Organo: Commissione europea
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Comunicazione Commissione UE
Data provvedimento: 08-10-2026
Tipo gazzetta: Gazzetta Ufficiale UE serie C
Data gazzetta: 08-10-2026

Pubblicazione della comunicazione di una modifica ordinaria approvata del disciplinare di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2025/27 della Commissione [Blagny].

(Comunicazione 08/10/2026, pubblicata in G.U.U.E. 8 ottobre 2026, n. C)

COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA ORDINARIA

[Articolo 24 del regolamento (UE) 2024/1143]

«Blagny»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A1023-AM01 — 13.7.2026

1.   Nome del prodotto

«Blagny»

2.   Tipo di indicazione geografica

☑

DOP

☐

IGP

3.   Settore

☐

Prodotti agricoli

☑

Vini

☐

Bevande spiritose

4.   Paese cui appartiene la zona geografica

Francia

5.   Autorità dello Stato membro che comunica la modifica ordinaria

Ministère de l’Agriculture de l’Agro-Alimentaire et de la Souveraineté alimentaire Direction Générale de la performance économique et environnementale des entreprises

6.   Qualifica come modifica ordinaria

Le autorità francesi dichiarano che la domanda presentata è conforme ai requisiti dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2024/1143.

Le modifiche apportate al disciplinare sono modifiche ordinarie, conformemente alla definizione di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143.

La domanda di modifica della DOP «Blagny» non riguarda nessuno dei tre casi che identificano una «modifica dell’Unione», in quanto essa:

a)

non comprende un cambiamento del nome o dell’uso del nome, oppure della categoria di prodotto o prodotti designati dall’indicazione geografica;

b)

non rischia di annullare il legame con l’ambiente geografico;

c)

non comporta ulteriori restrizioni alla commercializzazione del prodotto.

Di conseguenza, le autorità francesi ritengono che tale domanda si configuri come «modifica ordinaria».

7.   Descrizione della o delle modifiche ordinarie approvate

Titolo

Zona geografica

Descrizione

Al capitolo I, sezione IV, punto 1, del disciplinare è aggiunta la frase seguente: «I documenti cartografici che rappresentano la zona geografica sono consultabili sul sito internet dell’INAO».

☐

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Superficie parcellare delimitata

Descrizione

Al capitolo I, sezione IV, punto 2, lettera a), del disciplinare, l’ultima frase è sostituita dalla seguente: «I documenti cartografici che rappresentano la superficie parcellare delimitata sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité».

Al capitolo I, sezione IV, punto 2, lettera b), del disciplinare, l’ultima frase è sostituita dalla seguente: «I documenti cartografici che rappresentano la superficie parcellare delimitata sono consultabili sul sito internet dell’Institut national de l’origine et de la qualité».

L’istituto ha modificato le proprie procedure a seguito di una decisione del comitato nazionale competente, per cui i piani di delimitazione delle parcelle non sono più depositati presso le amministrazioni dei comuni interessati, ma direttamente sul suo sito internet.

☐

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Zona di prossimità immediata

Descrizione

Al capitolo I, sezione IV, punto 3, del disciplinare, dopo le parole «dal territorio dei comuni seguenti» sono aggiunte le parole «sulla base del codice geografico ufficiale del 2024».

Questa modifica redazionale consente di identificare la zona di prossimità immediata con riferimento alla versione vigente nel 2024 del codice geografico ufficiale pubblicato dall’INSEE. L’aggiunta di questo riferimento consente di tutelare giuridicamente la delimitazione della zona di prossimità immediata.

I nomi dei comuni che compongono la zona di prossimità immediata sono aggiornati per tener conto delle modifiche amministrative intervenute, senza modificare il perimetro della zona.

Il documento unico è modificato al punto «Ulteriori requisiti applicabili».

☑

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Assortimento varietale

Descrizione

Al capitolo I, sezione V, punto 1, lettere a) e b), del disciplinare, per le varietà autorizzate è aggiunta la varietà César N, a condizione che l’INAO, l’organismo di tutela e gestione, l’operatore autorizzato interessato e l’operatore che si occupa della vinificazione firmino congiuntamente una convenzione conforme all’accordo quadro approvato dal comitato nazionale competente.

Tale varietà è aggiunta come varietà di interesse a fini di adattamento in quanto presenta caratteristiche agronomiche interessanti per la denominazione ai fini dell’adattamento ai cambiamenti climatici, nonché un profilo aromatico coerente con quello ricercato dai produttori.

Il documento unico è modificato al punto relativo alle varietà di uve da vino.

