Settore vitivinicolo - Qualità promesse ed essenziali - Mancanza di qualità promesse ex art. 1497 c.c. - Aliud pro alio - Consegna di uva comune anziché uva IGP appassita su pianta - Declassamento e destinazione parziale alla distillazione - Decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c. - Documento di trasporto (DDT) - Disconoscimento della sottoscrizione ex art. 214 c.p.c. - Mancata istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. - Inutilizzabilità probatoria - Compravendita di prodotti vitivinicoli - Consegna di uva da vino sprovvista della qualificazione IGP e della caratteristica dell’appassimento su pianta (a fronte dell'accordo avente ad oggetto uve recanti tali specifiche qualità) non configurante un’ipotesi di aliud pro alio, bensì una fattispecie di mancanza delle qualità promesse o essenziali ai sensi dell’art. 1497 c.c..
SENTENZA
n. 1379/2026 pubbl. 29/09/2026
(Giudice: dott. Pierandrea Fulgenzi)
nella causa civile iscritta al n. 2229/2025 R.G.,
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Soggia e Andrea Greco
ATTRICE IN RIASSUNZIONE
E
Controparte_1 , in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore Controparte_2 , rappresentata e difesa dall’Avv. Marcello Di Summa
CONVENUTA IN RIASSUNZIONE
OGGETTO: aliud pro alio e differenza rispetto alla vendita di beni privi delle qualità promesse ex art. 1497 c.c. – decadenza e prescrizione dell’azione edilizia – disconoscimento della scrittura privata e rilevanza dell’istanza di verificazione al primo atto utile successivo al disconoscimento.
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 28.09.2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con comparsa di riassunzione, Parte_1 ha riassunto dinanzi al Tribunale di Brindisi la domanda riconvenzionale originariamente proposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1721/2023, emesso dal Giudice di Pace di Brindisi per il pagamento, in favore di Parte_2[...] , della somma di euro 7.572,00 a titolo di residuo prezzo della fornitura di uva relativa alla campagna vitivinicola 2021. La riassunzione è stata proposta dopo che il Giudice di Pace di Brindisi, con ordinanza del 25.06.2025, ha dichiarato la propria incompetenza per valore sulla domanda riconvenzionale, indicando come competente il Tribunale di Brindisi. Parte attrice in riassunzione ha dedotto che, a fine settembre 2021, le parti si sono accordate in Carosino per la vendita di kg 75.080 di uva nera da vino CP_3 , al prezzo di euro 90,00 al quintale, per complessivi euro 67.572,00. Ha sostenuto che la qualità IGP della merce è risultata dai sei documenti di trasporto prodotti sub doc. 3, così indicati nella comparsa di riassunzione: DDT n. 01/21 del 01.10.2021 per kg 19.620; DDT n. 02/21 del 01.10.2021 per kg 17.020; DDT n. 03/21 del 02.10.2021 per kg 10.500; DDT n. 04/21 del 02.10.2021 per kg 12.420; DDT n. 05/21 del 04.10.2021 per kg 6.240; DDT n. 06/21 del 04.10.2021 per kg 9.280, tutti recanti, secondo la prospettazione attorea, la descrizione “Uve nere da vino CP_3 appassite su pianta vendemmia 2021/2021. Prodotto Italia”. Parte_1 ha, quindi, sostenuto che, diversamente da quanto rappresentato da CP_1 , la fornitura ricevuta non è consistita in comune uva nera da vino, ma in uva nera da vino CP_3 appassita su pianta. Parte_1 ha, inoltre, allegato che tra la comune uva nera da vino e l’uva nera da vino CP_3 è esistita una rilevante differenza qualitativa e di prezzo; ha riferito che la comune uva nera da vino, nella vendemmia 2021, è stata quotata a un prezzo molto inferiore rispetto a quello corrisposto per la fornitura oggetto di causa. Su tali presupposti ha sostenuto di avere pagato un prezzo superiore rispetto alla qualità effettivamente ricevuta e ha chiesto la restituzione della somma di euro 30.000,00, ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia a titolo di riduzione del prezzo. La medesima parte ha poi esposto che, in data 24.02.2022, è stata sottoposta a verifica da parte dell’ Controparte_4 in relazione alla fornitura oggetto di causa; ha dedotto che da tale controllo sono emerse contestazioni relative alla resa uva/vino e che, a seguito del verbale di diffida n. 2022/1982, ha dovuto avviare in distilleria 5.522 litri di vino provenienti, secondo la propria prospettazione, dalle uve acquistate da CP_1 . Ha altresì riferito di avere contestato tali circostanze a CP_1 con note pec del 28.02.2023 e del 07.03.2023, lamentando anche il successivo “declassamento” del prodotto da uva passita IGP da vino a uva generica da vino.
