Regolamento (UE) 2026/2269 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2026, relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi applicabili ad alcuni prodotti originari della Repubblica d'Armenia.
(Regolamento (UE) 07/10/2026, n. 2026/2269, pubblicato in G.U.U.E. 9 ottobre 2026, n. L)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1) L'accordo di partenariato globale e rafforzato tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra («accordo di partenariato»), costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e la Repubblica d'Armenia («Armenia»). Conformemente alla decisione (UE) 2018/104 del Consiglio, il titolo VI dell'accordo di partenariato, relativo agli scambi e alle questioni commerciali, è stato applicato a titolo provvisorio dal 1° giugno 2018. L'accordo di partenariato è entrato in vigore il 1° marzo 2021 a seguito della sua ratifica da parte di tutti gli Stati membri.
(2) Uno dei principali obiettivi dell'accordo di partenariato è intensificare la cooperazione commerciale instaurando una cooperazione normativa duratura nei settori pertinenti, nel rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'adesione all'Organizzazione mondiale del commercio. Inoltre, l'accordo di partenariato riflette l'intenzione dell'Unione e dell'Armenia di sviluppare il commercio reciproco. Allo scopo di sostenere e accelerare lo sviluppo di relazioni economiche più strette tra l'Unione e l'Armenia, è importante aumentare i flussi commerciali stimolando l'importazione di alcuni prodotti.
(3) Dal maggio 2026 la Federazione russa ha introdotto misure commerciali su vasta scala che incidono sulle importazioni e sul transito dei principali prodotti armeni destinati all'esportazione, tra cui bevande alcoliche, acqua minerale, frutta e verdura. Tali misure hanno considerevolmente ridotto l'accesso dell'Armenia ai suoi mercati tradizionali e perturbato le catene di approvvigionamento consolidate. La situazione ha avuto un impatto negativo sulle opportunità di esportazione dell'Armenia, con ripercussioni in particolare per le piccole e medie imprese e i produttori agricoli, e rischia di compromettere gravemente la resilienza economica e la stabilità sociale dell'Armenia. Nel quadro dell'accordo di partenariato e dell'agenda strategica per il partenariato UE-Armenia adottata il 2 dicembre 2025, l'Unione e l'Armenia si sono impegnate ad approfondire le loro relazioni economiche e commerciali e a sostenere la diversificazione commerciale ed economica. In tale contesto e in uno spirito di solidarietà con l'Armenia, è opportuno stimolare i flussi commerciali e accordare concessioni sotto forma di misure di liberalizzazione degli scambi per determinati prodotti armeni.
(4) In conformità dell'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE), l'Unione deve assicurare la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna. A norma dell'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la politica commerciale comune deve essere condotta nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.
(5) È pertanto opportuno introdurre misure temporanee di liberalizzazione degli scambi sotto forma di sospensione dei dazi ad valorem simili alle sospensioni previste dal calendario del sistema di preferenze generalizzate Plus dell'Unione, con taluni adeguamenti quali l'eliminazione di alcuni prodotti sensibili e l'inclusione di alcuni prodotti agricoli vietati dalla Russia, e sotto forma di eliminazione dei dazi ad valorem su otto prodotti agricoli entro i limiti dei contingenti tariffari applicabili.
(6) Al fine di prevenire le frodi, le misure di liberalizzazione degli scambi stabilite dal presente regolamento dovrebbero essere subordinate al rispetto da parte dell'Armenia di tutte le condizioni pertinenti stabilite nel presente regolamento e nell'accordo di partenariato, comprese le norme di origine applicabili ai prodotti in questione e le procedure correlate, e alla partecipazione dell'Armenia a una stretta cooperazione amministrativa con l'Unione, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione e dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione
(7) L'Armenia dovrebbe astenersi dall'applicare nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti e dall'introdurre altre restrizioni degli scambi con l'Unione. Qualora l'Armenia non rispettasse tali condizioni, la Commissione dovrebbe avere il potere di sospendere temporaneamente la totalità o una parte delle misure di liberalizzazione degli scambi di cui al presente regolamento.
(8) Gli articoli 2 e 9 dell'accordo di partenariato stabiliscono che il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa sono elementi essenziali dell'accordo di partenariato. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi di cui al presente regolamento qualora l'Armenia non rispetti una qualsiasi delle disposizioni individuate come elementi essenziali nell'accordo di partenariato.
(9) Previa valutazione della Commissione avviata su richiesta debitamente motivata di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, è necessario prevedere la possibilità di adottare qualsiasi misura necessaria relativa alle importazioni di qualsiasi prodotto rientrante nell'ambito di applicazione del presente regolamento che incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti.
(10) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente le misure di liberalizzazione degli scambi previste dal presente regolamento nel caso in cui non siano più soddisfatte le condizioni di ammissione a tali misure di liberalizzazione degli scambi, e di introdurre misure di salvaguardia nei casi in cui le importazioni a norma del presente regolamento incidano negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. È opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie, dati gli effetti e la natura di tali misure e la sequenzialità rispetto all'adozione di misure di salvaguardia definitive, è opportuno fare ricorso alla procedura consultiva.
