DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CONSOLIDATO DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALSUSA»
Approvato con D.M. 31.10.1997 (G.U. 265 - 13.1.1997)
Modificato con D.M. 30.11.2011 (G.U. 295 - 20.12.2011)
Modificato con D.M. 21.11.2013 (pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf - Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
Modificato con D.M. 07.03.2014 (pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf - Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
Con Comunicato 28 giugno 2019 è stata pubblicata la proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Valsusa".
Con Decreto 7 agosto 2019 sono state approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della DOC "Valsusa". Vedi anche la Comunicazione della Commissione europea 19 dicembre 2019 di approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione e il Comunicato 25 gennaio 2020.
Art. 1.
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata «Valsusa» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:
«Valsusa» rosso;
«Valsusa» Avanà;
«Valsusa» Becuet;
«Valsusa» Baratuciat.
Art. 2.
Base ampelografica
1. La denominazione di origine controllata «Valsusa» è riservata al vino rosso ottenuto da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Avanà, Barbera, Becuet, Dolcetto e Neretta cuneese da soli o congiuntamente: minimo 60%; altri vitigni a bacca rossa, non aromatici, da soli o congiuntamente, per il restante 40% iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti.
2. La denominazione «Valsusa» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:
Baratuciat;
Avanà;
Becuet,
è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi, in ambito aziendale, la corrispondente composizione ampelografica per almeno 85%, possono concorrere le uve di altri vitigni a bacca di colore analogo da soli o congiuntamente, idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte per un massimo del 15%, iscritti nel Registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con decreto ministeriale 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento del vino atto ad essere designato con la denominazione di origine controllata «Valsusa», comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni della Provincia di Torino: Almese, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Chianocco, Chiomonte, Condove, Exilles, Giaglione, Gravere, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Rubiana, San Didero, San Giorio di Susa, Susa, Villarfocchiardo.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei i vigneti collinari di giacitura ed esposizione adatti o pedemontani e su grave. Sono esclusi i terreni umidi o non sufficientemente soleggiati. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
2. La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione del vino di cui all'art. 1 ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
|
Rese t/ha |
Titolo alcolometrico |
|
|
«Valsusa» rosso |
9 |
9.5 |
|
«Valsusa» Avanà |
7 |
9.5 |
|
«Valsusa» Becuet |
7 |
9.5 |
|
«Valsusa» Baratuciat |
7 |
9.5 |
Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valsusa» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva / vino per i quantitativi di cui trattasi.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona delimitata dall'art. 3. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo dei Comuni di Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Moncenisio, Oulx, Salbertrand, Sauze d'Oulx, Sauze di Cesana, Sestriere, Avigliana, Caselette, Novalesa, Chiusa San Michele, Sant'Ambrogio, Sant'Antonino, Vaie, Venaus, Villar Dora.
2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
3. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata «Valsusa» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Valsusa» rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso, talvolta con riflessi aranciati;
odore: intenso, caratteristico, fruttato;
sapore: asciutto, armonico, acidulo, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo 20,0 g/l;
«Valsusa» Avanà:
colore: rosso rubino poco intenso talvolta con riflessi aranciati;
odore: fruttato, talvolta con note vegetali;
sapore: asciutto, armonico, acidulo, moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo 21,0 g/l;
«Valsusa» Becuet:
colore: rosso rubino intenso talvolta con riflessi violacei;
odore: intenso, fruttato, fine;
sapore: asciutto, armonico, sapido, talvolta moderatamente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo 22,0 g/l;
«Valsusa» Baratuciat:
colore: giallo paglierino più o meno intenso talvolta con riflessi verdognoli;
odore: intenso con note floreali e fruttate;
sapore: armonico sapido, talvolta acidulo, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00%;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo 19,0 g/l.
2. I vini sottoposti ad eventuale passaggio o conservazione in recipienti di legno possono rilevare sentori di legno.
Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Alle denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «selezionato», «superiore», «riserva», «vecchio» e similari.
2. E' obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle uve.
Art. 8.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica:
1) fattori naturali rilevanti per il legame: i vini con denominazione «Valsusa» DOC sono prodotti in diciannove comuni della Provincia di Torino da Almese a Exilles, tutti parte della valle che dà il nome al vino, la Valle di Susa.
La Valle di Susa situata nella parte occidentale del Piemonte ha decorso est-ovest, gode di un prezioso microclima al riparo dai venti freddi del nord, dimostrato anche dalla presenza di alcune varietà vegetali tipiche del clima mediterraneo (Orrido di Foresto).
Interessa un comprensorio che ha inizio ad Almese e risale lungo la sinistra orografica della Dora Riparia, in parte la destra Comuni di Meana di Susa e Gravere, fino a raggiungere i Comuni di Chiomonte ed Exilles.
