Tipologia: DOC
Regione: Piemonte
Provincia: Novara
Data aggiornamento: 12-02-2019
Categoria: Nessuna

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “SIZZANO”

 

Approvato con DPR 18.07.1969 (G.U. 225 - 04.09.1969)

Modificato con DM 04.06.2010 (G.U. 145-24.06.2010)

Modificato con DM 30.11.2011 (G.U. 295 – 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Modificato con (concernente correzione dei disciplinari) D.M. 12.07.2013 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP)

Modificato con D.M. 07.03.2014 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP)

Con Comunicato 5 gennaio 2026 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è stata pubblicata la proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini "Sizzano". Tale proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione è stata approvata con il Decreto 9 febbraio 2026.

 


Articolo 1

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Sizzano» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni: «Sizzano» «Sizzano» riserva.

 

Articolo 2

Base ampelografica dei vigneti

I vini a denominazione di origine controllata «Sizzano» e «Sizzano» riserva devono essere ottenuti da uve provenienti dai vigneti composti, nell'ambito aziendale, dal vitigno Nebbiolo (Spanna) per un minimo del 60%;

E' consentito l'utilizzo dei vitigni Vespolina ed Uva rara da soli o congiuntamente fino ad un massimo del 40%.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

Le uve destinate alla produzione dei vini «Sizzano» e «Sizzano» riserva devono essere prodotte nel territorio amministrativo comunale di Sizzano.

 

Articolo 4

Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle uve

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Sizzano» e «Sizzano» riserva devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, limosi, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;

giacitura: collinare. Sono da escludere i terreni di fondovalle, umidi, e non sufficientemente soleggiati;

altitudine: non inferiore a metri 200 s.l.m. e non superiore a 350 metri s.l.m.;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve;

densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.000;

forme di allevamento e sistemi di potatura: devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini;

è vietata ogni pratica di forzatura.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione per la produzione dei vini «Sizzano», «Sizzano» riserva, «Sizzano» vigna, «Sizzano» riserva vigna devono essere rispettivamente i seguenti:

Vini

Resa uva t/ha

Titolo alc. vol. nat. minimo

«Sizzano»

9,00

12,00% Vol.

«Sizzano» riserva 8,10 12,00% Vol.
«Sizzano» vigna 8,10 12,00% Vol.
«Sizzano» riserva vigna 8,10 12,00% Vol.


Il vino a denominazione di origine controllata «Sizzano» può essere prodotto purchè il relativo vigneto abbia un'età d'impianto di almeno tre anni. Le tipologie «Sizzano» riserva, «Sizzano» vigna e «Sizzano» riserva vigna possono essere prodotte solo da vigneti dal settimo anno di impianto.

Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Sizzano» e «Sizzano» riserva devono essere riportati nei limiti di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione, imbottigliamento in zona delimitata e invecchiamento

Le operazioni di vinificazione, di invecchiamento obbligatorio e di imbottigliamento per i vini «Sizzano» e «Sizzano» riserva devono essere effettuate nell'intero territorio dei seguenti Comuni:

Barengo, Boca, Bogogno, Borgomanero, Briona, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cavallirio, Cressa, Cureggio, Sizzano Novarese, Fontaneto d'Agogna, Gattico, Ghemme, Grignasco, Maggiora, Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Prato Sesia, Romagnano Sesia, Sizzano, Suno, Vaprio d'Agogna, Veruno ed Agrate Conturbia, tutti in Provincia di Novara;

Gattinara, Roasio, Lozzolo, Serravalle Sesia tutti in Provincia di Vercelli;

Lessona, Masserano, Brusnengo, Curino, Villa del Bosco, Sostegno, Cossato, Mottalciata, Candelo, Quaregna, Cerreto Castello, Valdengo e Vigliano Biellese tutti in Provincia di Biella.

Conformemente alla normativa vigente, l'imbottigliamento o il condizionamento deve aver luogo nella predetta zona geografica delimitata per salvaguardare la qualità, garantire l'origine e assicurare l'efficacia dei controlli.

A salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni di cui alla normativa vigente.

La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini

Resa uva/vino

Produzione max di vino (l/ha)

«Sizzano»

70%

6.300

«Sizzano» riserva 70%

5.670

 

Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva t/ha di cui all'art. 4 punto 3.

Qualora tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75% l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutta la partita.

La resa massima dell'uva in vino finito al termine del periodo obbligatorio di invecchiamento non dovrà essere superiore a:

Vini

Resa uva/vino

Produzione max di vino (l/ha)

«Sizzano»

68%

6.120

«Sizzano» riserva 68%

5.508

 

I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di invecchiamento:

Tipologia

Durata mesi

Di cui in legno

Decorrenza

«Sizzano»

22

16

1° novembre dell'anno di raccolta delle uve

«Sizzano» riserva 34

24

1° novembre dell'anno di raccolta delle uve

 

Fino al raggiungimento della percentuale indicata è ammessa la colmatura con uguale vino conservato anche in altre tipologie di recipienti.