Parte_1 ha concluso chiedendo la condanna di CP_1 al pagamento, in proprio favore, della somma di euro 30.000,00, ovvero di quella diversa ritenuta di giustizia anche in via equitativa, a titolo di somma indebitamente corrisposta o di riduzione del prezzo per la dedotta causale, anche quale aliud pro alio, con vittoria di spese e competenze di lite. Si è costituita Controparte_1 , contestando la ricostruzione avversaria. La convenuta ha dedotto di avere venduto a Parte_1 nella campagna vitivinicola 2021, uva nera da vino per complessivi kg 75.080, come risultante dalle ricevute di pesatura, dai buoni di consegna e dalle fatture emesse.
Ha esposto che Parte_1 ha versato acconti per complessivi euro 60.000,00 e che è rimasto insoluto il saldo di euro 7.572,00, per il quale CP_1 ha agito in via monitoria dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi. CP_1 ha disconosciuto formalmente i sei documenti di trasporto prodotti da Parte_1 , sostenendo che non sono mai stati redatti né emessi dalla cooperativa e che le sottoscrizioni apposte sugli stessi non sono riferibili al proprio legale rappresentante né ad altri soggetti riconducibili alla società. Ha pertanto contestato l’utilizzabilità di tali documenti e ha dedotto che le altre risultanze documentali, tra cui i buoni di consegna, le fatture e la dichiarazione vitivinicola, non hanno riportato alcuna indicazione di uva IGP. Quanto alle ulteriori circostanze fattuali, CP_1 ha negato che la fornitura abbia avuto ad oggetto uva IGP, ha contestato che l’avvio in distilleria del vino sia causalmente collegato alla propria condotta e ha sostenuto che le scelte di vinificazione, commercializzazione o impiego del prodotto sono rimaste estranee al contratto di compravendita intercorso tra le parti. Ha altresì contestato l’esistenza e la quantificazione dei danni patrimoniali e non patrimoniali allegati da Parte_1 . CP_1 ha concluso chiedendo, in via preliminare, la dichiarazione di inutilizzabilità dei sei documenti di trasporto disconosciuti; nel merito, in via principale, l’accertamento della decadenza e della prescrizione delle domande avversarie e, in via subordinata, il rigetto integrale delle domande di Parte_1 perché infondate in fatto e non provate, con condanna della controparte alle spese di lite. Con ordinanza del 26.06.2026, depositata il 29.06.2026, il Tribunale, sciogliendo la riserva assunta, ha rilevato il disconoscimento dei sei documenti di trasporto, ha preso atto della mancata proposizione di un’istanza di verificazione da parte dell’attrice in riassunzione e ha ritenuto la causa matura per la decisione sulle questioni preliminari e di merito emergenti dagli atti, anche con riferimento alla qualificazione della fattispecie e all’eventuale applicazione dei termini di cui agli artt. 1495 e 1497 c.c. Per tali ragioni ha rinviato la causa all’udienza del 28.09.2026 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ai sensi dell’art. 281-sexies c.p.c.
All’udienza del 28.09.2026 le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale di udienza. La causa è stata quindi discussa oralmente e, all’esito della camera di consiglio, è stata emessa sentenza a verbale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata, pertanto non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione, sollevata dalla convenuta [...] CP_5 , di inutilizzabilità dei sei documenti di trasporto prodotti da parte attrice, poiché da tale questione discende il perimetro del materiale probatorio valutabile ai fini della decisione.