(11) Considerata la situazione urgente dell'Armenia, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE, al TFUE e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
(12) Alla luce della situazione urgente dell'Armenia, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e dovrebbe applicarsi per un periodo di due anni,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Misure di liberalizzazione degli scambi
1. Sono introdotte le misure di liberalizzazione degli scambi seguenti:
a) i prodotti originari dell'Armenia elencati nell'allegato I sono ammessi all'importazione nell'Unione in esenzione dai dazi all'importazione ad valorem;
b) prodotti originari dell'Armenia elencati nell'allegato II sono ammessi all'importazione nell'Unione in esenzione dai dazi all'importazione ad valorem entro i limiti dei contingenti tariffari dell'Unione indicati in tale allegato.
2. I contingenti tariffari di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
Articolo 2
Condizioni di ammissione alle misure di liberalizzazione degli scambi
Le misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1 sono soggette alle condizioni seguenti:
a) il rispetto da parte dell'Armenia delle norme di origine di cui agli articoli da 59 a 70 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e agli articoli da 113 a 126 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
b) l'impegno dell'Armenia a favore di una stretta ed efficace cooperazione amministrativa con l'Unione, anche per la verifica delle prove dell'origine, onde prevenire qualsiasi rischio di frode;
c) l'astensione da parte dell'Armenia dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, dall'aumentare i livelli dei dazi o degli oneri vigenti e dall'introdurre altre restrizioni degli scambi con l'Unione, comprese misure amministrative interne discriminatorie, salvo in casi debitamente giustificati e notificati alla Commissione; e
d) il rispetto da parte dell'Armenia dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché la lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, come previsto dagli articoli 2 e 9 dell'accordo di partenariato.
Ai fini del primo comma, lettera a), del presente articolo, e fatto salvo l'articolo 119, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, una dichiarazione su fattura può essere compilata anche da un esportatore armeno registrato nel sistema degli esportatori registrati (REX) dell'Unione in conformità delle pertinenti disposizioni degli articoli 70, 72, 86, 89 e 91 di tale regolamento.
Articolo 3
Sospensione temporanea delle misure di liberalizzazione degli scambi
1. Qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto da parte dell'Armenia di una delle condizioni di cui all'articolo 2, primo comma, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, sospendere temporaneamente la totalità o una parte delle misure di liberalizzazione degli scambi previste all'articolo 1. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
2. Qualora uno Stato membro chieda alla Commissione di sospendere una delle misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1 sulla base del mancato rispetto da parte dell'Armenia delle condizioni di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c), la Commissione, entro quattro mesi dalla richiesta, fornisce un parere motivato in cui indica se la presunta inosservanza da parte dell'Armenia sia comprovata. Se conferma l'inosservanza, la Commissione avvia la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 4
Misure di salvaguardia
1. Qualora un prodotto contemplato dall'articolo 1, paragrafo 1, originario dell'Armenia sia importato a condizioni che incidono negativamente sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Commissione può imporre, mediante un atto di esecuzione, qualsiasi misura necessaria. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 3.
Tali misure possono essere imposte per tutto il tempo necessario a contrastare le ripercussioni negative sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti.
2. La Commissione svolge una valutazione della situazione del mercato dell'Unione, o del mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti al fine di imporre misure in conformità del paragrafo 1. Tale valutazione è avviata:
a) a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro, corredata di sufficienti elementi di prova prima facie di cui tale Stato membro, a norma del paragrafo 3, può ragionevolmente disporre a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1; o
b) di propria iniziativa, qualora alla Commissione appaia evidente che esistono elementi di prova prima facie sufficienti a sostegno della presenza di importazioni che incidono negativamente sul mercato di cui al paragrafo 1.
La valutazione di cui al primo comma deve concludersi entro quattro mesi dal suo avvio.
3. Nell'eseguire la valutazione a norma del paragrafo 2, la Commissione tiene conto di tutti gli sviluppi rilevanti del mercato, compreso l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato dell'Unione, o del mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti. Tale valutazione comprende i fattori seguenti:
a) il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni dall'Armenia del prodotto in questione, in termini assoluti e relativi;
b) l'effetto delle importazioni in questione sulla produzione e sui prezzi sul mercato dell'Unione, o sul mercato di uno o più Stati membri, tenendo conto nel contempo dello sviluppo delle importazioni da altre fonti.
Possono essere presi in considerazione anche altri fattori pertinenti.
4. In circostanze critiche in cui un ritardo arrecherebbe al mercato pertinente un danno difficilmente riparabile, la Commissione può imporre a titolo provvisorio, mediante un atto di esecuzione, qualsiasi misura necessaria. Tale misura può essere imposta solo a seguito di una richiesta debitamente motivata di uno Stato membro a norma del paragrafo 2, primo comma, lettera a), del presente articolo, ed è adottata entro 21 giorni dal ricevimento di tale richiesta. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 5, paragrafo 4. Tali atti restano in vigore per un periodo non superiore a 120 giorni.
