Organo: Tribunale
Categoria: Nessuna
Tipo documento: Ordinanza Tribunale
Data provvedimento: 21-09-2026
Tipo gazzetta: Nessuna

Settore vitivinicolo - Affitto di fondi rustici e azienda agricola - Servizi aziendali di vinificazione, imbottigliamento, stoccaggio uve e utilizzo macchinari e maestranze della concedente - Contratti agrari - Abuso di dipendenza economica - Insussistenza dell'abuso - Libera scelta strategica e logistica dell'affittuaria - Assenza di coazione o squilibrio contrattuale originario - Requisito dell'assenza di alternative sul mercato - Vendemmia imminente - Richiesta di utilizzo di locali e cantine altrui - Indagine di mercato limitata ad un ristretto numero di aziende vinicole della zona - Insufficienza della prova - Imminenza della vendemmia e rischio di perdita del prodotto.


 

ORDINANZA 

pubbl. 21/09/2026

(Giudice: dott.ssa Stefania Grasselli)


 

Nel procedimento cautelare iscritto al n. r.g. 7074/2026 promosso da 

Parte_1    

RICORRENTE 

contro 

Controparte_1  

RESISTENTE 

CP_2  

INTERVENUTO 

avente ad oggetto: Provvedimenti d’urgenza ex art. 700 c.p.c. - Sez. Spec. Impresa  



 

Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 700 c.p.c. e 9 della legge n. 192 del 1998, l’ Parte_1 (d’ora in poi “ Parte_1 ), in persona della titolare Parte_2 , premesso che i rapporti contrattuali intercorrenti con la Parte_3 (d’ora innanzi solo “ CP_1 ) sono disciplinati da una serie di contratti di affitto d’azienda succedutisi nel tempo, ha chiesto che fosse ordinato alla resistente di cessare le condotte asseritamente poste in essere al fine di ostacolare la coltivazione e la lavorazione dei vigneti concessi in affitto alla ricorrente. 

A sostegno della domanda cautelare, Parte_1 ha ravvisato il fumus boni iuris nella dedotta sussistenza di una situazione di abuso di dipendenza economica, nonché nell’inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla resistente, e il periculum in mora nel rischio di paralisi dell’intero ciclo produttivo vitivinicolo, avuto riguardo all’imminenza della vendemmia. Ha pertanto chiesto l’adozione della misura inibitoria inaudita altera parte.  

In particolare, Parte_1 ha rilevato che:  

- tra le parti intercorre un rapporto contrattuale di affitto ultraventennale; 

- tale rapporto avrebbe sempre contemplato, in favore di Parte_1  l’uso delle macchine e delle attrezzature necessarie per la lavorazione delle vigne e per la conservazione dei prodotti; 

- un simile assetto negoziale avrebbe determinato una situazione di genetica e strutturale dipendenza dell’attività produttiva di Parte_1 dalla cantina della CP_1  nonché dalle relative maestranze, attrezzature e 

aziendale; 

- l’avv. CP_2 , nella qualità di co-amministratore congiunto della CP_1  starebbe oggi abusando di tale situazione di dipendenza mediante condotte che la ricorrente assume essere finalizzate esclusivamente a paralizzare e danneggiare la propria attività produttiva; 

- tali condotte sarebbero ravvisabili nelle diffide indirizzate da CP_2[...]  ai dipendenti della CP_1 affinché si astenessero dal lavorare i prodotti di Parte_1  nonché nell’aver di fatto impedito alla ricorrente di avvalersi persino di maestranze autonomamente assunte per la lavorazione dei propri prodotti custoditi all’interno della cantina della resistente;  

- questo configurerebbe, secondo la prospettazione della ricorrente, un’ipotesi di abuso di dipendenza economica di cui all’art. 9 della L. 192 del 1998, in ragione della pretesa insostituibilità tecnica e organizzativa dei servizi resi dalla cantina della CP_1 e dell’asserita assenza di altre strutture idonee alla lavorazione e alla conservazione dei prodotti di Controparte_3  

- la condotta dell’ Controparte_1 costituirebbe non solo un grave inadempimento della clausola del contratto di affitto che ricomprende «l’uso delle macchine e delle attrezzature necessarie per la lavorazione dei campi e per la conservazione dei prodotti» ma anche una violazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 198/2021, qualificate come norme imperative dall’art. 1, comma 4, e poste a tutela dell’imprenditore agricolo quale parte debole del rapporto contrattuale contro le pratiche commerciali sleali. 

