Determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, contraddistinti da riconoscimento UE ai sensi dei regolamenti n. 509/06, 510/06 e 479/08 e da riconoscimento nazionale, ai sensi della legge n. 164/92.
Articolo 1
Campo di applicazione
Ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/90, sono determinati con il presente decreto i criteri e le modalità per la concessione di contributi in favore delle iniziative di seguito indicate, concernenti la valorizzazione delle caratteristiche di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari contraddistinti da riconoscimento U.E. ai sensi dei regolamenti numeri 509/06, 510/06 e 479/08 citati in premessa e da riconoscimento nazionale ai sensi della legge n. 164/92. In particolare il campo di applicazione delle attività per le quali sono concessi dei contributi dovrà riguardare le seguenti categorie di iniziative:
a) Iniziative riguardanti la partecipazione a fiere, convegni e manifestazioni, realizzazione di interventi, da parte di consorzi di tutela incaricati dal Ministero della politiche agricole alimentari e forestali, da organismi di carattere associativo, di seguito indicati come soggetti proponenti, operanti per la valorizzazione dell’immagine e per il miglioramento della qualità dei prodotti caratterizzati dalle denominazioni di origine, dalle indicazioni geografiche e specialità tradizionali garantite di cui ai regolamenti comunitari in premessa e ai sensi della legge n. 164/92, nonché per una migliore produzione ed una più estesa divulgazione, conoscenza ed informazione dei prodotti stessi;
b) Iniziative riguardanti la valorizzazione, la salvaguardia dell’immagine e la tutela anche legale, sia in campo nazionale che internazionale, predisposte da consorzi di tutela incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché da altri organismi di carattere associativo, che svolgono attività di tutela, salvaguardia dell’immagine e valorizzazione, di seguito indicati come soggetti proponenti, operanti nel settore dei prodotti a denominazione di origine, indicazione geografica e specialità tradizionali garantite di cui ai regolamenti comunitari in premessa e ai sensi della legge n. 164/92.
In riferimento alle iniziative di cui sopra ai punti a) e b), si specifica che gli organismi di carattere associativo operanti a livello nazionale, oltre a non avere finalità di lucro, devono possedere, tra le proprie finalità statutarie, la valorizzazione e la salvaguardia dei prodotti a denominazione d’origine, in collegamento con le attività svolte dal relativo consorzio di tutela, ove presente.
Articolo 2
Presentazione delle istanze
1. Le istanze concernenti la richiesta di contributi per l’attuazione delle iniziative di cui all’art. 1 (lettera «a» e «b») devono pervenire entro il 1° marzo di ogni anno.
2. Le istanze devono:
a) riferirsi espressamente ad una delle due categorie di iniziative di cui al precedente art. 1 ed essere presentate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale per lo Sviluppo Agroalimentare e della Qualità - ex SACO VII - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma.
Ogni soggetto proponente potrà presentare una sola istanza per categoria: una per la categoria «a» ed una per la categoria «b», di cui al precedente art. 1;
b) riguardare esclusivamente prodotti ad indicazione geografica che, alla data di presentazione della domanda, sono riconosciuti ai sensi dei regolamenti n. 509/06, 510/06 e 479/08 e da riconoscimento nazionale, ai sensi della legge n. 164/92;
c) contenere tutti gli elementi che permettano l’esatta individuazione del beneficiario, compresa la ragione sociale, la sede, il numero di codice fiscale (con la precisazione se vi sia coincidenza con il numero di partita IVA) e le coordinate della banca presso il quale effettuare eventuali accrediti;
d) essere sottoscritte dal legale rappresentante dell’ente proponente;
e) contenere la descrizione e/o il contenuto della iniziativa che si intende realizzare e l’importo di contributo richiesto;
f) contenere la dichiarazione di tutte le altre attività svolte in collaborazione con la pubblica amministrazione ed in particolare con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
g) contenere la dichiarazione di non aver contenziosi in atto con la pubblica amministrazione;
h) le istanze devono essere presentate su carta intestata del consorzio e/o organismo di carattere associativo.
3. Alle istanze di cui al comma 1, pena l’esclusione, deve essere allegata copia della seguente documentazione:
a) dettagliata relazione illustrativa concernente le attività da porre in essere;
b) dettagliato preventivo di spesa - comprensivo di una tabella di riepilogo da redigere secondo gli schemi allegati fac-simile (allegati 1 e 2) da fornire anche su supporto informatico (cd, dvd) in formato Excel; c) atto costitutivo;
d) statuto;
e) delibera dell’organo sociale che autorizza la presentazione della domanda ai sensi del presente decreto;
f) relazione sulla struttura organizzativa dell’ente (organigramma);
g) situazione finanziaria (copie degli ultimi due bilanci disponibili);
h) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante in cui si attesti che per la realizzazione dello stesso progetto non si accede ad altri fondi pubblici;
i) nel caso in cui sia stata presentata analoga richiesta ad altri enti od altre amministrazioni indicare in quale proporzione;
j) presentazione del certificato della CCIAA competente, con data non anteriore a sei mesi, con riferimento all’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero certificato rilasciato dalla prefettura di appartenenza.
Articolo 3
Valutazione delle istanze
1. L’Amministrazione, su parere della commissione esaminatrice appositamente designata, valuta le istanze presentate e ne giudica la rispondenza alle categorie di cui all’art. 1, nonché la loro idoneità tecnico-economica. Il giudizio d’idoneità non comporterà l’immediata ammissione a contributo delle relative istanze.
