50

Papaie, secche

0813 40 65

0813 40 95

Tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta del jack, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya e altri frutti, secchi, diversi da quelle delle voci da 0801 a 0806

0813 50 12

Miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806 ), papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non contenenti prugne

0813 50 15

Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806 ), non contenenti prugne

0813 50 19

Miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806 ), con prugne

0813 50 31

Miscugli formati esclusivamente di noci tropicali delle voci 0801 e 0802

0813 50 39

Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 , diversi da quelli di noci tropicali

0813 50 91

Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8, non contenenti prugne o fichi

0813 50 99

Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8

0814 00 00

Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, essiccate o temporaneamente conservate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze

Capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

1008 50 00

Quinoa (Chenopodium quinoa)

ex 1104 29 17

Cereali mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati, esclusi orzo, avena, granturco, riso e frumento

1105

Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

1106 10 00

Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713

1106 30

Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8

1108 20 00

Inulina

ex capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi, piante industriali o medicinali; paglie e foraggi esclusi i prodotti della voce 1210 e delle sottovoci 1212 91 e 1212 93 00

Capitolo 13

Gomma lacca; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali

1501 90 00

Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503

1502 10 90

1502 90 90

Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 e diversi da quelli destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

1503 00 19

Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industriali

1503 00 90

Olio di strutto, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati, diversi dall'olio di sevo destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

1504

Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1505 00 10

Grasso di lana greggio

1507

Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1511 10 90

Olio di palma, greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, ma non modificato chimicamente

1511 90

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall'olio greggio

1512

Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1513

Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1514

Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1515

Altri grassi e oli vegetali o di origine microbica (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

1516

Grassi e oli animali o vegetali o di origine microbica e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

1517

Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

1518 00

Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominati né compresi altrove

1521 90 99

Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge

1522 00 10

Degras

1522 00 91

Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks), diverse da quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio d'oliva

1601 00 10

Salsicce, salami e prodotti simili, di fegato, e preparazioni alimentari a base di fegato

1602 20 10

Preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra

1602 41 90

Preparazioni o conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

1602 42 90

Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

1602 49 90

Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina diversa dalla specie suina domestica

1602 50 31

1602 50 95

Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie, della specie bovina, diverse da quelle non cotte, diverse dai miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte, anche in recipienti ermeticamente chiusi

1602 90 31

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di selvaggina o di coniglio

1602 90 69

Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini, di caprini o di altri animali, non contenenti carne o frattaglie non cotte della specie bovina e non contenenti carni o frattaglie della specie suina

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1603 00 10

Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg

1604

Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

1605

Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro

1702 90 10

Maltosio chimicamente puro

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Capitolo 18

Cacao e sue preparazioni

Capitolo 19

Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi i prodotti delle sottovoci 2001 90 30 , 2004 90 10 e 2005 80 00

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi i prodotti delle sottovoci 2106 10 , 2106 90 20 , 2106 90 30 , 2106 90 51 , 2106 90 55 , 2106 90 59 , 2106 90 92 e 2106 90 98

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi i prodotti delle sottovoci da 2204 10 11 a 2204 30 10 , della voce 2207 e della sottovoce 2208 40

2302 50 00

Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi

2307 00 19

Altre fecce di vino

2308 00 19

Altri tipi di vinacce

2308 00 90

Altre materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove

2309 10 90

Altri alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 , o prodotti lattiero-caseari

2309 90 10

Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

2309 90 91

Polpe di barbabietole melassate, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

2309 90 96

Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, anche aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 % su supporto organico o inorganico

Capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; prodotti, anche contenenti nicotina, destinati all'inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione di nicotina nel corpo umano

2519 90 10

Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato

2522

Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825

2523

Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers») anche colorati

Capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali

2801

Fluoro, cloro, bromo e iodio

2802 00 00

Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale

ex 2804

Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della sottovoce 2804 69 00

2805 19

Metalli alcalini o alcalino-terrosi diversi dal sodio e dal calcio

2805 30

Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche non miscelati o in lega fra loro

2806

Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico

2807 00 00

Acido solforico; oleum

2808 00 00

Acido nitrico; acidi solfonitrici

2809

Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no

2810 00 90

Ossidi di boro, diversi dal triossido di diboro; acidi borici

2811

Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici

2812

Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici

2813

Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio

2814

Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca)