In ordine al periculum in mora, la ricorrente ha dedotto che la continuità della propria attività imprenditoriale dipende dall’ordinario svolgimento del ciclo produttivo vitivinicolo, ritenuto inscindibilmente connesso all’organizzazione aziendale della resistente, e che la prosecuzione delle condotte denunciate determinerebbe un pregiudizio grave e irreparabile, idoneo a compromettere la continuità aziendale, la clientela, i rapporti commerciali, l’avviamento e il valore del marchio Controparte_3 . 

Ritenuto di dover integrare il contraddittorio, anche in relazione alla richiesta di parte ricorrente di nominare un curatore speciale per la CP_1  questo Giudice ha fissato udienza il 7 luglio 2026. 

Si è costituita la Parte_3 in persona del consigliere di amministrazione CP_2 , eccependo, in via pregiudiziale, l’incompetenza del Tribunale di Firenze, nonché l’inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per difetto del requisito della residualità, per indeterminatezza del petitum cautelare, per omessa indicazione del giudizio di merito e, comunque, per avere la ricorrente richiesto una misura avente carattere sostanzialmente anticipatorio dell’esito del giudizio a cognizione piena. 

Nel merito, la resistente ha contestato la sussistenza di una situazione di dipendenza economica della ricorrente nei confronti della società, negando, conseguentemente, la configurabilità di un relativo abuso. Ha inoltre contestato la sussistenza del periculum in mora, sostenendo che la ricorrente sarebbe tuttora in grado di svolgere regolarmente le attività oggetto della richiesta tutela cautelare. 

Ritenuta pregiudiziale la necessità di provvedere sulla richiesta formulata ai sensi degli artt. 78 ss. c.p.c., questo Giudice ha nominato quale curatore speciale della CP_1 l’avv. Pietro Chelazzi, rinviando l’udienza al 16 settembre 2026. 

Con atto depositato in data 23 luglio 2026, la ricorrente ha rinnovato l’istanza volta all’adozione della richiesta misura cautelare inibitoria ovvero, in subordine, all’anticipazione dell’udienza, deducendo la sopravvenienza di nuovi elementi di fatto. 

Con provvedimento del 27.07.2026, per le ragioni ivi indicate e alle quali si rinvia, questo Giudice ha rigettato l’istanza, confermando la data dell’udienza già fissata. 

Si è quindi costituita la società per il tramite del nominato curatore speciale il quale, dopo aver preso posizione sulle questioni preliminari sollevate dalla precedente costituzione della CP_1  nel merito non ha ravvisato la sussistenza dei presupposti né dell’abuso di dipendenza economica, né della violazione degli obblighi contrattuali e dei canoni di buona fede e correttezza, né del verificarsi di pratiche commerciali sleali di cui al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198. 

Con comparsa di intervento volontario adesivo dipendente, l’avv. CP_2[...]  in proprio, in qualità di persona fisica direttamente interessata dagli addebiti e dalle domande formulate da parte ricorrente, è intervenuto nel procedimento aderendo alle conclusioni rassegnate dal curatore speciale e, per l’effetto, chiedendo il rigetto del ricorso. 

All’udienza del 16 settembre 2026, sentite le parti, il Giudice si è riservato per la decisione. 



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1. Questioni pregiudiziali Prima di procedere all’esame nel merito della domanda cautelare, occorre esaminare le questioni pregiudiziali sollevate dalla CP_1 originariamente costituitasi per il tramite del co-amministratore CP_2.

In primo luogo, l’eccezione di incompetenza funzionale e territoriale della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Firenze sollevata da parte resistente non risulta fondata e deve essere, pertanto, rigettata.