☑

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Norme di proporzione in azienda

Descrizione

Al capitolo I, sezione V, punto 2, del disciplinare è aggiunto un primo paragrafo: «La percentuale di César N è limitata al 10 % dell’assortimento varietale e a 1 ettaro per azienda. La conformità dell’assortimento varietale è valutata considerando tutte le parcelle dell’azienda che produce il vino della denominazione.».

Le varietà di interesse a fini di adattamento sono limitate in termini di superficie in quanto sono introdotte per un periodo di valutazione all’interno di ciascuna azienda partecipante.

☐

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Densità di impianto

Descrizione

Al capitolo I, sezione VI, punto 1, lettera a), del disciplinare è aggiunto il paragrafo seguente: «I vigneti possono presentare una densità minima di impianto pari a 5 000 ceppi per ettaro, con una distanza tra i filari pari o inferiore a 2,20 metri, a condizione che l’INAO, l’organismo di tutela e gestione, l’operatore autorizzato interessato e l’operatore che si occupa della vinificazione firmino congiuntamente una convenzione conforme all’accordo quadro approvato dal comitato nazionale competente. La superficie di tali vigneti è limitata al 10 % della superficie di tutte le parcelle dell’azienda che produce il vino della denominazione e a 1 ettaro per azienda.».

Tale disposizione consente ai viticoltori di sperimentare questa modalità di coltivazione su superfici limitate, al fine di valutare l’adeguamento delle pratiche ai cambiamenti climatici.

Il documento unico è modificato alla voce «Pratiche di vinificazione».

☑

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Potatura

Descrizione

Al capitolo I, sezione VI, punto 1, lettera b), del disciplinare è aggiunta la frase seguente: «Per i vigneti impiantati con meno di 9 000 ceppi per ettaro, le norme di potatura sono adattate per tenere conto del fatto che il numero di gemme franche o di tralci fruttiferi per ceppo si intende per metro quadrato.».

Tale norma è stata aggiunta per disciplinare la potatura in tali parcelle con una densità specifica rispetto alla densità tradizionale.

☑

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Condizioni colturali della vite

Descrizione

Al capitolo I, sezione VI, punto 1, lettera f), del disciplinare è aggiunto il paragrafo seguente: «I ceppi che presentano chiari sintomi di flavescenza da fitoplasmi durante il periodo vegetativo dovranno essere estirpati entro il 31 marzo dell’anno successivo alla vendemmia.

La flavescenza è caratterizzata dai tre sintomi seguenti:

—

mancata maturazione dei tralci;

—

avvizzimento dei grappoli;

—

colorazione o decolorazione localizzata o totale delle foglie, accartocciamento fogliare.».

La disposizione ha lo scopo di eliminare i ceppi affetti da tale malattia, le cui uve sono di qualità inferiore.

☐

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Altre pratiche colturali

Descrizione

Al capitolo I, sezione VI, punto 2, lettera b), del disciplinare è eliminata la possibilità di utilizzare altri metodi oltre a quello con acqua calda per il trattamento delle piante di vite contro la flavescenza dorata, in quanto nessun metodo alternativo ha dimostrato di essere efficace.

☐

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Assemblaggio

Descrizione

Al capitolo I, sezione IX, punto 1, del disciplinare sono aggiunti i paragrafi seguenti:

«Le uve provenienti da vigneti impiantati con meno di 9 000 ceppi per ettaro e oggetto di un accordo sono vinificate separatamente. Possono essere assemblate solo dopo che i campioni sono stati forniti all’organismo di tutela e gestione.

L’assemblaggio finale che può beneficiare della denominazione di origine controllata deve contenere al massimo il 15 % di uve:

—

ottenute dalla varietà César N, e

—

di vigneti impiantati con una densità di impianto compresa tra 5 000 e 9 000 ceppi per ettaro, considerati nel loro insieme o separatamente».

Tali nuove norme in materia di assemblaggio consentiranno di valutare l’influenza di tale varietà o di densità inferiori sulle caratteristiche dei vini.

☐

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Norme in materia di presentazione e di etichettatura

Descrizione

Al capitolo I, sezione XII, punto 2, lettera f), del disciplinare è eliminata la disposizione secondo cui, quando sull’etichetta dei vini figura l’indicazione dell’annata, tutte le uve utilizzate per la produzione di tali vini devono essere raccolte durante l’anno in esame.

Ciò consentirà agli operatori di utilizzare fino al 15 % dei vini ottenuti da un’altra annata quando l’anno di vendemmia figura sull’etichetta dei vini. Tale pratica è necessaria, in particolare, per consentire la colmatura con vini di un’annata precedente.

Il documento unico è modificato al punto «Ulteriori requisiti applicabili».