Risulta, infatti, dagli atti che Controparte_5 [...] ha formalmente disconosciuto, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., i già menzionati documenti, contestando in modo espresso la riferibilità alla cooperativa delle sottoscrizioni apposte alla voce “firma del concedente” e deducendone la natura apocrifa, dichiarando espressamente che: “disconosce... che in nessuno di detti sei documenti di trasporto è riportata la propria scrittura e la propria sottoscrizione”. Tale disconoscimento investe specificamente le firme apposte sui sei DDT, ed è stato operato tempestivamente nella comparsa di costituzione e risposta.
Trattasi di un disconoscimento che presenta tutti i requisiti richiesti dall'art. 214 c.p.c., ossia, oggetto specifico: vengono disconosciuti tutti e sei i documenti di trasporto singolarmente identificati (nn. 01/21 – 06/21); contenuto preciso: si disconosce la firma apposta alla voce "firma del concedente", che è l'unico elemento scrittorio rilevante ai fini della provenienza del documento dalla parte convenuta; modalità formale: la negazione è espressa con formula inequivoca nel contesto della comparsa di risposta. Il disconoscimento, pertanto, è stato formulato tempestivamente e ribadito nel corso del giudizio, con indicazione specifica dei documenti cui esso si riferiva e dell’elemento grafico contestato, ossia la sottoscrizione attribuita alla parte convenuta.
Non merita, quindi, adesione la tesi attorea secondo cui il disconoscimento sarebbe generico o assertivo, giacché, secondo il dato normativo, è sufficiente che la parte contro la quale la scrittura privata è prodotta neghi formalmente la propria scrittura o la propria sottoscrizione, senza che siano richieste formule sacramentali o un’analitica spiegazione tecnica delle ragioni del diniego. Nel caso di specie, la contestazione investe in modo puntuale la provenienza soggettiva delle firme apposte sui DDT e soddisfa quindi il requisito di specificità richiesto dall’art. 214 c.p.c. A fronte di tale disconoscimento, incombeva su Parte_1 , ove avesse inteso avvalersi di quei documenti, l’onere di proporre istanza di verificazione ai sensi dell’art. 216 c.p.c., producendo o indicando le scritture di comparazione e i mezzi di prova ritenuti utili.
Dalla disamina degli atti, come già rilevato nell’ordinanza istruttoria del 26 giugno 2026, non risulta tuttavia proposta alcuna istanza di verificazione, né risulta formulata una richiesta inequivoca idonea ad attivare il relativo subprocedimento.
Ne discende che i documenti disconosciuti non possono essere utilizzati ai fini della decisione, neppure come meri elementi indiziari, essendo costante l’orientamento per cui la scrittura privata ritualmente disconosciuta, in mancanza di verificazione, rimane priva di qualunque rilevanza probatoria. Tale conclusione comporta, sul piano concreto, che non può ritenersi provata per il tramite dei DDT la specifica descrizione della merce ivi riportata, e cioè la dicitura “Uve nere da vino CP_3 appassite su pianta vendemmia 2021/2022”, né possono trovare ingresso prove testimoniali dirette a surrogare la mancata verificazione o a dimostrare circostanze strettamente dipendenti dal contenuto dei documenti stessi, come già evidenziato dal giudice istruttore. Resta allora da esaminare l’eccezione di decadenza e prescrizione ex art. 1495 c.c., che, ad avviso dello scrivente, si appalesa logicamente e giuridicamente prioritaria rispetto all’approfondimento del merito. La prospettazione attorea muove dal presupposto che la fattispecie integri un’ipotesi di aliud pro alio, così da sottrarsi ai termini brevi propri della garanzia per vizi; tale qualificazione, tuttavia, non può essere condivisa.
Dalle stesse allegazioni di parte attrice emerge che il bene consegnato consisteva comunque in uva nera da vino, mentre la contestazione ha ad oggetto la mancata corrispondenza alla qualità promessa, e segnatamente alla qualificazione IGP e all’appassimento su pianta.