L'ambiente è particolarmente favorevole alla coltura della vite avendo solo il 20% delle precipitazioni annue in estate. Questa caratteristica unita alla ventosità elevata e al buon soleggiamento creano le condizioni ottimali per permettere la coltivazione della vite oltre gli 850 metri di altezza, condizione unica nel Piemonte, questo ha permesso lo svilupparsi di vitigni autoctoni (Avanà, Becuet, Baratuciat) che hanno potuto adattarsi al meglio al clima locale sviluppando proprie caratteristiche, conferendo al prodotto carattere di tipicità;
2) fattori umani rilevanti per il legame: di grande importanza per la diffusione della vitivinicoltura fu il monastero benedettino della Novalesa. In un documento del 739 il fondatore dell'abbazia, Abbone, nominando come erede universale il monastero citò nell'elenco dei beni diverse località con vigneti. Più recenti sono le testimonianze storiche della viticoltura in «Valsusa» ed, in particolare, nel Comune di Chiomonte dove intorno all'anno 1000 vi erano terreni coltivati dalla prevostura di Oulx in regione «Segneur» col vitigno «Avanà», dove ancora oggi sorgono i vigneti coltivati. Alla fine del XII secolo testimonianze storiche riportano che i vigneti venivano sottratti ai signorotti locali e nessun tipo di tassa ostacolava il commercio del vino. Dello stesso periodo storico sono le prime misure di carattere protezionistico nei confronti del vino come il divieto di introdurre vini da altre zone per poter consolidare il commercio e gli scambi che le popolazioni locali avevano con la Francia. Fu proprio la via Franchigena che collegava la Provenza alla Lombardia che aiutò lo sviluppo della coltivazione della vite grazie alle locande e alle taverne poste lungo il percorso che proponevano esclusivamente vino locale. A partire dal XVI secolo la popolazione fu costretta a spostarsi e insediarsi nelle fasce montane in quanto numerose azioni belliche interessarono il fondo della vallata. Questo spostamento portò alla costruzione di muretti di pietra a secco che sostenevano i terrazzamenti su cui la vite era coltivata.
Nel XIX secolo, periodo di massima espansione della viticoltura dei due comuni si sono raggiunti anche i 100 ha vitati, poi con l'avvento della fillossera, qui giunta in ritardo rispetto al resto d'Italia, si sono ridotti in parte, mentre gli attuali 20 ha vitati sono dovuti allo spopolamento e alle difficoltà di produzione.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico: tutte le tipologie del «Valsusa» sono caratterizzate dalle peculiarità dei vini di montagna, vini sottili di grande profumazione ma bassa gradazione se pur di buona conservabilità.
I vini della DOP «Valsusa» sono prodotti nelle tipologie rosso e con specificazione dei vitigni.
Il «Valsusa» rosso è ottenuto con un minimo di 60% di varietà autoctone piemontesi, come Barbera, Dolcetto e Neretta cuneese e autoctoni della Val Susa quali Avanà e Becuet e con i quali si producono anche le relative le tipologie monvarietali. Si presentano alla degustazione con un bel colore rosso rubino, profumo vinoso, caratteristico di frutti di bosco e ciliegie selvatiche, esaltati dalla forte escursione termica propria del territorio di produzione dovuta all'orientamento est ovest che offre un microclima ideale alla coltivazione della vite rappresentato dal versante sinistro orografico (esposizione sud), con picchi precipitativi concentrati nei mesi di maggio e giugno e ottobre novembre, frequenti sono gli episodi di Favonio, vento caldo di caduta dal versante nord delle Alpi dovuto alla compressione delle masse d'aria provenienti. I tannini non particolarmente marcati sono sostenuti dall'acidità moderata. Nel caso di vini invecchiati può essere presente il sentore di legno.
Il bianco, ottenuto dalle uve Baratuciat, si caratterizza per l'equilibrata acidità che lo rende adatto sia alla vinificazione come fermo che come spumante. Il prodotto finale ha una buona sapidità con tipica profumazione floreale tipica del vitigno e freschezza derivanti dalle notevoli escursioni termiche.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B): per la comunità Chiomontina e Giaglionese la coltivazione della vite è sempre stata importante fonte di reddito con intensi scambi commerciali con la Francia e con la vicina Città di Torino. Soprattutto è da sottolineare la peculiarità della coltivazione dei vitigni Avanà e Becuet che si sono storicamente adattati al particolare microclima della Val Susa, viticoltura definita eroica per queste zone, dove è quasi impossibile applicare la meccanizzazione sia per la coltivazione sia per la raccolta in quanto i vigneti sono posti su terreni rocciosi con pendenze variabilissime dall'altopiano al terrazzamento. Una viticoltura legata alla tradizione per motivi geologici e antropici ma che si rinnova costantemente seguendo le innovazioni viticole ed enologiche.
Art. 9. (*)
Riferimenti alla struttura di controllo
“Valoritalia s.r.l.”, con sede a Roma, Via XX settembre n. 98/G [1]
La Camera di commercio di Torino è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, ai sensi dell'art. 64 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento). In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.
----------
(*) Ai sensi del Decreto 4 giugno 2020 (prot. n. 7161), a decorrere dal 1° luglio 2020, l’organismo di controllo denominato “Valoritalia s.r.l.”, con sede a Roma, via XX settembre n. 98/G, è autorizzato ad effettuare i controlli previsti dall’art. 90 del Regolamento (UE) 1306/2013 e successive disposizioni applicative nei confronti di tutti i soggetti che operano all’interno della filiera della denominazione DOC Valsusa. A decorrere dalla medesima data è revocata l’autorizzazione, rilasciata con decreto di autorizzazione n. 10285 del 2 luglio 2018, nei confronti della "Camera di Commercio industria artigianato ed agricoltura di Torino".
--------
[1] Si veda il Decreto 22 luglio 2021, prot. n. 337790.