☑

La modifica interessa il documento unico.

Titolo

Riferimenti relativi alla struttura di controllo

Descrizione

Al capitolo III, sezione II, del disciplinare sono modificate le disposizioni relative alla struttura di controllo per adeguarle alle nuove norme redazionali.

☐

La modifica interessa il documento unico.

DOCUMENTO UNICO

Denominazioni di origine e indicazioni geografiche dei vini

«Blagny»

Numero di riferimento UE: PDO-FR-A1023-AM01 — 13.7.2026

1.   Nome

«Blagny»

2.   Tipo di indicazione geografica

☑

DOP

☐

IGP

3.   Paese cui appartiene la zona geografica delimitata

Francia

4.   Classificazione del prodotto agricolo in riferimento alla voce e al codice della nomenclatura combinata, a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1143

2204 — Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d’alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009

5.   Categorie di prodotti vitivinicoli elencate all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013

1.

Vino

6.   Descrizione del vino o dei vini

Prodotto vitivinicolo

Vini rossi

Caratteristiche organolettiche

Aspetto

I vini presentano un colore intenso tendente al granato.

Odore

I vini esprimono un sentore piacevolmente fruttato, spesso dominato da piccoli frutti neri e spezie, che evolve con l’invecchiamento verso note di sottobosco o selvaggina.

Sapore

I vini presentano spesso una trama tannica piuttosto corposa ma vellutata, sostenuta da una relativa vivacità. Qualche anno di invecchiamento attenua la vivacità dei vini più giovani.

Informazioni supplementari sulle caratteristiche organolettiche

—

Caratteristiche analitiche

Titolo alcolometrico totale massimo (in % vol)

—

Titolo alcolometrico effettivo minimo (in % vol)

—

Acidità totale minima

—

Unità di acidità totale minima

—

Acidità volatile massima (in milliequivalenti per litro)

—

Tenore massimo di anidride solforosa totale (in milligrammi per litro)

—

Informazioni supplementari sulle caratteristiche analitiche

I vini hanno un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5 %.

☑

Eventuali altre caratteristiche analitiche non riportate in questo punto rispettano i limiti previsti dalla legislazione dell’UE applicabile.

7.   Pratiche di vinificazione

7.1.   Pratiche enologiche specifiche utilizzate nell’elaborazione del vino o dei vini e relative restrizioni applicabili a detta elaborazione

Pratica di vinificazione

Pratica colturale

Tipo di pratica enologica

Pratica colturale

Descrizione

a)

Densità di impianto: - i vigneti presentano una densità minima di impianto di 9 000 ceppi per ettaro; la distanza tra i filari è pari o inferiore a 1,25 metri, mentre la distanza tra i ceppi dello stesso filare è pari o superiore a 0,50 metri; - le viti possono essere piantate alla rinfusa purché sia rispettata la densità minima di impianto e la distanza tra i ceppi sia superiore a 0,50 metri; - i vigneti possono presentare una densità minima di impianto pari a 5 000 ceppi per ettaro, con una distanza tra i filari pari o inferiore a 2,20 metri, a condizione che l’INAO, l’organismo di tutela e gestione, l’operatore autorizzato interessato e l’operatore che si occupa della vinificazione firmino congiuntamente una convenzione conforme all’accordo quadro approvato dal comitato nazionale competente il 29 giugno 2023. La superficie di tali vigneti è limitata al 10 % della superficie di tutte le parcelle dell’azienda che produce il vino della denominazione e a 1 ettaro per azienda.

b)

Norme di potatura – I vini sono ottenuti da viti potate in base alle disposizioni riportate di seguito. Disposizioni generali – Le viti sono potate con un massimo di otto gemme franche per ceppo: - con potatura corta (viti allevate a cordone di Royat, a cordone bilaterale, ad alberello e a ventaglio); oppure - con potatura lunga a Guyot semplice. Disposizioni particolari – Il periodo di costituzione del cordone è limitato a due anni. Durante tale periodo è autorizzata la potatura a Guyot doppio, con un massimo di cinque gemme franche su ciascun capo a frutto. La potatura a Guyot semplice può essere adattata con un secondo sperone che permetta di alternare di anno in anno la posizione del capo a frutto. Indipendentemente dal metodo di potatura, le viti possono essere potate con gemme franche aggiuntive per ceppo, a condizione che, nella fase fenologica corrispondente a 11 o 12 foglie, il numero di tralci fruttiferi dell’anno per ceppo sia inferiore o uguale al numero di gemme franche definito dalle norme di potatura.

Per i vigneti impiantati con meno di 9 000 ceppi per ettaro, le norme di potatura sono adattate per tenere conto del fatto che il numero di gemme franche o di tralci fruttiferi per ceppo si intende per metro quadrato.

