Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 08-10-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 08-10-2026

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Saint-Bris].

(Comunicazione 08/10/2026, pubblicata in G.U.U.E. 8 ottobre 2026, n. C)


COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Saint-Bris»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0197-AM01 — 13.7.2026

1.   Nome del prodotto

«Saint-Bris»

2.   Tipo di indicazione geografica

☑

DOP

☐

IGP

3.   Settore

☐

Prodotti agricoli

☑

Vini

☐

Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Francia

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Nome

Ministère de l’Agriculture, de l’Agro-Alimentaire et de la Souveraineté alimentaire Direction Générale de la performance économique et environnementale des entreprises

6.   Qualifica come modifica ordinaria

Le autorità francesi dichiarano che la domanda presentata è conforme ai requisiti dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143.

Le modifiche apportate al disciplinare sono modifiche ordinarie, conformemente alla definizione di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

La domanda di modifica della DOP «Saint-Bris» non riguarda nessuno dei tre casi che identificano una «modifica dell’Unione», in quanto essa:

a)

non comprende un cambiamento del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica;

b)

non rischia di annullare il legame con l’ambiente geografico;

c)

non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

Di conseguenza, le autorità francesi ritengono che tale domanda si configuri come «modifica ordinaria».

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

Zona geografica

Descrizione

Al capitolo I, sezione IV, punto 1, del disciplinare, dopo le parole «dipartimento della Yonne» sono aggiunte le parole «sulla base del codice geografico ufficiale del 2024».

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona geografica con riferimento alla versione vigente nel 2024 del codice geografico ufficiale pubblicato dall’INSEE e di tutelare quindi giuridicamente la delimitazione della zona geografica.

È aggiunta la frase «I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’INAO».

Il documento unico è modificato al punto «Definizione concisa della zona geografica delimitata».

☑

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Superficie parcellare delimitata

Descrizione

Al capitolo I, sezione IV, punto 2, del disciplinare, l’ultima frase è sostituita dalla seguente: «I documenti cartografici che rappresentano la superficie parcellare delimitata sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité».

L’istituto ha modificato le proprie procedure a seguito di una decisione del comitato nazionale competente, per cui i piani di delimitazione delle parcelle non sono più depositati presso le amministrazioni dei comuni interessati, ma direttamente sul sito internet dell’istituto.

☐

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Zona di prossimità immediata

Descrizione

Al capitolo I, sezione IV, punto 3, del disciplinare, dopo le parole «dipartimento della Yonne» sono aggiunte le parole «sulla base del codice geografico ufficiale del 2024».

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona di prossimità immediata con riferimento alla versione vigente nel 2024 del codice geografico ufficiale pubblicato dall’INSEE. L’aggiunta di questo riferimento consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona di prossimità immediata.

I nomi dei comuni che compongono la zona di prossimità immediata sono aggiornati per tener conto delle modifiche amministrative intervenute, senza modificare il perimetro della zona.

Il documento unico è modificato al punto «Ulteriori requisiti applicabili».

☑

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Conduzione del vigneto – Densità d’impianto

Descrizione

Al capitolo I, sezione IV, punto 1, lettera a), del disciplinare è aggiunta la frase seguente: «Le viti piantate prima del 25 ottobre 2009 presentano una distanza tra i ceppi sullo stesso filare superiore o uguale a 0,70 metri».

Tale norma consente di continuare a produrre uve destinate alla denominazione dalle viti impiantate prima della prima approvazione del disciplinare, che all’epoca erano conformi ai requisiti del testo normativo che disciplina la denominazione.

Il documento unico è modificato alla voce «Pratiche di vinificazione».

☑

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Conduzione del vigneto – Norme di potatura

Descrizione

Al capitolo I, sezione IV, punto 1, lettera b), del disciplinare è stata modificata la formulazione per consentire la potatura a Guyot doppio ed eliminare il limite del numero di gemme franche per ceppo.

Tali modifiche agevolano il lavoro dei viticoltori.

Il documento unico è modificato alla voce «Pratiche di vinificazione».

☑

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Altre pratiche colturali

Descrizione

Al capitolo I, sezione VI, punto 2, lettera b), del disciplinare è stata eliminata la possibilità di utilizzare altri metodi oltre a quello con acqua calda per il trattamento delle piante di vite contro la flavescenza dorata, in quanto nessun metodo alternativo ha dimostrato di essere efficace.

☐

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Riferimenti relativi alla struttura di controllo

Descrizione

Al capitolo III, sezione II, del disciplinare sono modificate le disposizioni relative alla struttura di controllo per adeguarle alle nuove norme redazionali.

☐

La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«Saint-Bris»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A0197-AM01 — 13.7.2026

1.   Nome

«Saint-Bris»

2.   Tipo di indicazione geografica

☑

DOP

☐

IGP

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Francia

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 - Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.