2815

Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio

2816

Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario

2817 00 00

Ossido di zinco; perossido di zinco

2818 10

Corindone artificiale, anche definito chimicamente

2818 20 00

Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale

2819

Ossidi e idrossidi di cromo

2820

Ossidi di manganese

2821

Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3

2822 00 00

Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio

2823 00 00

Ossidi di titanio

2824

Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione

2825

Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli

2826

Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro

2827

Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri

2828

Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti

2829

Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati

2830

Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no

2831

Ditioniti e solfossilati

2832

Solfiti; tiosolfati

2833

Solfati; allumi; perossolfati (persolfati)

2834 10 00

Nitriti

2834 21 00

Nitrati

2834 29

2835

Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no

2836

Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio

2837

Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi

2839

Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio

2840

Borati; perossoborati (perborati)

2841

Sali degli acidi ossometallici o perossometallici

2842

Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi i silicati di alluminio, di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi

2843

Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi

ex 2844 30 11

Cermet contenenti uranio impoverito in U-235 o suoi composti, diversi da quelli greggi

ex 2844 30 51

Cermet contenenti torio o suoi composti, diversi da quelli greggi

2845 90 90

Isotopi diversi da quelli della voce 2844 ; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no, diversi dall'acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom), diversi dal boro arricchito in boro-10 e dai suoi composti, diversi dal litio arricchito in litio-6 e dai suoi composti, diversi dall'elio-3, diversi dal deuterio e dagli altri composti del deuterio, dall'idrogeno e dai suoi composti, arricchiti in deuterio o dalle miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (Euratom)

2846

Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli

2847 00 00

Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea

2849

Carburi, di costituzione chimica definita o no

2850 00

Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849

2852

Composti inorganici od organici del mercurio, anche chimicamente definiti, esclusi gli amalgami

2853

Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori; altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami, diversi da quelli di metalli preziosi

2903

Derivati alogenati degli idrocarburi

2904

Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati

ex 2905

Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44

2906

Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2907

Fenoli; fenoli-alcoli

2908

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli

2909

Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2910

Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2911 00 00

Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2912

Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide

2913 00 00

Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912

2914

Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2915

Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2916

Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2917

Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2918

Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2919

Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2920

Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

2921

Composti a funzione ammina

2922

Composti amminici a funzioni ossigenate

2923

Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no

2924

Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico

2925

Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina

2926

Composti a funzione nitrile

2927 00 00

Composti a funzione diazo, azo o azossi

2928 00 90

Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina, diversi da N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina

2929 10 00

Isocianati

2929 90

Altri composti ad altre funzioni azotate

2930 20 00

Tiocarbammati e ditiocarbammati, mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame; ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

2930 30 00

ex 2930 90 95

2930 40 90

Metionina (diversa dalla metionina (DCI)), 2-(N,N-dietilammino)etantiolo, bis(2-idrossietil)solfuro (tiodiglicolo (DCI)), aldicarb (ISO), captafol (ISO), metamidofos (ISO), e altri tiocomposti organici, diversi dai ditiocarbonati (xantati, xantogenati)

2930 60 00

2930 70 00

2930 80 00

2930 90 13

2930 90 16

ex 2930 90 95

2931

Altri composti organo-inorganici

2932

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno

2933

Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

2934

Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

2935 10 00

N-metilperfluorottano sulfonammide

2935 20 00

N-etilperfluorottano sulfonammide

2935 30 00

N-etil-N-(2-idrossietil) perfluorottano sulfonammide

2935 40 00

N-(2-idrossietil)-N-metilperfluorottano sulfonammide

2935 50 00

Altri sulfonammidi di perfluorottano

2935 90 90

Altri solfonammidi

2938

Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati

2940 00 00

Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937 , 2938 e 2939

2941 20 30

Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati

2942 00 00

Altri composti organici

3102

Concimi minerali o chimici azotati

3103 11 00

Perfosfati

3103 19 00

3105

Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg

ex capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; stucco e altri mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle sottovoci 3201 20 00 , 3201 90 20 , ex 3201 90 90 (estratti tannici di eucalipto), ex 3201 90 90 (estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirabolano) e ex 3201 90 90 (altri estratti per concia di origine vegetale)

Capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, preparazioni cosmetiche o per toeletta

Capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per bucato, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, preparazioni per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modellare, «cere per l'odontoiatria» e preparazioni per l'odontoiatria a base di gesso

3501

Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina

3502 90 90

Albuminati ed altri derivati delle albumine

3503 00

Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501

3504 00

Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo

3506

Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg

3507

Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove

Capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle sottovoci 3809 10 e 3824 60

Capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie

Capitolo 40

Gomma e lavori di gomma

ex 4104

Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti delle sottovoci 4104 41 19 e 4104 49 19

ex 4106 31 00

Cuoi e pelli depilati di suini, conciati o in crosta, allo stato umido (compresi i wet-blue), spaccati, ma non altrimenti preparati, o allo stato secco (in crosta), anche spaccati, ma non altrimenti preparati

4106 32 00

4107

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

4112 00 00

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

4113

Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

4114

Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

4115 10 00

Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati

Capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Capitolo 43

Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori

Capitolo 44

Legno e lavori di legno; carbone di legna

Capitolo 45

Sughero e lavori di sughero

Capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Capitolo 50

Seta

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani, esclusi i prodotti della voce 5105 ; filati e tessuti di crine

Capitolo 52

Cotone

Capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta

Capitolo 54

Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali

Capitolo 55

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia

Capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili

Capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili taftate; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami

Capitolo 59

Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; articoli tessili adatti all'uso industriale

Capitolo 60

Stoffe a maglia

Capitolo 61

Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto

Capitolo 62

Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto

Capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci

Capitolo 64

Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti

Capitolo 65

Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti

Capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti

Capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

Capitolo 69

Prodotti ceramici

Capitolo 70

Vetro e lavori di vetro

Capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete

7202

Ferro-leghe

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi i prodotti delle sottovoci: 7301 10 00 , 7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00 , 7304 11 00 , 7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 22 00 , 7304 23 00 , 7304 24 00 , 7304 29 , 7304 31 , 7304 39 , 7304 41 00 , 7304 49 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 , 7304 90 00 , 7305 , 7306

Capitolo 74

Rame e lavori di rame

7505 12 00

Barre, aste e profilati, di leghe di nichel

7505 22 00

Fili, di leghe di nichel

7506 20 00

Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel

7507 20 00

Accessori per tubi o condotti, di nichel

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601 e 7607

Capitolo 78

Piombo e lavori di piombo

ex capitolo 79

Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903

ex capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 10 00 , 8101 94 00 , 8102 10 00 , 8102 94 00 , 8104 11 00 , 8104 19 00 , 8108 20 00 , 8108 30 00 , 8109 21 00 , 8109 29 00 , 8110 10 00 , 8112 21 90 , 8112 51 00 , 8112 59 00 , 8112 69 10 , 8112 92 e 8113 00 20

Capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni

Capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

Capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi

Capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi

Capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

Capitolo 87

Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari a rotaia, loro parti e accessori

Capitolo 88

Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti

Capitolo 89

Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti

Capitolo 90

Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi

Capitolo 91

Orologi e loro parti

Capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

Capitolo 94

Mobili; oggetti letterecci, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori

Capitolo 96

Lavori diversi

 

ALLEGATO II

Elenco dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b)

Fatte salve le norme d'interpretazione della nomenclatura combinata («NC»), la designazione dei prodotti nella terza colonna della tabella ha valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC che figurano nella seconda colonna della tabella applicabili al momento dell'adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine

Codice NC

Designazione delle merci

Volume (in tonnellate)

per anno civile (1)

090190

0707 00

Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

6 500

090191

0806

Uve, fresche o secche

5 000

090192

0808 30 90

Pere fresche, diverse dalle pere da sidro presentate alla rinfusa dal 1° agosto al 31 dicembre

750

090193

0809 10 00

Albicocche, fresche

7 000

090194

0809 29 00

Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide (Prunus cerasus), fresche

2 000

090195

0809 30

Pesche, comprese le pesche noci, fresche

3 500

090196

0809 40 05

Prugne, fresche

1 500

090197

0810 10 00

Fragole, fresche

2 500

(1)  Nell'anno di entrata in vigore del presente regolamento il periodo contingentale inizia alla data di entrata in vigore del presente regolamento e termina il 31 dicembre dello stesso anno.