Pratica di vinificazione

-

Tipo di pratica enologica

Pratica enologica specifica

Descrizione

—

Le tecniche sottrattive di arricchimento sono consentite entro il limite di un tasso di concentrazione del 10 %.

—

È vietato l’uso di scaglie di legno.

—

Dopo l’arricchimento il titolo alcolometrico volumico totale dei vini non supera il 13,5 %.

I vini rispettano la normativa in materia di pratiche enologiche stabilita a livello dell’Unione.

7.2.   Rese massime

Tutti i vini/categoria/varietà/tipo

Vini rossi

Resa massima

Resa massima

58

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

Tutti i vini/categoria/varietà/tipo

Vini rossi che beneficiano della menzione «premier cru»

Resa massima

Resa massima

56

Unità di resa massima

ettolitri per ettaro

8.   Indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino o i vini sono ottenuti

—

Chardonnay B

—

César N

—

Pinot blanc B

—

Pinot gris G

—

Pinot noir N

9.   Definizione concisa della zona geografica delimitata

La vendemmia, la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini hanno luogo sul territorio dei seguenti comuni del dipartimento della Côte-d’Or: Meursault e Puligny-Montrachet.

10.   Legame con la zona geografica

Categoria di prodotti vitivinicoli

1.

Vino

Sintesi del legame

a)   Descrizione dei fattori naturali rilevanti per il legame

La zona geografica si trova nella zona vitivinicola della «Côte de Beaune», rilievo rettilineo che si estende per circa 25 chilometri perlopiù lungo la direttrice nord-est/sud-ovest. Tale altura di origine tettonica separa gli altipiani calcarei delle «Hautes Côtes», a ovest, con un’altitudine compresa tra i 400 e i 500 metri, e la pianura di Bresse, a est, fossa tettonica dell’era terziaria la cui altitudine, a destra della «Côte», è di circa 250 metri. Corrisponde quindi al territorio dei comuni di Meursault e Puligny-Montrachet, a sud della città di Beaune, nel dipartimento della Côte-d’Or, in Borgogna. Blagny è un villaggio il cui territorio è suddiviso tra i due comuni. Si trova nel cuore del versante principale, dove occupa un piccolo ripiano calcareo, costellato di vecchie cave. Le parcelle delimitate per la raccolta delle uve occupano un dislivello a forma di anfiteatro con pendii dolci, coronato da boschi. Si trovano a metà altezza, sulla parte anteriore della «Côte», tra i 300 e i 380 metri di altitudine, intorno a Blagny. La loro esposizione generale è rivolta a oriente. Il substrato è costituito principalmente da marne (calcare argilloso) del piano oxfordiano (giurassico superiore) e, nella parte inferiore, da calcare della «Dalle nacrée» del calloviano (giurassico medio). Il substrato calcareo e marnoso del versante è coperto da depositi di ghiaione misto ad argille e limo, creati dall’alterazione del sottosuolo e dei rilievi sovrastanti. La natura e lo spessore di tali depositi dipendono dalla loro posizione rispetto alla scarpata. Molto sassosi e poco spessi in cima al versante, questi depositi sono leggermente più sviluppati sul ripiano (da pochi decimetri a 1 m). I suoli sono poco evoluti, molto carbonatici e poco spessi. Sulle marne possono essere pesanti e argillosi, e il loro drenaggio è quindi garantito dalla pendenza. Sulla «Dalle nacrée» sono molto sassosi, ma le radici vi penetrano facilmente. L’apporto idrico è quindi garantito dall’umidità interstiziale del calcare alterato, la cui azione drenante è estremamente efficace nei periodi umidi. Il clima è di tipo oceanico fresco, con influssi continentali o meridionali che si sviluppano lungo l’asse Rodano-Saona. La «Côte», a est del massiccio del Morvan e degli altipiani della Borgogna, è in una posizione riparata che le garantisce un vantaggio termico, come pure una scarsità di precipitazioni notevole per la regione e propizia a una viticoltura di qualità. La posizione peculiare della zona geografica apporta una certa freschezza, legata all’altitudine relativa, ampiamente compensata dal soleggiamento favorito dall’apertura del paesaggio e dall’effetto di riparo dai venti occidentali e settentrionali. Il sito, a forma di anfiteatro, accumula molto calore durante l’estate, il che spiega la presenza di una flora spontanea con caratteristiche mediterranee.