2. Sulla base del giudizio espresso dalla commissione esaminatrice verrà effettuato, a cura dell’amministrazione, un esame comparativo fra le istanze ritenute ammissibili.
3. Per l’effettuazione dell’esame comparativo delle istanze presentate si terrà conto dei criteri di priorità, di cui al successivo art. 4, delle disponibilità finanziarie da parte dell’amministrazione e di quanto stabilito dagli indirizzi politicoamministrativi, di cui all’art. 4, comma 2 del decreto-legislativo n. 165/01.
Articolo 4
Criteri di priorità
1. Dal recepimento del parere della commissione di cui al precedente art. 3, l’amministrazione effettua, per ciascuna delle due categorie di iniziative, di cui all’art. 1 del presente decreto, un esame comparativo fra le istanze ritenute ammissibili.
2. Per le istanze relative alla categoria della lettera a) la comparazione è effettuata secondo i seguenti criteri di priorità:
2.1 impatto su interi comparti merceologici;
2.2 natura del richiedente, dando priorità ai consorzi di tutela incaricati dal MIPAAF ai sensi dell’art. 14 della legge n. 526/99 e riconosciuti da non più di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di cui al precedente art. 2. La priorità sarà valutata in ordine cronologico di riconoscimento, dal più recente al meno recente.
2.3 prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento comunitario da non più di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di cui al precedente art. 2. La priorità sarà valutata in ordine cronologico di riconoscimento, dal più recente al meno recente;
2.4 aggregazioni di consorzi e/o di organismi di carattere associativo;
2.5 collaborazione, fra più soggetti proponenti (consorzi e/o organismi associativi aventi titolo), per la realizzazione di iniziative, di cui all’art. 1, riguardanti più prodotti a indicazione geografica;
2.6 corretta esecuzione di eventuali precedenti progetti realizzati con il contributo del MIPAAF ed in particolare con l’Ufficio SACO VII;
2.7 assenza di contenziosi con la pubblica amministrazione.
3. Per le istanze relative alla categoria della lettera b) la comparazione è effettuata secondo i seguenti criteri di priorità:
3.1 impatto su interi comparti merceologici;
3.2 natura del richiedente, dando priorità ai Consorzi di tutela incaricati dal MIPAAF ai sensi dell’art. 14 della legge n. 526/99 e riconosciuti da non più di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di cui al precedente art. 2. La priorità sarà valutata in ordine cronologico di riconoscimento, dal più recente al meno recente;
3.3 prodotti che hanno ottenuto il riconoscimento comunitari da non più di due anni dalla data di presentazione dell’istanza di cui al precedente art. 2. La priorità sarà valutata in ordine cronologico di riconoscimento, dal più recente al meno recente;
3.4 aggregazioni di consorzi e/o di organismi di carattere associativo;
3.5 collaborazione, fra più soggetti proponenti (consorzi e/o organismi associativi aventi titolo), per la realizzazione di iniziative, di cui all’art. 1, riguardanti più prodotti a indicazione geografica;
3.6 corretta esecuzione di eventuali precedenti progetti realizzati con il contributo del MIPAAF ed in particolare con l’Ufficio SACO VII;
3.7 assenza di contenziosi con la pubblica amministrazione.
Per quanto concerne la nozione di «aggregazione di consorzi e/o organismi associativi», s’intende un’associazione temporanea di consorzi non necessariamente avente la forma giuridica di una vera e propria ATI (associazione temporanea di impresa). è comunque necessario che i consorzi e/o organismi associativi che si aggregano alleghino all’unica istanza un protocollo d’intesa da cui si evincano gli accordi che regolano i rapporti interni fra gli aggregati (es: ripartizione degli oneri e delle spese, ripartizione del contributo ecc.).
L’istanza presentata deve essere unica per tutti i partecipanti ma dovrà essere indicato un capofila che risulterà essere il beneficiario esclusivo cui erogare l’eventuale contributo.
La domanda, deve in ogni caso, essere corredata da tutti i documenti di cui all’art. 2 del presente decreto per ogni partecipante all’aggregazione.
Per «collaborazioni fra consorzi e/o organismi associativi» di cui al punto c), s’intende il caso in cui ogni consorzio e/o organismo associativo presenta un proprio programma di iniziative organizzate/concordate con altro soggetto proponente ma ogni soggetto è beneficiario di una quota di contributo autonomamente richiesto.
Articolo 5
Ammissione a contributo
1. Terminato l’esame di comparazione di cui al precedente art. 3, l’amministrazione assume le deliberazioni concernenti l’ammissione a contributo e ne dà comunicazione agli interessati.
Articolo 6
Percentuali e modalità di erogazione di contributo
1. Le percentuali massime di contributo che potranno essere erogate sui programmi presentati dagli organismi interessati non potranno superare l’importo massimo del 90% dell’importo richiesto dal soggetto proponente fatte salve le percentuali più basse stabilite dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Le istanze saranno ammesse a contributo nel limite degli stanziamenti di bilancio di questa amministrazione per ogni esercizio finanziario.
2. Nell’erogazione dei contributi possono essere concesse anticipazioni sull’importo totale degli stessi, fino ad un massimo del 50%, previa presentazione da parte dei soggetti interessati di idoneo contratto autonomo di garanzia.
Le modalità, i tempi, tutte le disposizioni concernenti la realizzazione dei singoli programmi ammessi a finanziamento nonché la presentazione della documentazione necessaria ai fini della liquidazione del contributo saranno contenute in specifici decreti direttoriali.
Articolo 7
Abrogazioni
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto ministeriale n. 9287 del 19 novembre 2008 è abrogato.