5. Qualora, a seguito della valutazione di cui al paragrafo 2, ritenga che il mercato dell'Unione, o il mercato di uno o più Stati membri, di prodotti simili o direttamente concorrenti abbia subito ripercussioni negative e intenda imporre una misura definitiva a norma del paragrafo 1, la Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciando la sua intenzione di imporre tale misura. Tale avviso contiene una sintesi dei principali risultati della valutazione e fissa il termine entro il quale le parti interessate possono presentare le loro osservazioni per iscritto. Tale termine non supera i 10 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso.
Articolo 5
Procedura di comitato
1. Relativamente all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 285, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Relativamente all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato per le misure di salvaguardia istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 6
Informativa in merito all'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi
La Commissione riferisce in merito all'attuazione delle misure di liberalizzazione degli scambi di cui al presente regolamento in sede di comitato di partenariato nella formazione «Commercio» istituito a norma dell'accordo di partenariato.
Articolo 7
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica fino all'11 ottobre 2028.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il 7 ottobre 2026
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
T. BYRNE
ALLEGATO I
Elenco dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a)
Fatte salve le norme d'interpretazione della nomenclatura combinata («NC»), la designazione dei prodotti ha valore indicativo, dato che le preferenze tariffarie sono determinate dai codici NC. Dove sono indicati codici NC preceduti da «ex», le preferenze tariffarie sono determinate al tempo stesso dal codice NC e dalla designazione.
I prodotti il cui codice NC reca un asterisco (*) sono sottoposti alle condizioni stabilite dalle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione.
Per maggiore semplicità, i prodotti elencati sono suddivisi in gruppi; questi potrebbero comprendere anche prodotti per i quali i dazi della tariffa doganale comune sono revocati o sospesi.
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Codice NC |
Designazione delle merci |
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0101 29 90 |
Cavalli vivi, diversi dai riproduttori di razza pura, non destinati alla macellazione |
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0101 30 00 |
Asini vivi |
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0101 90 00 |
Muli e bardotti vivi |
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0104 20 10 * |
Riproduttori di razza pura della specie caprina |
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0106 14 10 |
Conigli domestici vivi |
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0106 39 10 |
Piccioni vivi |
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0205 00 |
Carne di cavallo, asino, mulo o bardotto, fresca, refrigerata o congelata |
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0206 80 91 |
Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici |
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0206 90 91 |
Frattaglie commestibili di animali della specie equina, asinina o mulesca, congelate, diverse da quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici |
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0207 14 91 |
Fegati, congelati, di galli o di galline della specie Gallus domesticus |
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0207 27 91 |
Fegati di tacchine e di tacchini, congelati |
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0207 45 95 0207 55 95 0207 60 91 |
Fegati, congelati, di anatre, di oche o di faraone, diversi dai fegati grassi di anatre o di oche |
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ex 0208 |
Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, esclusi i prodotti della sottovoce 0208 40 20 |
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0210 99 10 |
Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche |
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0210 99 59 |
Frattaglie di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dal lombatello sottile e dal lombatello |
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ex 0210 99 85 |
Frattaglie di animali delle specie ovina e caprina, salate o in salamoia, secche o affumicate |
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ex 0210 99 85 |
Frattaglie salate o in salamoia, secche o affumicate, diverse dai fegati di volatili e dalle frattaglie della specie suina domestica, della specie bovina o della specie ovina e caprina |
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0403 20 51 |
Yogurt, aromatizzati ο addizionati di frutta, frutta a guscio o cacao |
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0403 20 53 |
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0403 20 59 |
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0403 20 91 |
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0403 20 93 |
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0403 20 99 |
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0403 90 71 |
Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, con aggiunta di aromatizzanti, di frutta, frutta a guscio o cacao |
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0403 90 73 |
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0403 90 79 |
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0403 90 91 |
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0403 90 93 |
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0403 90 99 |
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0405 20 10 |
Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore o uguale al 75 % |
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0405 20 30 |
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0407 19 90 0407 29 90 0407 90 90 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte, diverse da quelle di volatili da cortile |
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0409 00 00 |
Miele naturale |
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0410 10 10 0410 10 91 0410 10 99 0410 90 00 |
Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
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0511 99 39 |
Spugne naturali di origine animale, diverse da quelle gregge |
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Capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
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Capitolo 6 |
Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale |
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0701 |
Patate, fresche o refrigerate |
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0702 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
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0703 10 |
Cipolle e scalogni, freschi o refrigerati |
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0703 90 00 |
Porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati |
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0704 |
Cavoli, cavolfiori, cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati |
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0705 |
Lattuga (Lactuca sativa) e cicoria (Cichorium spp.), fresche o refrigerate |
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0706 |
Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati |
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0708 |
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati |
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0709 20 00 |
Asparagi, freschi o refrigerati |
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0709 30 00 |
Melanzane, fresche o refrigerate |
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0709 40 00 |
Sedano, diverso dal sedano-rapa, fresco o refrigerato |
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0709 51 00 0709 52 00 0709 53 00 0709 54 00 0709 55 00 0709 59 00 |
Funghi, freschi o refrigerati |
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0709 60 10 |
Peperoni, freschi o refrigerati |
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0709 60 99 |
Pimenti del genere Capsicum o del genere Pimenta, freschi o refrigerati, diversi dai peperoni, diversi dal genere Capsicum destinati alla fabbricazione della capsicina o delle tinture di oleoresine di Capsicum e diversi da quelli destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi |
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0709 70 00 |
Spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi o dei giardini), freschi o refrigerati |
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ex 0709 91 00 |
Carciofi, freschi o refrigerati, dal 1° luglio al 31 ottobre |
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0709 92 10 * |