b)   Descrizione dei fattori umani rilevanti per il legame

Secondo uno studio condotto da Pierre Forgeot, la comparsa della vite nella regione della «Côte de Beaune» risalirebbe al II secolo a.C. A partire dal XV secolo i vini «de Beaune» si diffondono in tutta Europa. Rappresentano il simbolo del Ducato di Borgogna al culmine del suo splendore. Si tratta di vini rossi, i «pinots vermeils», poco tannici e forti, gli unici in grado di viaggiare. Nel XVIII secolo nella regione borgognona si diffonde la figura del commerciante-viticoltore che dà ai vini di Borgogna una nuova immagine e ne organizza l’ampia distribuzione in tutta Europa. La «Côte de Beaune» fornisce vini pregiati alle «maison de négoce», aziende che commercializzano vini, di Beaune, le quali detengono un’ampia quota di mercato. Il piccolo villaggio di Blagny, situato al confine dei comuni di Meursault e Puligny-Montrachet, compare nei documenti storici fin dal Medioevo. Ha origine da un granaio dell’abbazia cistercense di Maizières, situata a pochi chilometri a est. Sebbene siano rimaste poche testimonianze di questo granaio, la toponomastica ne ha conservato il ricordo nei tratti dello «chemin des moines» (il sentiero dei monaci) che collega Blagny alla pianura. Con la rivoluzione francese Maizières scompare, confiscata e poi venduta come bene nazionale, e i suoi possedimenti dispersi. All’inizio del XIX secolo, tuttavia, i vini di «Blagny» compaiono tra i «cru» più apprezzati di «Puligny». Ne danno notizia Jullien, già nel 1816, il dottor Lavalle, nel 1855, e poi Danguy e Aubertin, nel 1892. Stretta tra i nomi celebri di «Meursault» e «Puligny», famose per i loro grandi vini bianchi, «Blagny» si è guadagnata una certa reputazione grazie ai vini rossi prodotti nei dintorni del villaggio. Nel 1937, questi vini ricevono naturalmente il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Blagny». Fin dal XVIII secolo, i vigneti e i fattori che ne determinano la qualità sono ampiamente studiati e numerosi autori forniscono classificazioni dei «cru» della Borgogna. La classificazione effettuata dal Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune nel 1860 costituisce uno dei risultati di tali studi. Nel territorio dei comuni della «Côte», ogni «climat» (nome usato solitamente per indicare una località) coltivato con «vitigni pregiati» viene classificato in base a una scala di qualità. Nel 1943, nella zona vitivinicola di «Blagny», è riconosciuto un elenco di «climat» che possono beneficiare della menzione «premier cru». Denominazione di origine controllata riservata esclusivamente ai vini rossi, «Blagny» dispone di un assortimento varietale basato essenzialmente sul vitigno Pinot noir N. Le viti sono allevate in linea con le pratiche previste nella «Côte de Beaune», in particolare con densità di impianto superiori a 9 000 ceppi per ettaro. La consuetudine prevede un affinamento dei vini per almeno otto mesi. Nel 2008 i vigneti coprivano una superficie di circa 5 ettari, per una produzione media annua di 165 ettolitri.

c)   Informazioni sulla qualità e sulle caratteristiche dei prodotti

Di colore intenso tendente al granato, i vini presentano spesso una trama tannica piuttosto corposa ma vellutata, sostenuta da una relativa vivacità. Esprimono un sentore piacevolmente fruttato, spesso dominato da piccoli frutti neri e spezie, che evolve con l’invecchiamento verso note di sottobosco o selvaggina. Qualche anno di invecchiamento attenua la vivacità dei vini più giovani.

d)   Legami causali

Il clima oceanico fresco, la topografia della «Côte» e i suoli marnosi e calcarei dell’era giurassica contribuiscono a valorizzare in modo ottimale il vitigno Pinot noir N, varietà autoctona borgognona. Nella zona geografica di «Blagny», tale vitigno esprime una particolare originalità legata alle caratteristiche uniche del luogo. L’altitudine e il substrato marnoso pesante contribuiscono a conferire una certa austerità alla struttura dei vini, mentre il calore accumulato dall’anfiteatro costituito dalla comba e dalla sua corona boschiva facilita il raggiungimento di un elevato grado di maturazione. L’orografia, la diversità geologica e la varietà dei suoli che si sono sviluppati favoriscono un’ampia gamma di sfumature nei vini, che da tempo incoraggiano i produttori a differenziare i «climat» che compongono il territorio viticolo. Tale gamma è messa in risalto, in linea con le pratiche, con l’indicazione sull’etichetta del nome del «climat» di provenienza delle uve. Il lungo affinamento dei vini, oltre a favorire una buona attitudine alla conservazione in bottiglia, contribuisce a rafforzare l’espressione di questa diversità, percepibile durante la degustazione. Nel 1816 Jullien colloca i vini rossi di «Blagny» nella terza classe tra i vini pregiati della Borgogna. Nel 1860 il Comité de viticulture de l’arrondissement de Beaune colloca la maggior parte del territorio nella «prima classe». Le località che compongono il territorio di «Blagny» sono ora classificate come «premier cru». I vini a denominazione di origine controllata «Blagny» costituiscono una particolarità e una rarità nell’ambito delle denominazioni di origine controllata della Borgogna. La loro distribuzione rimane riservata e la loro degustazione continua a essere un’esperienza emozionante per gli amanti dei vini.