Si verte, dunque, non già in una fattispecie di bene appartenente a un genere del tutto diverso da quello pattuito, bensì in un’ipotesi di difetto qualitativo o di mancanza di qualità promesse, disciplinata dall’art. 1497 c.c., il quale espressamente assoggetta il relativo rimedio alla decadenza e alla prescrizione stabilite dall’art. 1495 c.c. La giurisprudenza di legittimità, del resto, distingue costantemente il vizio redibitorio e la mancanza di qualità promesse dalla consegna di aliud pro alio, ravvisabile solo quando la cosa appartenga a un genere del tutto diverso o sia radicalmente inidonea alla funzione economico-sociale perseguita dalle parti (Cass. Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 33623 del 22/12/2025, nonché Cass. Sez. Seconda Civile, Sentenza n. 16051 del 28/07/2020). In termini del tutto pertinenti alla vicenda in esame si è espressa proprio la sentenza della Corte di cassazione del 18 maggio 2011, n. 10917, pronunciata in una controversia originata dal Tribunale di Brindisi e relativa a una fornitura di mosto poi risultato viziato, nella quale è stato ribadito che l’aliud pro alio ricorre soltanto quando il bene sia completamente diverso da quello pattuito e funzionalmente del tutto inidoneo alla destinazione propria della res venduta, mentre, ove il bene sia stato utilizzato e commercializzato, trova applicazione la disciplina speciale della garanzia per vizi, con i relativi termini decadenziali e prescrizionali.
Orbene, nel caso di specie, l’assunto della radicale diversità del bene è ulteriormente smentito dalla circostanza, allegata dalla stessa attrice, che il prodotto fu comunque vinificato e che solo una parte del vino ottenuto, pari a 5.522 litri, fu successivamente avviata in distilleria a seguito dell’intervento dell’ Controparte_4 Ciò conferma che non si era in presenza di una res ontologicamente diversa, ma, al più, di un bene asseritamente privo delle qualità promesse o essenziali. Una volta ricondotta la fattispecie nell’alveo dell’art. 1497 c.c., opera integralmente la disciplina dell’art. 1495 c.c., secondo cui il compratore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi al venditore entro otto giorni dalla scoperta, mentre l’azione si prescrive in ogni caso in un anno dalla consegna. Le consegne, per stessa prospettazione delle parti, furono eseguite tra il 1° e il 4 ottobre 2021.
La prima contestazione formale documentata da Parte_1 è costituita dalla PEC del 28 febbraio 2023, e quindi certamente oltre il termine annuale di prescrizione decorrente dalla consegna. Sotto tale profilo l’eccezione della convenuta è manifestamente fondata, poiché il termine di un anno previsto dall’art. 1495 c.c. decorre oggettivamente dalla consegna del bene e non dalla scoperta del vizio. Anche a voler ritenere, in ipotesi più favorevole all’attrice, che il difetto fosse occulto e che la scoperta sia avvenuta soltanto all’esito dell’accertamento ispettivo del 24 febbraio 2022, resterebbe comunque insuperato il dato della maturata prescrizione annuale entro il 4 ottobre 2022, ben prima della contestazione stragiudiziale del febbraio 2023. Inoltre, il precedente di legittimità del 2011, sopra richiamato, è univoco nel ritenere che l’onere della tempestiva denuncia condiziona non solo le azioni edilizie tipiche, ma anche la domanda di risarcimento del danno fondata sui vizi della cosa venduta, e che il decorso del termine annuale dalla consegna preclude l’azione di garanzia. In termini conformi, la giurisprudenza successiva ha ribadito che anche quando il compratore domanda il solo risarcimento del danno, previa deduzione dell’inadempimento del venditore sotto il profilo dei vizi o della mancanza di qualità, si fa pur sempre valere la garanzia disciplinata dagli artt. 1490 e ss. c.c., con conseguente applicazione dei termini di cui all’art. 1495 c.c. (Cass. Sez. Seconda Civile, Ordinanza n. 28276 del 04/11/2019).