Olive, fresche o refrigerate, destinate ad usi diversi dalla produzione di olio |
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0709 93 10 |
Zucchine, fresche o refrigerate |
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0709 99 10 |
Insalate, fresche o refrigerate, diverse dalla lattuga (Lactuca sativa) e dalla cicoria (Cichorium spp.) |
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0709 99 20 |
Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati |
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0709 99 40 |
Capperi, freschi o refrigerati |
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0709 99 50 |
Finocchi, freschi o refrigerati |
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0709 93 90 0709 99 90 |
Altri ortaggi, freschi o refrigerati |
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ex 0710 |
Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, esclusi i prodotti della sottovoce 0710 40 00 |
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ex 0711 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio: mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati, esclusi i prodotti delle sottovoci 0711 20 90 e 0711 90 30 |
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ex 0712 |
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, esclusi le olive e i prodotti della sottovoce 0712 90 19 |
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0713 |
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati |
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0714 20 10 * |
Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano |
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0714 20 90 |
Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets, diverse da quelle fresche, intere, destinate al consumo umano |
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0714 90 90 |
Topinambur e simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets; midollo della palma a sago |
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0802 11 90 |
Mandorle, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate, diverse dalle mandorle amare |
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0802 12 90 |
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0802 21 00 |
Nocciole (Corylus spp.), fresche o secche, anche sgusciate o decorticate |
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0802 22 00 |
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0802 31 00 |
Noci comuni, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate |
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0802 32 00 |
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0802 41 00 0802 42 00 |
Castagne e marroni (Castanea spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati |
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0802 51 00 0802 52 00 |
Pistacchi, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati |
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0802 61 00 0802 62 00 |
Noci macadamia, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate |
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0802 91 00 0802 92 00 |
Pinoli o semi del pino domestico (Pinus spp.), freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati |
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0802 99 10 0802 99 90 |
Noci di pecàn e altra frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata |
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0803 10 10 |
Frutta del plantano (banane da cuocere), fresche |
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0803 10 90 0803 90 90 |
Banane, comprese le frutta del plantano, essiccate |
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0804 10 00 |
Datteri, freschi o secchi |
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0804 20 10 |
Fichi, freschi o secchi |
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0804 20 90 |
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0804 30 00 |
Ananassi, freschi o secchi |
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0804 40 00 |
Avocadi freschi o secchi |
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ex 0805 21 |
Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi, dal 1° marzo al 31 ottobre |
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ex 0805 22 00 |
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ex 0805 29 00 |
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0805 40 00 |
Pompelmi e pomeli, freschi o secchi |
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0805 50 90 |
Limette (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), fresche o secche |
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0805 90 00 |
Altri agrumi, freschi o secchi |
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0807 11 00 |
Meloni (compresi i cocomeri), freschi |
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0807 19 00 |
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0808 10 |
Mele, fresche |
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0808 30 10 |
Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre |
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0808 40 00 |
Cotogne, fresche |
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0809 21 00 |
Ciliege acide (Prunus cerasus), fresche |
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0809 40 90 |
Prugnole, fresche |
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0810 20 |
Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi |
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0810 30 |
Ribes nero, bianco o rosso e uva spina, freschi |
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0810 40 30 |
Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus), freschi |
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0810 40 50 |
Frutti del Vaccinium macrocarpon e del Vaccinium corymbosum, freschi |
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0810 40 90 |
Altri frutti del genere Vaccinium, freschi |
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0810 50 00 |
Kiwi, freschi |
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0810 60 00 |
Durian, freschi |
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0810 70 00 |
Cachi, freschi |
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0810 90 |
Altri frutti freschi |
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0811 |
Frutta e frutta a guscio anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
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0812 |
Frutta e frutta a guscio temporaneamente conservate, ma inadatte in tale stato al consumo immediato |
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0813 10 00 |
Albicocche, secche |
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0813 20 00 |
Prugne, secche |
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0813 30 00 |
Mele, secche |
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0813 40 10 |
Pesche, comprese le pesche noci, secche |
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0813 40 30 |
Pere, secche |
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0813 40 50 |
Papaie, secche |
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0813 40 65 0813 40 95 |
Tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta del jack, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya e altri frutti, secchi, diversi da quelle delle voci da 0801 a 0806 |
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0813 50 12 |
Miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806 ), papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non contenenti prugne |
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0813 50 15 |
Altri miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806 ), non contenenti prugne |
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0813 50 19 |
Miscugli di frutta secca (diversa da quella delle voci da 0801 a 0806 ), con prugne |
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0813 50 31 |
Miscugli formati esclusivamente di noci tropicali delle voci 0801 e 0802 |
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0813 50 39 |
Miscugli formati esclusivamente di frutta a guscio delle voci 0801 e 0802 , diversi da quelli di noci tropicali |
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0813 50 91 |
Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8, non contenenti prugne o fichi |
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0813 50 99 |
Altri miscugli di frutta secca o di frutta a guscio del capitolo 8 |
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0814 00 00 |
Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, essiccate o temporaneamente conservate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze |
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Capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie |
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1008 50 00 |
Quinoa (Chenopodium quinoa) |
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ex 1104 29 17 |