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia Data
«Sizzano»

1° settembre del secondo anno successivo a quello della vendemmia

«Sizzano» riserva 1° settembre del terzo anno successivo a quello della vendemmia

 

Articolo 6

Caratteristiche dei vini al consumo

Il vino «Sizzano», anche con menzione vigna, all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino con riflessi di granato;

odore: vinoso, caratteristico, con lievi sentori di violetta, fine e gradevole;

sapore: asciutto, sapido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

Il vino «Sizzano» riserva anche con menzione vigna all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino con riflessi di granato;

odore: vinoso, caratteristico, con sentori di violetta, fine e gradevole;

sapore: asciutto, sapido, armonico, con retrogusto leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

Nella designazione e presentazione del vino a denominazione di origine «Sizzano» in tutte le sue tipologie è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e idonei a non trarre in inganno il consumatore.

Nella designazione del vino «Sizzano» e «Sizzano» riserva la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purchè la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale secondo la normativa vigente.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOC Sizzano.

Nella designazione e presentazione del vino «Sizzano» in tutte le sue tipologie, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento e presentazione

Le bottiglie, in cui sono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Sizzano» in tutte le sue tipologie, devono essere di forma tradizionale, di vetro scuro, munite di tappo raso bocca.

2. La capacità delle bottiglie deve essere quella consentita dalle vigenti leggi, ma comunque non inferiore a litri 0,187 cl, con l'esclusione del contenitore da litri 2,000 e della dama da litri 5,000.

 

Articolo 9

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

La collocazione del Sizzano DOC si trova ai confini con la Valsesia, nelle vicinanze del Monte Rosa, con il Monte Fenera a Nord ed i laghi Maggiore e Cusio a nord ovest.

Sizzano, anticamente chiamato Sitianum o anche Siccianum sorge ai piedi di dodici colline degradanti verso il fiume Sesia; il borgo si trova lungo la strada che conduce in Valsesia, a 22 chilometri da Novara. L'origine del nome non è del tutto sicura, si ipotizza una derivazione dal nome Sittius.

I sistemi adottati nella coltura della vite mutarono gradualmente, perfezionando nei secoli la coltivazione e la qualità dei vitigni. L'esperienza maturata negli anni ha affinato la tecnica di coltivazione, ottimizzando le rese produttive dei vitigni della zona della doc, ottenendo buoni tenori zuccherini, grandi profumi ed ottime evoluzioni nel tempo.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La viticoltura di Sizzano si sviluppa sul versante orientale della valle del Sesia, una lunga collina morenica che si sviluppa su un asse nord-sud: un altopiano prevalentemente argilloso diviso in due strisce collinari.

Terreni più profondi ed argillosi nella parte alta della collina, più ciottolosi e più sciolti lungo i versanti più occidentali che scendono verso il fondo valle.

Dal punto di vista geologico si tratta di depositi fluvioglaciali che si originano nelle fasi di fusione dei fronti e sono costituiti da materiali inizialmente trasportati dai ghiacciai e successivamente ripresi e risedimentati da corsi d'acqua alimentati dallo scioglimento dei ghiacciai stessi.

Per queste ragioni hanno le caratteristiche tipiche dei depositi alluvionali (selezione granulometrica, arrotondamento dei clasti e un grado di alterazione che dipende dall'età del deposito).

Nello specifico il deposito di Sizzano è costituito da ghiaie e ciottoli rosso-bruni ricoperti da un paleosuolo argilloso rosso-bruno talora con inclusioni di ciottoli silicatici alterati. I ciottoli provengono dall'edificio alpino che costituisce il massiccio del Monte Rosa e i rilievi della Valle del Sesia in generale, che sono stati erosi e trascinati durante le centinaia di migliaia di anni dall'impetuosità delle acque del fiume Sesia.

Peculiarità dei territori della denominazione è di possedere suoli a reazione da sub-acida a molto acida, per la scarsissima presenza di calcare.

I venti freddi che scendono dal Monte Rosa e dalle Alpi determinano inoltre forti escursioni termiche tra il giorno e la notte favorendo lo sviluppo di profili aromatici singolari, che spaziano dalle erbe officinali alle spezie, conferendo ai vini della denominazione una struttura complessa e molto minerale. Le caratteristiche sensoriali descritte sono ben riconoscibili e riconducibili esclusivamente a questa zona di produzione.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

La fama del vino sizzanese nei tempi moderni, si deve al grande statista piemontese Camillo Benso conte di Cavour, proprietario di vaste estensioni terriere e di aziende agricole, ma il vino era già apprezzato nel periodo rinascimentale e considerato di grande qualità.

 

Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.

 

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