Né può condurre a diversa conclusione l’assunto di parte attrice secondo cui la denuncia sarebbe stata superflua per effetto del riconoscimento o dell’occultamento del vizio da parte della venditrice. L’art. 1495 c.c. esonera il compratore dall’onere della denuncia soltanto se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del vizio o lo ha occultato. Tuttavia, dagli atti non emerge alcun comportamento della convenuta che integri, nei confronti dell’acquirente, un riconoscimento univoco della difformità della merce. Il richiamato declassamento nella Dichiarazione di produzione – Quadro F del 13 novembre 2021 costituisce, per quanto risulta, un adempimento o una risultanza amministrativa interna al circuito dichiarativo vitivinicolo e non equivale, di per sé, a una manifestazione di volontà o di scienza rivolta a [...] Parte_1 , idonea a integrare il riconoscimento del vizio nel senso richiesto dall’art. 1495, comma 2, c.c. Parimenti, non risulta provato un occultamento doloso del vizio da parte di CP_1 , mancando allegazioni e prove di specifiche condotte artificiose o fraudolente dirette a impedire la scoperta della difformità.
Neppure la comunicazione WhatsApp del 6 marzo 2022, con la quale sarebbe stato trasmesso il verbale di contestazione, consente di ravvisare un riconoscimento del vizio, trattandosi al più della trasmissione di un documento formato da terzi. Sotto altro concorrente profilo, deve osservarsi che la stessa prospettazione attorea colloca la conoscenza del declassamento amministrativo già nel novembre 2021, o comunque rende quella circostanza conoscibile ben prima dell’accertamento del febbraio 2022.
Anche per tale via, dunque, difetterebbe la prova, che grava sul compratore, della tempestività della denuncia entro otto giorni dalla scoperta del vizio. Invero, l’onere di dimostrare non solo l’esistenza del vizio, ma anche l’avvenuta denuncia nel termine di legge, incombe sull’acquirente che intenda avvalersi della garanzia. Nel caso in esame, a fronte dell’eccezione di decadenza sollevata dalla convenuta, Parte_1 non ha fornito prova idonea di una contestazione tempestiva né ha allegato una precisa comunicazione intervenuta entro il ristretto termine di otto giorni dalla scoperta, limitandosi a richiamare atti e circostanze che, quand’anche valorizzati, non superano comunque il decisivo limite della prescrizione annuale già maturata.
La fondatezza dell’eccezione di decadenza e prescrizione assorbe ogni ulteriore questione di merito relativa alla effettiva qualità della merce, alla differenza di valore tra uva IGP e uva comune, al danno asseritamente subito per l’avvio in distilleria del prodotto vinificato e alle ulteriori richieste istruttorie formulate da parte attrice.
Anche le domande risarcitorie proposte in via riconvenzionale restano travolte dal medesimo regime decadenziale e prescrizionale, non potendo essere sottratte alla disciplina speciale della compravendita mediante la mera prospettazione di un inadempimento contrattuale o di una generica richiesta di danni. Ne consegue che, esclusa l’utilizzabilità dei DDT per mancata verificazione a seguito del rituale disconoscimento ex art. 214 c.p.c., e ricondotta la vicenda alla disciplina della vendita di bene viziato o privo delle qualità promesse, deve ritenersi che Parte_1 sia decaduta dalla garanzia e che l’azione sia comunque prescritta ai sensi dell’art. 1495 c.c. Per tali ragioni, le domande riconvenzionali e le eccezioni sostanziali spiegate da Parte_1 in funzione paralizzante del credito azionato da CP_1 non possono trovare accoglimento, dovendo essere respinte per intervenuta decadenza e prescrizione, con assorbimento delle ulteriori questioni istruttorie e di merito. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., e sono pertanto poste a carico di parte attrice in riassunzione.
La liquidazione va effettuata secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento delle controversie di valore corrispondente a quello indicato dalla stessa parte attrice, ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, tenuto conto dell’attività difensiva effettivamente svolta e della natura delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2229/2025 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e istanza disattesa o assorbita,
1. dichiara Parte_1 decaduta dalla garanzia e comunque prescritta l’azione proposta nei confronti di Controparte_1[...] e, per l’effetto, rigetta le relative domande;
2. condanna Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di Controparte_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite, che liquida in euro 7.616,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell’Avv. Marcello Di Summa, dichiaratosi antistatario.
Si Comunichi
Brindisi, 28 settembre 2026.
Il Giudice
Pierandrea Fulgenzi