Cereali mondati (decorticati o pelati) anche tagliati o spezzati, esclusi orzo, avena, granturco, riso e frumento |
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1105 |
Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate |
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1106 10 00 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713 |
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1106 30 |
Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8 |
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1108 20 00 |
Inulina |
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ex capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi, piante industriali o medicinali; paglie e foraggi esclusi i prodotti della voce 1210 e delle sottovoci 1212 91 e 1212 93 00 |
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Capitolo 13 |
Gomma lacca; gomme, resine ed altri succhi ed estratti vegetali |
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1501 90 00 |
Grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503 |
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1502 10 90 1502 90 90 |
Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503 e diversi da quelli destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana |
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1503 00 19 |
Stearina solare e oleostearina, diverse da quelle destinate ad usi industriali |
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1503 00 90 |
Olio di strutto, oleomargarina e olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati, diversi dall'olio di sevo destinato ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana |
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1504 |
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1505 00 10 |
Grasso di lana greggio |
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1507 |
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1508 |
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1511 10 90 |
Olio di palma, greggio, diverso da quello destinato ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, ma non modificato chimicamente |
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1511 90 |
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, diversi dall'olio greggio |
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1512 |
Oli di girasole, di cartamo o di cotone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1513 |
Oli di cocco (olio di copra), di palmisti o di babassù e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1514 |
Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1515 |
Altri grassi e oli vegetali o di origine microbica (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
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1516 |
Grassi e oli animali o vegetali o di origine microbica e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
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1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
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1518 00 |
Grassi e oli animali, vegetali o di origine microbica e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, esclusi quelli della voce 1516 ; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali, vegetali o di origine microbica o di frazioni di differenti grassi o oli del capitolo 15, non nominati né compresi altrove |
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1521 90 99 |
Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate, diverse da quelle gregge |
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1522 00 10 |
Degras |
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1522 00 91 |
Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione (soapstocks), diverse da quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell'olio d'oliva |
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1601 00 10 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di fegato, e preparazioni alimentari a base di fegato |
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1602 20 10 |
Preparazioni o conserve di fegato d'oca o di anatra |
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1602 41 90 |
Preparazioni o conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica |
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1602 42 90 |
Preparazioni o conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina diversa dalla specie suina domestica |
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1602 49 90 |
Altre preparazioni o conserve di carne o di frattaglie, compresi i miscugli, della specie suina diversa dalla specie suina domestica |
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1602 50 31 1602 50 95 |
Altre preparazioni o conserve di carni o di frattaglie, della specie bovina, diverse da quelle non cotte, diverse dai miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte, anche in recipienti ermeticamente chiusi |
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1602 90 31 |
Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di selvaggina o di coniglio |
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1602 90 69 |
Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di ovini, di caprini o di altri animali, non contenenti carne o frattaglie non cotte della specie bovina e non contenenti carni o frattaglie della specie suina |
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1602 90 91 |
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1602 90 95 |
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1602 90 99 |
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1603 00 10 |
Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale ad 1 kg |
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1604 |
Preparazioni o conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce |
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1605 |
Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati |
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1702 50 00 |
Fruttosio chimicamente puro |
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1702 90 10 |
Maltosio chimicamente puro |
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1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
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Capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
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Capitolo 19 |
Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria |
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ex capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi i prodotti delle sottovoci 2001 90 30 , 2004 90 10 e 2005 80 00 |
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ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse, esclusi i prodotti delle sottovoci 2106 10 , 2106 90 20 , 2106 90 30 , 2106 90 51 , 2106 90 55 , 2106 90 59 , 2106 90 92 e 2106 90 98 |
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ex capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi i prodotti delle sottovoci da 2204 10 11 a 2204 30 10 , della voce 2207 e della sottovoce 2208 40 |
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2302 50 00 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi |
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2307 00 19 |
Altre fecce di vino |
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2308 00 19 |
Altri tipi di vinacce |
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2308 00 90 |
Altre materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove |
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2309 10 90 |
Altri alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, diversi da quelli contenenti amido o fecola, o glucosio o maltodestrina, o sciroppo di glucosio o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50 , 1702 30 90 , 1702 40 90 , 1702 90 50 e 2106 90 55 , o prodotti lattiero-caseari |
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2309 90 10 |
Prodotti detti «solubili» di pesci o di mammiferi marini, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali |
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2309 90 91 |
Polpe di barbabietole melassate, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali |
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2309 90 96 |
Altre preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, anche aventi tenore, in peso, di cloruro di colina uguale o superiore a 49 % su supporto organico o inorganico |
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Capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; prodotti, anche contenenti nicotina, destinati all'inalazione senza combustione; altri prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione di nicotina nel corpo umano |
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2519 90 10 |
Ossidi di magnesio, escluso il carbonato di magnesio (magnesite) calcinato |
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2522 |
Calce viva, calce spenta e calce idraulica, esclusi l'ossido e l'idrossido di calcio della voce 2825 |