Partendo dal consolidato principio della prospettazione della domanda, in base al quale la competenza deve essere determinata con riferimento al contenuto della domanda giudiziale, avuto riguardo al petitum e alla causa petendi dedotti dall’attore/ricorrente, prescindendo dalla fondatezza delle allegazioni e dalle contestazioni del convenuto/resistente, salvo il caso in cui la prospettazione risulti manifestamente artificiosa o pretestuosa (cfr. Cass., sez. VI, 22 ottobre 2015, n. 21547), da un lato, la domanda proposta dalla ricorrente trova il proprio fondamento nella dedotta sussistenza di una situazione di abuso di dipendenza economica, materia espressamente devoluta alla cognizione delle sezioni specializzate in materia di impresa così come disposto dall’art. 9, comma 3, l. n. 192/1998. La disposizione è stata, da ultimo, oggetto di scrutinio da parte della Corte costituzionale, che, con la sentenza n. 75 del 2026, ha confermato l’attribuzione alle sezioni specializzate delle azioni civili esperibili in materia di abuso di dipendenza economica. La Corte ha, in particolare, ritenuto che le sezioni specializzare siano “maggiormente attrezzate per affrontare e risolvere questioni che, nell’ambito di un rapporto contrattuale tra imprese, presuppongono una «analisi del fenomeno economico» della dipendenza, sul quale possono innestarsi le condotte abusive vietate dalla legge”.

Dall’altro lato, la domanda di parte ricorrente si appunta sulla violazione degli obblighi contrattuali scaturenti dai numerosi contratti d’affitto che negli anni sarebbero intercorsi tra le parti. Sotto tale profilo, la necessità di esaminare anche obblighi e vicende di natura contrattuale non determina lo spostamento della controversia al di fuori dell’ambito di cognizione della Sezione specializzata Imprese, posto che, nella prospettazione complessiva della ricorrente, tali profili non sono dedotti quali autonome e distinte ragioni di tutela, ma quali elementi attraverso cui la ricorrente assume si realizzi e si manifesti la situazione di dipendenza economica, risultando perciò strettamente connessi ex art. 3, comma 3, d.lgs. n. 168/2003 all’accertamento della fattispecie di abuso di dipendenza economica. Parimenti infondata è l’eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. per difetto di residualità.

Nel caso di specie, infatti, non risultano individuabili strumenti cautelari tipici idonei a conseguire la specifica tutela richiesta dalla ricorrente, la quale, come più volte evidenziato nei propri scritti difensivi, è diretta a consentire alle maestranze della resistente di continuare a prestare la propria attività lavorativa anche in favore dell Parte_1 così da garantire la prosecuzione delle attività necessarie alla produzione del vino. Non appaiono, in particolare, pertinenti gli strumenti cautelari richiamati dalla resistente.

Quanto al sequestro giudiziario di cui all’art. 670 c.p.c., tale misura è funzionale alla conservazione e alla custodia di beni o universalità di beni controversi e non appare pertanto idonea a soddisfare l’esigenza cautelare dedotta nel presente procedimento, che non attiene solo al recupero o alla conservazione dei prodotti presenti presso la cantina ma, soprattutto, all’utilizzo delle maestranze della CP_1 Parimenti non appare conferente il ricorso alla denuncia di danno temuto di cui all’art. 1172 c.c., trattandosi di rimedio volto a prevenire il pericolo di un danno grave e prossimo derivante da una cosa o da una determinata attività, e non già a ottenere la specifica inibitoria richiesta dalla ricorrente, diretta a consentire la prosecuzione dell’attività produttiva mediante l’utilizzo della manodopera della resistente. Priva di sostegno è anche la misura del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c., giacché il diritto fatto valere dalla ricorrente non è di tipo risarcitorio. Ne consegue che, avuto riguardo alla concreta natura della tutela invocata e all’assenza di altro rimedio cautelare tipico idoneo a soddisfare la medesima esigenza, deve ritenersi integrato il requisito della residualità richiesto dall’art. 700 c.p.c.