Vino

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

Vino bianco

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

Nessuna caratteristica particolare.

Odore

Nella maggior parte dei casi il vino presenta aromi fruttati (spesso agrumi e germogli di ribes nero), spesso associati a note vegetali discrete (asparagi, sambuco).

Sapore

Il vino è generalmente fresco, acidulo e contraddistinto da una buona mineralità. Tale carattere è riconducibile alla conservazione di una certa acidità, con l’obiettivo di esaltare la vivacità e la freschezza dei vini giovani. Dopo alcuni anni, è apprezzato per la sua complessità minerale.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

—

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

—

Acidità totale minima

—

Unità di acidità totale minima

—

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

—

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

I vini bianchi hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10 %.

☑

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

—

Tipo di pratica enologica

Restrizioni applicabili all’elaborazione

Descrizione

È vietato l’uso di scaglie di legno.

In seguito all’arricchimento i vini non superano il titolo alcolometrico volumico totale del 12,8 %.

I vini rispettano la normativa relativa alle pratiche enologiche stabilita a livello dell’Unione europea.

Pratica di vinificazione

Conduzione del vigneto

Tipo di pratica enologica

Pratica colturale

Descrizione

—

Densità di impianto: i vigneti presentano una densità minima di impianto di 7 000 ceppi per ettaro; la distanza tra i filari è pari o inferiore a 1,30 metri, mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare è pari o superiore a 0,80 metri. Le viti piantate prima del 25 ottobre 2009 presentano una distanza tra i ceppi sullo stesso filare superiore o uguale a 0,70 metri.

—

Norme di potatura: i vini provengono da viti potate a Guyot semplice o doppio; i tralci sono potati lasciando al massimo otto gemme franche e non più di due speroni, in modo da poter alternare di anno in anno la posizione del tralcio;

—

il numero di gemme franche è inferiore o uguale a 75 000 per ettaro. Le viti possono essere potate con gemme franche aggiuntive per ceppo, a condizione che, nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie, il numero di tralci fruttiferi dell’anno per ceppo sia inferiore o uguale al numero di gemme franche definito dalle norme di potatura.

—

È vietata l’irrigazione.

7.2.   Rese massime

Tutti i vini/categoria/varietà/tipo

Vini bianchi fermi

Resa massima

Resa massima

70

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

—

Sauvignon B - Sauvignon blanc

—

Sauvignon gris G - Fié gris

9.   Definizione concisa della zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini sono effettuati nel territorio dei comuni seguenti del dipartimento della Yonne, sulla base del codice geografico ufficiale del 2024: Chitry, Irancy, Quenne, Saint-Bris-le-Vineux e Vincelottes.

I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’INAO.

10.   Legame con la zona geografica

Categoria di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

Sintesi del legame

Informazioni sulla zona geografica

a)   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica occupa i lati di una piccola valle secca situata sulla riva destra della Yonne, nel cuore della zona vitivinicola dell’Auxerrois, a 10 chilometri a monte rispetto alla città di Auxerre (nel dipartimento della Yonne). I vigneti dell’Auxerrois fanno parte di una vasta struttura geomorfologica del bacino parigino, la cuesta della «Côte des Bars», rilievo formato da un altopiano di calcare duro («Calcaire du Barrois»). Tale rilievo sovrasta come una balza un lungo versante concavo il cui sottosuolo è costituito da marne (calcari argillosi) compatte e impermeabili, chiamate «Marnes à Exogyra virgula». Nella maggior parte dei casi queste marne sono mascherate da un manto di colluvi caratterizzato da una commistione di materiali fini ed elementi calcarei più grossolani. Il rilievo è generalmente piuttosto complesso, formato da una moltitudine di piccole vallate che solcano numerosi versanti con orientamenti diversi. I vigneti si trovano principalmente sulle scarpate marnose, con suoli molto calcarei, argillosi ma ben drenati, e occupano inoltre localmente i margini dell’altipiano, caratterizzato da suoli molto sassosi che affiorano in superficie. Questi vigneti beneficiano di un clima oceanico fresco. Le precipitazioni sono distribuite uniformemente nel corso dell’anno e moderate, con una media annua di 650 millimetri registrata a Auxerre, ma le temperature, fresche, con una media annua di 10,8 °C, presentano variazioni significative tra una stagione e l’altra e vi è un rischio concreto di gelate in primavera. Le parcelle delimitate per la vendemmia si trovano a un’altitudine compresa tra 150 e 300 metri e sono impiantate in contesti specifici: - sugli altipiani che costituiscono il versante opposto della «Côte des Bars», a un’altitudine di circa 300 metri e poco riparate dai venti; - sui versanti marnosi che, da ovest/nord-ovest, sono orientati a nord.