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2523 |
Cementi idraulici (compresi i cementi non polverizzati detti «clinkers») anche colorati |
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Capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali |
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2801 |
Fluoro, cloro, bromo e iodio |
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2802 00 00 |
Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale |
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ex 2804 |
Idrogeno, gas rari ed altri elementi non metallici, esclusi i prodotti della sottovoce 2804 69 00 |
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2805 19 |
Metalli alcalini o alcalino-terrosi diversi dal sodio e dal calcio |
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2805 30 |
Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, anche non miscelati o in lega fra loro |
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2806 |
Cloruro di idrogeno (acido cloridrico); acido clorosolforico |
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2807 00 00 |
Acido solforico; oleum |
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2808 00 00 |
Acido nitrico; acidi solfonitrici |
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2809 |
Pentaossido di difosforo; acido fosforico e acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no |
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2810 00 90 |
Ossidi di boro, diversi dal triossido di diboro; acidi borici |
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2811 |
Altri acidi inorganici ed altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici |
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2812 |
Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici |
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2813 |
Solfuri degli elementi non metallici; trisolfuro di fosforo del commercio |
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2814 |
Ammoniaca anidra o in soluzione acquosa (ammoniaca) |
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2815 |
Idrossido di sodio (soda caustica); idrossido di potassio (potassa caustica); perossidi di sodio o di potassio |
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2816 |
Idrossido e perossido di magnesio; ossidi, idrossidi e perossidi, di stronzio o di bario |
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2817 00 00 |
Ossido di zinco; perossido di zinco |
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2818 10 |
Corindone artificiale, anche definito chimicamente |
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2818 20 00 |
Ossido di alluminio diverso dal corindone artificiale |
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2819 |
Ossidi e idrossidi di cromo |
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2820 |
Ossidi di manganese |
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2821 |
Ossidi e idrossidi di ferro; terre coloranti contenenti, in peso, 70 % o più di ferro combinato, calcolato come Fe2O3 |
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2822 00 00 |
Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio |
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2823 00 00 |
Ossidi di titanio |
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2824 |
Ossidi di piombo; minio rosso e minio arancione |
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2825 |
Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici; altre basi inorganiche; altri ossidi, idrossidi e perossidi di metalli |
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2826 |
Fluoruri; fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro |
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2827 |
Cloruri, ossicloruri e idrossicloruri; bromuri e ossibromuri; ioduri e ossiioduri |
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2828 |
Ipocloriti; ipoclorito di calcio del commercio; cloriti; ipobromiti |
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2829 |
Clorati e perclorati; bromati e perbromati; iodati e periodati |
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2830 |
Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no |
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2831 |
Ditioniti e solfossilati |
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2832 |
Solfiti; tiosolfati |
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2833 |
Solfati; allumi; perossolfati (persolfati) |
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2834 10 00 |
Nitriti |
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2834 21 00 |
Nitrati |
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2834 29 |
|
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2835 |
Fosfinati (ipofosfiti), fosfonati (fosfiti) e fosfati; polifosfati, di costituzione chimica definita o no |
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2836 |
Carbonati; perossocarbonati (percarbonati); carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio |
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2837 |
Cianuri, ossicianuri e cianuri complessi |
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2839 |
Silicati; silicati dei metalli alcalini del commercio |
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2840 |
Borati; perossoborati (perborati) |
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2841 |
Sali degli acidi ossometallici o perossometallici |
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2842 |
Altri sali degli acidi o perossoacidi inorganici (compresi i silicati di alluminio, di costituzione chimica definita o no), diversi dagli azoturi |
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2843 |
Metalli preziosi allo stato colloidale; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no; amalgami di metalli preziosi |
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ex 2844 30 11 |
Cermet contenenti uranio impoverito in U-235 o suoi composti, diversi da quelli greggi |
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ex 2844 30 51 |
Cermet contenenti torio o suoi composti, diversi da quelli greggi |
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2845 90 90 |
Isotopi diversi da quelli della voce 2844 ; loro composti inorganici od organici, di costituzione chimica definita o no, diversi dall'acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom), diversi dal boro arricchito in boro-10 e dai suoi composti, diversi dal litio arricchito in litio-6 e dai suoi composti, diversi dall'elio-3, diversi dal deuterio e dagli altri composti del deuterio, dall'idrogeno e dai suoi composti, arricchiti in deuterio o dalle miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (Euratom) |
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2846 |
Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli |
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2847 00 00 |
Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea |
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2849 |
Carburi, di costituzione chimica definita o no |
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2850 00 |
Idruri, nitruri, azoturi, siliciuri e boruri, di costituzione chimica definita o no, diversi dai composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849 |
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2852 |
Composti inorganici od organici del mercurio, anche chimicamente definiti, esclusi gli amalgami |
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2853 |
Fosfuri, di costituzione chimica definita o no, esclusi i ferrofosfori; altri composti inorganici (comprese le acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza); aria liquida (compresa l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa; amalgami, diversi da quelli di metalli preziosi |
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2903 |
Derivati alogenati degli idrocarburi |
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2904 |
Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati |
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ex 2905 |
Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, esclusi i prodotti delle sottovoci 2905 43 00 e 2905 44 |
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2906 |
Alcoli ciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
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2907 |
Fenoli; fenoli-alcoli |
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2908 |
Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli-alcoli |
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2909 |
Eteri, eteri-alcoli, eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli, perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni (di costituzione chimica definita o no) e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
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2910 |
Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli e epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