Quanto, poi, alla dedotta indeterminatezza del petitum cautelare, l’eccezione non merita accoglimento. Le richieste formulate da parte ricorrente, infatti, risultano sufficientemente individuate nel loro contenuto e consentono di comprendere con adeguata precisione la condotta della resistente della quale viene chiesta la cessazione. In particolare, la tutela invocata è diretta a ottenere un provvedimento inibitorio volto a impedire le condotte asseritamente poste in essere dalla resistente che ostacolerebbero lo svolgimento, da parte della ricorrente, delle attività necessarie alla lavorazione e alla trasformazione dei propri prodotti vitivinicoli, anche mediante l’impiego delle maestranze e delle strutture della CP_1  Il petitum cautelare deve, pertanto, ritenersi sufficientemente determinato o comunque determinabile alla luce delle allegazioni contenute nel ricorso e della documentazione prodotta. Non può, infine, essere condivisa l’eccezione di inammissibilità fondata sulla mancata indicazione del giudizio di merito che la ricorrente intenderebbe instaurare. La natura anticipatoria della tutela cautelare richiesta - di per sé pienamente ammissibile - comporta, infatti, un’attenuazione del vincolo di strumentalità che lega il procedimento cautelare a quello di merito, con conseguente attenuazione dell’esigenza che la parte ricorrente debba necessariamente precisare, già in questa sede, le modalità e il contenuto del successivo giudizio di cognizione il quale, peraltro, potrebbe essere promosso anche ad iniziativa della parte destinataria del provvedimento cautelare.

2. Il fumus boni iuris Una volta esaminate e superate le questioni preliminari, la concessione della tutela cautelare richiesta presuppone la verifica positiva della sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nel caso di specie, tale verifica conduce, anzitutto, a escludere la sussistenza del fumus boni iuris.

La ricorrente fonda la propria pretesa sulla circostanza che la organizzazione produttiva di Parte_1 si sarebbe, nel corso degli anni, strutturata mediante il costante utilizzo della cantina, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature della CP_1  nonché delle relative maestranze, sino a determinare, secondo la prospettazione della ricorrente, una situazione di sostanziale soggezione, tale da comprometterne l’autonomia imprenditoriale. Tale ricostruzione non appare, tuttavia, sufficiente a integrare la fattispecie di cui all’art. 9 l. n. 192/1998.

La mera dipendenza dall’altrui struttura produttiva e organizzativa non coincide, infatti, con la dipendenza economica rilevante ai fini della norma, occorrendo allegare e dimostrare una situazione di eccessivo squilibrio di diritti e obblighi e il successivo abuso della posizione di forza. Non risultano, nel caso di specie, integrati gli elementi costitutivi della dedotta situazione di dipendenza economica. Non è infatti ravvisabile quell’eccessivo squilibrio di diritti e obblighi che costituisce il presupposto della fattispecie, né una concreta condizione di debolezza negoziale della ricorrente, posto che l’utilizzo delle strutture e dei servizi della CP_1 si è realizzato nell’ambito di rapporti contrattuali liberamente instaurati e rinnovati nel tempo. Il primo contratto di affitto agrario risale al 15 giugno 2000; a questo primo negozio sono seguiti, nell’arco di oltre vent’anni, altri 5 contratti di affitto del medesimo tenore. Un simile assetto, lungi dal denotare, di per sé, una condizione di soggezione, ha consentito alla ricorrente di avvalersi di strutture, impianti e macchinari senza sostenerne direttamente i costi, concorrendo così allo sviluppo della propria attività produttiva.

La situazione dedotta appare, piuttosto, riconducibile alla protratta scelta della ricorrente di organizzare parte della propria attività mediante il ricorso alle strutture e ai servizi della CP_1 Assume, inoltre, rilievo la circostanza che tale assetto organizzativo si sia protratto per un periodo di circa ventisei anni, nonostante le difficoltà nei rapporti tra i fratelli fossero già emerse anteriormente alla sottoscrizione dell’accordo quadro del 2019. La ricorrente ha, pertanto, avuto per un lungo arco temporale la possibilità di modificare il proprio modello organizzativo, progressivamente dotandosi di una struttura produttiva autonoma e riducendo la propria dipendenza dall’organizzazione della resistente.