b)   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

I vitigni Sauvignon B e Sauvignon gris G sono presenti a «Saint-Bris» dalla metà del XIX secolo. Coesistono con i vitigni tradizionali della Borgogna (Pinot noir N, Chardonnay B, Aligoté B ecc.), il più delle volte compresenti nella stessa parcella. Peculiarità della zona di «Saint-Bris» è il fatto che sono denominati «blanc fumé», nome originario dei vicini vigneti di «Sancerre» e «Pouilly-sur-Loire», nella Valle della Loira. Sebbene i vitigni Sauvignon B e Sauvignon gris G non siano autorizzati per la produzione di vini che possono beneficiare di una denominazione di origine controllata in Borgogna (decreti del 31 luglio 1936), i produttori della regione di «Saint-Bris» si sono organizzati per conservarli come componente dei loro vigneti, vinificandoli separatamente e assegnando loro parcelle scelte con cura. Nel 1962 è istituita un’associazione di tutela. L’originalità dei vini ottenuti da queste parcelle è stata riconosciuta, in successione, prima come denominazione di origine semplice «Sauvignon de Saint-Bris», poi, nel 1974, come denominazione di origine «vin délimité de qualité supérieure» con il nome «Sauvignon de Saint-Bris» e infine come denominazione di origine controllata «Saint-Bris», il 10 gennaio 2003. Nel 2009 i vigneti sono composti da 123 ettari in produzione. Le viti sono coltivate secondo le pratiche viticole dell’Auxerrois, con una densità minima di impianto di 7 000 ceppi per ettaro e potatura a Guyot.

c)   Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche del prodotto

Il vino è generalmente fresco, acidulo, con aromi fruttati (spesso agrumi e germogli di ribes nero), di frequente associati a note vegetali discrete (asparagi, sambuco) e caratterizzati da una buona mineralità. Tale carattere è riconducibile alla conservazione di una certa acidità, con l’obiettivo di esaltare la vivacità e la freschezza dei vini giovani. Dopo alcuni anni, è apprezzato per la sua complessità minerale.

d)   Legami causali

La denominazione di origine controllata «Saint-Bris», ottenuta dai vitigni Sauvignon B e Sauvignon gris G, spicca in Borgogna per la sua originalità. Presenti nell’Auxerrois nel XIX secolo e all’inizio del XX secolo, questi vitigni sono sopravvissuti, dopo il riconoscimento delle denominazioni di origine controllate della Borgogna, solo sui pendii che circondano il paese di Saint-Bris. I produttori, forti della loro esperienza, hanno rapidamente plasmato un prodotto di grande originalità, le cui caratteristiche lo distinguono dagli altri vini. Le parcelle destinate alla raccolta delle uve sono delimitate principalmente nel comune di Saint-Bris e in alcune zone dei quattro comuni limitrofi. Si preferiscono i versanti esposti verso nord e verso ovest sul substrato marnoso e i margini degli altipiani calcarei situati ad altitudini più elevate. Queste condizioni apportano, a vini da gustare quando sono ancora giovani, un carattere fresco e una complessità minerale. I produttori di questa regione hanno quindi saputo preservare un prodotto originale con una forte identità. Riconosciuta e apprezzata a livello locale, la sua reputazione cresce di pari passo con la produzione. La denominazione di origine controllata «Saint-Bris» è una produzione identitaria molto localizzata, unica nella Borgogna ed emblematica della regione dell’Auxerrois, che combina le tradizioni e le competenze borgognone con le influenze delle regioni viticole limitrofe.

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni seguenti del dipartimento Yonne sulla base del codice geografico ufficiale del 2024: Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Augy, Auxerre, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champs-sur-Yonne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Dannemoine, Deux-Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Jouancy, Junay, Jussy, La-Chapelle-Vaupelteigne, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Pasilly, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Roffey, Rouvray, Saint-Cyr-les-Colons, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Serrigny, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Viviers e Yrouerre.

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, la zona di prossimità immediata equivale a una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata di cui trattasi.

Titolo del requisito / della deroga

Etichettatura

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

a)

Tutte le indicazioni facoltative, il cui uso può essere disciplinato dagli Stati membri in virtù delle disposizioni dell’Unione, sono riportate sulle etichette in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, il doppio di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

b)

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione: - che si tratti del nome di una località accatastata; - che essa figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

c)

Qualora l’indicazione del vitigno sia precisata sull’etichetta, tale indicazione non compare nello stesso campo visivo delle indicazioni obbligatorie ed è stampata in caratteri le cui dimensioni non superano i 2 millimetri.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-9753b9fd-cc2c-48f4-bfb5-b6178e3c9113