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2911 00 00 |
Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
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2912 |
Aldeidi, anche contenenti altre funzioni ossigenate; polimeri ciclici delle aldeidi; paraformaldeide |
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2913 00 00 |
Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei prodotti della voce 2912 |
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2914 |
Chetoni e chinoni, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
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2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
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2916 |
Acidi monocarbossilici aciclici non saturi e acidi monocarbossilici ciclici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
2917 |
Acidi policarbossilici, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
|
2918 |
Acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
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2919 |
Esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
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2920 |
Esteri degli altri acidi inorganici dei non-metalli (esclusi gli esteri degli alogenuri di idrogeno) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
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2921 |
Composti a funzione ammina |
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2922 |
Composti amminici a funzioni ossigenate |
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2923 |
Sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no |
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2924 |
Composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico |
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2925 |
Composti a funzione carbossiimmide (compresa la saccarina e suoi sali) o a funzione immina |
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2926 |
Composti a funzione nitrile |
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2927 00 00 |
Composti a funzione diazo, azo o azossi |
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2928 00 90 |
Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina, diversi da N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina |
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2929 10 00 |
Isocianati |
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2929 90 |
Altri composti ad altre funzioni azotate |
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2930 20 00 |
Tiocarbammati e ditiocarbammati, mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame; ditiocarbonati (xantati, xantogenati) |
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2930 30 00 |
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ex 2930 90 95 |
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2930 40 90 |
Metionina (diversa dalla metionina (DCI)), 2-(N,N-dietilammino)etantiolo, bis(2-idrossietil)solfuro (tiodiglicolo (DCI)), aldicarb (ISO), captafol (ISO), metamidofos (ISO), e altri tiocomposti organici, diversi dai ditiocarbonati (xantati, xantogenati) |
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2930 60 00 |
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2930 70 00 |
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|
2930 80 00 |
|
|
2930 90 13 |
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2930 90 16 |
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ex 2930 90 95 |
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2931 |
Altri composti organo-inorganici |
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2932 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno |
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2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
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2934 |
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
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2935 10 00 |
N-metilperfluorottano sulfonammide |
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2935 20 00 |
N-etilperfluorottano sulfonammide |
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2935 30 00 |
N-etil-N-(2-idrossietil) perfluorottano sulfonammide |
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2935 40 00 |
N-(2-idrossietil)-N-metilperfluorottano sulfonammide |
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2935 50 00 |
Altri sulfonammidi di perfluorottano |
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2935 90 90 |
Altri solfonammidi |
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2938 |
Eterosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati |
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2940 00 00 |
Zuccheri chimicamente puri, esclusi il saccarosio, il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali, diversi dai prodotti delle voci 2937 , 2938 e 2939 |
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2941 20 30 |
Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati |
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2942 00 00 |
Altri composti organici |
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3102 |
Concimi minerali o chimici azotati |
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3103 11 00 |
Perfosfati |
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3103 19 00 |
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3105 |
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg |
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ex capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; stucco e altri mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle sottovoci 3201 20 00 , 3201 90 20 , ex 3201 90 90 (estratti tannici di eucalipto), ex 3201 90 90 (estratti tannici derivati dal gambier e dai frutti di mirabolano) e ex 3201 90 90 (altri estratti per concia di origine vegetale) |
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Capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, preparazioni cosmetiche o per toeletta |
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Capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per bucato, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, preparazioni per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modellare, «cere per l'odontoiatria» e preparazioni per l'odontoiatria a base di gesso |
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3501 |
Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina |
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3502 90 90 |
Albuminati ed altri derivati delle albumine |
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3503 00 |
Gelatine (comprese quelle presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati) e loro derivati; ittiocolla; altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina della voce 3501 |
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3504 00 |
Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, non nominati né compresi altrove; polvere di pelle, anche trattata al cromo |
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3506 |
Colle ed altri adesivi preparati, non nominati né compresi altrove; prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto non superiore ad 1 kg |
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3507 |
Enzimi; enzimi preparati non nominati né compresi altrove |
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Capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
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Capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia |
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ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi i prodotti delle sottovoci 3809 10 e 3824 60 |
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Capitolo 39 |
Materie plastiche e lavori di tali materie |
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Capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma |
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ex 4104 |
Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati, esclusi i prodotti delle sottovoci 4104 41 19 e 4104 49 19 |
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ex 4106 31 00 |
Cuoi e pelli depilati di suini, conciati o in crosta, allo stato umido (compresi i wet-blue), spaccati, ma non altrimenti preparati, o allo stato secco (in crosta), anche spaccati, ma non altrimenti preparati |
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4106 32 00 |
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4107 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
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4112 00 00 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di ovini, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
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4113 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, di altri animali, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