Non risulta, per contro, che la CP_1 abbia mai impedito o reso concretamente impossibile tale processo di autonomizzazione. Per tutta la durata dei rapporti, infatti, la ricorrente ha potuto godere dei beni e delle prestazioni oggetto dei contratti, senza che sia stato individuato uno specifico diritto contrattuale di cui la resistente abbia impedito o limitato l’esercizio. In altri termini, la scelta della ricorrente di mantenere nel tempo un assetto fondato sull’utilizzo delle strutture, degli impianti e dei servizi della resistente non appare riconducibile a una condizione di soggezione necessariamente imposta da quest’ultima, quanto piuttosto a un modello organizzativo che la ricorrente ha volontariamente mantenuto nel corso degli anni. Non risulta quindi configurata né la fattispecie dell’imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, atteso che anzi la ricorrente ne richiede il ripristino, né quella della interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, giacché dal materiale prodotto in atti, nonché dalle stesse produzioni fotografiche della ricorrente, risulta come l’accesso alla cantina e l’utilizzo di macchinari e le altre attrezzature non abbiano subito soluzione di continuità e siano tutt’ora possibili.

Quanto al requisito dell’assenza di alternative soddisfacenti reperibili sul mercato, la ricorrente non ha fornito elementi sufficienti a dimostrare l’impossibilità di rinvenire altrove le prestazioni necessarie. Del resto, il riscontro negativo ottenuto da un numero estremamente limitato di imprese si risolve in un’indagine episodica, non idonea a comprovare l’effettiva assenza di alternative. Né risulta che la ricorrente abbia previamente interpellato la CP_1 in ordine alla disponibilità delle maestranze al fine di verificare la possibilità di instaurare un rapporto negoziale avente ad oggetto l’impiego dei lavoratori. La mancata effettuazione di tale verifica rende, dunque, non adeguatamente dimostrata l’effettiva assenza di alternative soddisfacenti reperibili sul mercato.

Ancora, anche a voler ritenere sussistente una situazione di dipendenza economica, che, come chiarito, difetta, manca comunque la condotta abusiva. La cessazione della disponibilità delle maestranze della CP_1 (di cui si dirà anche infra) resa definitiva con diffida del 12.02.2026, non integra, infatti, l’interruzione arbitraria di una prestazione contrattualmente dovuta, non risultando tale attività compresa tra le obbligazioni assunte dalla resistente.

Pur volendo far riferimento al contratto quadro del 2019, sulla scorta del quale le parti hanno poi sottoscritto il nuovo negozio d’affitto d’azienda del 2020, l’art. 14 prevede quanto segue: Nell’accordo quadro, quindi, le parti si sono limitate a prevedere l’imputazione dei costi tra i soggetti ivi coinvolti, ossia la società CP_1 da un lato e Controparte_4  CP_2  e Parte_2  dall’altra, per la coltivazione dei rispettivi vigneti nel tempo necessario alla vendita o divisione della società, senza con ciò pattuire o, tanto meno, garantire, alcun utilizzo delle maestranze della CP_1 a Parte_1 Anzi, nel successivo contratto d’affitto del 2020 è riproposta la frase che si trova in ogni precedente contratto, nella quale non vi è cenno alcuno all’impiego dei lavoratori: La circostanza che, nel corso degli anni, a Parte_1 sia stato permesso di usufruire della manodopera della CP_1 per coltivare i propri terreni non può comportare che l’interruzione di tale prassi possa essere automaticamente qualificata come inadempimento contrattuale o violazione dei canoni di buona fede.