11.   Ulteriori requisiti applicabili

Titolo del requisito / della deroga

Etichettatura

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Disposizioni supplementari in materia di etichettatura

Descrizione del requisito / della deroga

a)

Il nome della denominazione di origine controllata può essere integrato dalla menzione tradizionale «premier cru». Il nome della denominazione di origine controllata può essere seguito dai nomi geografici complementari («climat») seguenti, conformemente alle disposizioni previste per i vini che possono beneficiare della menzione tradizionale «premier cru»:

ELENCO DEI «CLIMAT»: - «Hameau de Blagny», - «La Garenne ou sur la Garenne»; - «La Jeunellotte»; - «La Pièce sous le Bois»; - «Sous Blagny»; - «Sous le Dos d’Ane»; - «Sous le Puits».

Il nome di un «climat» che può accompagnare la menzione tradizionale «premier cru» è indicato subito dopo il nome della denominazione di origine controllata e stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

b)

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare il nome di un’unità geografica più piccola, a condizione: - che si tratti del nome di una località accatastata; - che essa figuri nella dichiarazione di raccolta. Il nome della località accatastata è stampato in caratteri le cui dimensioni non superano, né in altezza né in larghezza, la metà di quelle dei caratteri che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

c)

L’etichettatura dei vini che beneficiano della denominazione di origine controllata può precisare l’unità geografica più ampia «Vin de Bourgogne» oppure «Grand Vin de Bourgogne».

d)

Se il nome della denominazione di origine controllata è seguito dal nome geografico complementare «Côte de Beaune», quest’ultimo è inserito immediatamente dopo il nome della denominazione di origine controllata senza alcuna dicitura intermedia ed è stampato in caratteri identici (della stessa forma, delle stesse dimensioni e dello stesso colore) a quelli che compongono il nome della denominazione di origine controllata.

e)

L’indicazione della varietà è vietata nell’etichettatura dei vini a denominazione di origine controllata.

Titolo del requisito / della deroga

Zona di prossimità immediata

Quadro normativo

Nella legislazione nazionale

Tipo di ulteriore requisito / deroga

Deroga relativa alla produzione nella zona geografica delimitata

Descrizione del requisito / della deroga

La zona di prossimità immediata, definita in deroga per la vinificazione, l’elaborazione e l’affinamento dei vini, è costituita dal territorio dei comuni seguenti sulla base del codice geografico ufficiale del 2024:

—

dipartimento Côte-d’Or: Agencourt, Aloxe-Corton, Ancey, Arcenant, Argilly, Autricourt, Auxey-Duresses, Baubigny, Beaune, Belan-sur-Ource, Bévy, Bissey-la-Côte, Bligny-lès-Beaune, Boncourt-le-Bois, Bouix, Bouze-lès-Beaune, Brion-sur-Ource, Brochon, Cérilly, Chambœuf, Chambolle-Musigny, Channay, Charrey-sur-Seine, Chassagne-Montrachet, Châtillon-sur-Seine, Chaumont-le-Bois, Chaux, Chenôve, Chevannes, Chorey-lès-Beaune, Collonges-lès-Bévy, Combertault, Comblanchien, Corcelles-les-Arts, Corcelles-les-Monts, Corgoloin, Cormot-Vauchignon, Corpeau, Couchey, Curley, Curtil-Vergy, Daix, Dijon, Ebaty, Echevronne, Epernay-sous-Gevrey, L’Etang-Vergy, Etrochey, Fixin, Flagey-Echézeaux, Flavignerot, Fleurey-sur- Ouche, Fussey, Gerland, Gevrey-Chambertin, Gilly-lès-Cîteaux, Gomméville, Grancey-sur-Ource, Griselles, Ladoix-Serrigny, Lantenay, Larrey, Levernois, Magny-lès-Villers, Mâlain, Marcenay, Marey-lès-Fussey, Marsannay-la-Côte, Massingy, Mavilly-Mandelot, Meloisey, Merceuil, Messanges, Meuilley, Meursanges, Molesme, Montagny-lès-Beaune, Monthelie, Montliot-et-Courcelles, Morey-Saint-Denis, Mosson, Nantoux, Nicey, Noiron-sur-Seine, Nolay, Nuits-Saint-Georges, Obtrée, Pernand-Vergelesses, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Poinçon-lès-Larrey, Pommard, Pothières, Premeaux-Prissey, Prusly-sur-Ource, Quincey, Reulle-Vergy, La Rochepot, Ruffey-lès-Beaune, Saint-Aubin, Saint-Bernard, Sainte-Colombe-sur-Seine, Sainte-Marie-la-Blanche, Saint-Philibert, Saint-Romain, Santenay, Savigny-lès-Beaune, Segrois, Tailly, Talant, Thoires, Valforêt (per la parte di territorio corrispondente all’ex comune di Clémencey), Vannaire, Velars-sur-Ouche, Vertault, Vignoles, Villars-Fontaine, Villebichot, Villedieu, Villers-la-Faye, Villers-Patras, Villy-le-Moutier, Vix, Volnay, Vosne-Romanée e Vougeot;