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4114 |
Cuoi e pelli, scamosciati (compreso lo scamosciato combinato); cuoi e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati |
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4115 10 00 |
Cuoi ricostituiti, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati |
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Capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella |
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Capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori |
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Capitolo 44 |
Legno e lavori di legno; carbone di legna |
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Capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero |
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Capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
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Capitolo 50 |
Seta |
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ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani, esclusi i prodotti della voce 5105 ; filati e tessuti di crine |
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Capitolo 52 |
Cotone |
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Capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta |
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Capitolo 54 |
Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materie tessili sintetiche o artificiali |
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Capitolo 55 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
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Capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia |
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Capitolo 57 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili |
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Capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili taftate; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami |
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Capitolo 59 |
Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; articoli tessili adatti all'uso industriale |
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Capitolo 60 |
Stoffe a maglia |
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Capitolo 61 |
Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia o all'uncinetto |
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Capitolo 62 |
Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia o all'uncinetto |
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Capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci |
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Capitolo 64 |
Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti |
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Capitolo 65 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti |
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Capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti |
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Capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
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Capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili |
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Capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
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Capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro |
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Capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini), metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete |
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7202 |
Ferro-leghe |
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ex capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi i prodotti delle sottovoci: 7301 10 00 , 7302 10 22 , 7302 10 28 , 7302 10 40 , 7302 10 50 , 7302 40 00 , 7304 11 00 , 7304 19 10 , 7304 19 30 , 7304 19 90 , 7304 22 00 , 7304 23 00 , 7304 24 00 , 7304 29 , 7304 31 , 7304 39 , 7304 41 00 , 7304 49 , 7304 51 81 , 7304 51 89 , 7304 59 , 7304 90 00 , 7305 , 7306 |
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Capitolo 74 |
Rame e lavori di rame |
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7505 12 00 |
Barre, aste e profilati, di leghe di nichel |
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7505 22 00 |
Fili, di leghe di nichel |
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7506 20 00 |
Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel |
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7507 20 00 |
Accessori per tubi o condotti, di nichel |
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ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601 e 7607 |
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Capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo |
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ex capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7903 |
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ex capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie, esclusi i prodotti delle sottovoci 8101 10 00 , 8101 94 00 , 8102 10 00 , 8102 94 00 , 8104 11 00 , 8104 19 00 , 8108 20 00 , 8108 30 00 , 8109 21 00 , 8109 29 00 , 8110 10 00 , 8112 21 90 , 8112 51 00 , 8112 59 00 , 8112 69 10 , 8112 92 e 8113 00 20 |
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Capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni |
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Capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni |
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Capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi |
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Capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi |
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Capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione |
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Capitolo 87 |
Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari a rotaia, loro parti e accessori |
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Capitolo 88 |
Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti |
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Capitolo 89 |
Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti |
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Capitolo 90 |
Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi |
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Capitolo 91 |
Orologi e loro parti |
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Capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti |
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Capitolo 94 |
Mobili; oggetti letterecci, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate |
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Capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori |
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Capitolo 96 |
Lavori diversi |
ALLEGATO II
Elenco dei prodotti soggetti alle misure di liberalizzazione degli scambi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b)
Fatte salve le norme d'interpretazione della nomenclatura combinata («NC»), la designazione dei prodotti nella terza colonna della tabella ha valore indicativo in quanto il regime preferenziale è determinato, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC che figurano nella seconda colonna della tabella applicabili al momento dell'adozione del presente regolamento.
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Numero d'ordine |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Volume (in tonnellate) per anno civile (1) |
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090190 |
0707 00 |
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati |
6 500 |
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090191 |
0806 |
Uve, fresche o secche |
5 000 |
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090192 |
0808 30 90 |
Pere fresche, diverse dalle pere da sidro presentate alla rinfusa dal 1° agosto al 31 dicembre |
750 |
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090193 |
0809 10 00 |
Albicocche, fresche |
7 000 |
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090194 |
0809 29 00 |
Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide (Prunus cerasus), fresche |
2 000 |
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090195 |
0809 30 |
Pesche, comprese le pesche noci, fresche |
3 500 |
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090196 |
0809 40 05 |
Prugne, fresche |
1 500 |
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090197 |
0810 10 00 |
Fragole, fresche |
2 500 |
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(1) Nell'anno di entrata in vigore del presente regolamento il periodo contingentale inizia alla data di entrata in vigore del presente regolamento e termina il 31 dicembre dello stesso anno. |
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