Conseguentemente infondata è la dedotta violazione degli obblighi contrattuali, dei canoni di buona fede e correttezza e della disciplina in materia di pratiche commerciali sleali di cui al d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, posto che, come detto, i contratti intercorsi tra le parti non prevedono, né fanno comunque riferimento, alla messa a disposizione della ricorrente deli lavoratori della CP_1  La disponibilità delle maestranze costituisce una prestazione distinta e autonoma rispetto a quelle dedotte nei rapporti contrattuali, sicché il suo venir meno non può essere qualificato quale inadempimento di obblighi negoziali o quale violazione dei doveri di buona fede e correttezza.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 5, lett. f), d.lgs. n. 198/2021, la ricorrente assume che, con la diffida del 12.02.2026, la resistente avrebbe subordinato la continuità delle prestazioni rese in suo favore, comprese quelle relative alle maestranze e ai servizi di cantina, al perfezionamento delle operazioni di scissione previste dalla scrittura privata del 2024, introducendo così una condizione priva di connessione con i rapporti di affitto agrario e i servizi di coltivazione dei vigneti e di conservazione dei prodotti. Anche tale prospettazione deve essere respinta stante l’effettivo contenuto dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, nei quali, come detto, non risulta ricompresa la messa a disposizione delle maestranze della resistente. Alla luce di quanto esposto, dunque, si ritengono non sussistenti i presupposti per il riconoscimento del fumus boni iris.

3. Il periculum in mora Nonostante l’infondatezza del fumus bonis iuris abbia carattere assorbente in ordine al rigetto del ricorso, occorre evidenziare come non sussista neanche il requisito del periculum in mora. In particolare, in ordine a tale aspetto, la ricorrente prospetta, da un lato, il rischio di compromissione della continuità aziendale e, dall’altro, l’imminenza della vendemmia 2026. Con riferimento al primo profilo, il pregiudizio allegato non risulta adeguatamente provato.

La ricorrente assume che la propria attività dipenda dalla continuità dell’intero ciclo produttivo, dalla coltivazione dei vigneti alla lavorazione, conservazione e affinamento del vino, e che il venir meno della disponibilità dei lavoratori della CP_1 ne determinerebbe la sostanziale paralisi.

Tuttavia, risulta che la ricorrente continui ad avere accesso alla cantina e ai macchinari e alle attrezzature della resistente, mentre i propri prodotti sono tuttora conservati nei relativi vasi vinari e nelle botti. Non emerge, pertanto, un’interruzione dell’attività produttiva, ma il venir meno di una modalità organizzativa fondata sull’utilizzo delle maestranze della CP_1 che, come si ribadisce, non è mai stato oggetto di contratti intercorsi tra le parti. Né è stato dimostrato che tali attività possano essere svolte esclusivamente dal personale della resistente o che la ricorrente non possa reperire diversamente le professionalità necessarie. La mera circostanza che, in precedenza, il ciclo produttivo fosse affidato alla manodopera della CP_1 non consente di ritenere provata l’impossibilità di proseguire l’attività con un diverso assetto organizzativo. Quanto, infine, all’imminente vendemmia 2026, non risulta provato che la ricorrente sia nell’impossibilità di procedervi. Le operazioni, che come confermato in sede di udienza, devono ancora avere luogo, non essendo le uve pronte, potranno essere eseguite mediante il reperimento di personale proprio, anche attraverso agenzie interinali o altri operatori del settore; mentre la lavorazione delle uve potrà continuare a essere effettuata, secondo l’assetto contrattuale in essere, mediante l’utilizzo dei macchinari e delle strutture della resistente, ferma restando la necessità per la ricorrente di procurarsi autonomamente le maestranze necessarie per l’utilizzo e la conduzione degli stessi.

4. Le spese di lite Il rigetto della domanda, in applicazione del principio della soccombenza, comporta che la ricorrente deve essere condannata a rimborsare alla resistente le spese di lite, spese che vengono liquidate per come indicato in dispositivo, tenuto conto dell’attività svolta e del valore della causa, sulla base dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.

Il compenso del curatore speciale deve essere liquidato e pagato direttamente dalla società a cui favore è stato nominato.

Le spese dell’intervenuto rimangono a carico dello stesso. 



P.Q.M. 



Il Tribunale di Firenze, sezione imprese, in persona del giudice dott.ssa Stefania Grasselli, rigetta il ricorso; 

condanna Parte_1  a rimborsare ad Controparte_1 e spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge. 



Si comunichi. 

Firenze, 21 settembre 2026 

Il giudice 

dott.ssa Stefania Grasselli