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dipartimento Rhône: Alix, Anse, L’Arbresle, Les Ardillats, Arnas, Bagnols, Beaujeu, Belleville-en-Beaujolais, Belmont-d’Azergues, Blacé, Le Breuil, Bully, Cercié, Chambost-Allières, Chamelet, Charentay, Charnay, Châtillon, Chazay-d’Azergues, Chénas, Chessy, Chiroubles, Cogny, Corcelles-en-Beaujolais, Denicé, Dracé, Emeringes, Fleurie, Frontenas, Gleizé, Jarnioux, Juliénas, Jullié, Lacenas, Lachassagne, Lancié, Lantignié, Légny, Létra, Limas, Lozanne, Lucenay, Marchampt, Marcy, Moiré, Montmelas-Saint-Sorlin, Morancé, Odenas, Le Perréon, Pommiers, Portes des Pierres Dorées, Quincié-en-Beaujolais, Régnié-Durette, Rivolet, Saint-Clément-sur-Valsonne, Saint-Cyr-le-Chatoux, Saint-Didier-sur-Beaujeu, Saint-Etienne-des-Oullières, Saint-Etienne-la-Varenne, Saint-Georges-de-Reneins, Saint-Germain-Nuelles, Saint-Jean-des-Vignes, Saint-Julien, Saint-Just-d’Avray, Saint-Lager, Saint-Romain-de-Popey, Saint-Vérand, Sainte-Paule, Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais, Sarcey, Taponas, Ternand, Theizé, Val d’Oingt, Vaux-en-Beaujolais, Vauxrenard, Vernay, Villefranche, Ville-sur-Jarnioux, Villié-Morgon et Vindry-sur-Turdine (per la parte di territorio corrispondente agli ex comuni di Dareizé, Les Olmes, Saint-Loup);

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dipartimento Saône-et-Loire: Aluze, Ameugny, Azé, Barizey, Beaumont-sur-Grosne, Berzé-la-Ville, Berzé-le-Châtel, Bissey-sous-Cruchaud, Bissy-la-Mâconnaise, Bissy-sous-Uxelles, Bissy-sur-Fley, Blanot, Bonnay-Saint-Ythaire, Bouzeron, Boyer, Bray, Bresse-sur-Grosne, Burgy, Burnand, Bussières, Buxy, Cersot, Chagny, Chaintré, Chalon-sur-Saône, Chamilly, Champagny-sous-Uxelles, Champforgeuil, Chânes, Change, Chapaize, La Chapelle-de-Bragny, La Chapelle-de-Guinchay, La Chapelle-sous-Brancion, Charbonnières, Chardonnay, La Charmée, Charnay-lès-Mâcon, Charrecey, Chasselas, Chassey-le-Camp, Château, Châtenoy-le-Royal, Chaudenay, Cheilly-lès-Maranges, Chenôves, Chevagny-lès-Chevrières, Chissey-lès-Mâcon, Clessé, Cluny, Cormatin, Cortambert, Cortevaix, Couches, Crêches-sur-Saône, Créot, Cruzille, Culles-les-Roches, Curtil-sous-Burnand, Davayé, Demigny, Dennevy, Dezize-lès-Maranges, Donzy-le-Pertuis, Dracy-le-Fort, Dracy-lès-Couches, Epertully, Etrigny, Farges-lès-Chalon, Farges-lès-Mâcon, Flagy, Fleurville, Fley, Fontaines, Fragnes-la-Loyère (per la parte di territorio corrispondente all’ex comune di La Loyère), Fuissé, Genouilly, Germagny, Givry, Granges, Grevilly, Hurigny, Igé, Jalogny, Jambles, Jugy, Jully-lès-Buxy, La Vineuse-sur-Frégande (per la parte di territorio corrispondente agli ex comuni di Donzy-le-National, La Vineuse, Massy), Lacrost, Laives, Laizé, Lalheue, Leynes, Lournand, Lugny, Mâcon, Malay, Mancey, Martailly-lès-Brancion, Massilly, Mellecey, Mercurey, Messey-sur-Grosne, Milly-Lamartine, Montagny-lès-Buxy, Montbellet, Montceaux-Ragny, Moroges, Nanton, Ozenay, Paris-l’Hôpital, Péronne, Pierreclos, Plottes, Préty, Prissé, Pruzilly, Remigny, La Roche-Vineuse, Romanèche-Thorins, Rosey, Royer, Rully, Saint-Albain, Saint-Ambreuil, Saint-Amour-Bellevue, Saint-Boil, Saint-Clément-sur-Guye, Saint-Denis-de-Vaux, Saint-Désert, Saint-Gengoux-de-Scissé, Saint-Gengoux-le-National, Saint-Germain-lès-Buxy, Saint-Gervais-sur-Couches, Saint-Gilles, Saint-Jean-de-Trézy, Saint-Jean-de-Vaux, Saint-Léger-sur-Dheune, Saint-Mard-de-Vaux, Saint-Martin-Belle-Roche, Saint-Martin-du-Tartre, Saint-Martin-sous-Montaigu, Saint-Maurice-de-Satonnay, Saint-Maurice-des-Champs, Saint-Maurice-lès-Couches, Saint-Pierre-de-Varennes, Saint-Rémy, Saint-Sernin-du-Plain, Saint-Symphorien-d’Ancelles, Saint-Vallerin, Saint-Vérand, Saisy, La Salle, Salornay-sur-Guye, Sampigny-lès-Maranges, Sancé, Santilly, Sassangy, Saules, Savigny-sur-Grosne, Sennecey-le-Grand, Senozan, Sercy, Serrières, Sigy-le-Châtel, Sologny, Solutré-Pouilly, Taizé, Tournus, Uchizy, Varennes-lès-Mâcon, Vaux-en-Pré, Vergisson, Vers, Verzé, Le Villars, Vinzelles e Viré;

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dipartimento Yonne: Aigremont, Annay-sur-Serein, Arcy-sur-Cure, Asquins, Augy, Auxerre, Avallon, Bazarnes, Beine, Bernouil, Béru, Bessy-sur-Cure, Bleigny-le-Carreau, Censy, Chablis, Champlay, Champs-sur-Yonne, Chamvres, La Chapelle-Vaupelteigne, Charentenay, Châtel-Gérard, Chemilly-sur-Serein, Cheney, Chevannes, Chichée, Chitry, Collan, Coulangeron, Coulanges-la-Vineuse, Courgis, Cruzy-le-Châtel, Dannemoine, Deux-Rivières, Dyé, Epineuil, Escamps, Escolives-Sainte-Camille, Fleys, Fontenay-près-Chablis, Gy-l’Evêque, Héry, Irancy, Island, Joigny, Jouancy, Junay, Jussy, Lichères-près-Aigremont, Lignorelles, Ligny-le-Châtel, Lucy-sur-Cure, Maligny, Mélisey, Merry-Sec, Migé, Molay, Molosmes, Montholon (per la parte di territorio corrispondente agli ex comuni di Champvallon, Villiers-sur-Tholon, Volgré), Montigny-la-Resle, Mouffy, Moulins-en-Tonnerois, Nitry, Noyers, Ouanne, Paroy-sur-Tholon, Pasilly, Pierre-Perthuis, Poilly-sur-Serein, Pontigny, Préhy, Quenne, Roffey, Rouvray, Sacy, Saint-Bris-le-Vineux, Saint-Cyr-les-Colons, Saint-Père, Sainte-Pallaye, Sainte-Vertu, Sarry, Senan, Serrigny, Tharoiseau, Tissey, Tonnerre, Tronchoy, Val-de-Mercy, Vallan, Venouse, Venoy, Vermenton, Vézannes, Vézelay, Vézinnes, Villeneuve-Saint-Salves, Villy, Vincelles, Vincelottes, Viviers e Yrouerre.

Conformemente all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, la zona di prossimità immediata equivale a una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata di cui trattasi.

Riferimento elettronico (URL) alla pubblicazione del disciplinare

https://info.agriculture.gouv.fr/boagri/document_administratif-8014d4a0-f691-4399-b6d4-ca4ad830e24e