Tipologia: DOC
Regione: Piemonte
Provincia: Alessandria
Data aggiornamento: 12-02-2019
Categoria: Nessuna

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “RUBINO DI CANTAVENNA”


Approvato con DPR 09.01.70 (G.U. 71 - 20.03.70)

Modificato con DM 30.11.2011 (G.U. 295 del 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Modificato con DM 21.11.2013 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Modificato con DM 07.03.2014 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Con Comunicato 30 ottobre 2024 è stata pubblicata la proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta dei vini "Rubino di Cantavenna". La modifica ordinaria del disciplinare di produzione di cui alla predetta proposta è stata approvata con Decreto 30 luglio 2025. Tale modifica ordinaria si applica nel territorio nazionale a decorrere dalla campagna vitivinicola 2025/2026.



Articolo 1

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Rubino di Cantavenna» è riservata al vino che risponde ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie o menzioni: Rubino di Cantavenna; Rubino di Cantavenna Riserva; Rubino di Cantavenna Superiore.



Articolo 2

Base ampelografica

Il vino a DOC «Rubino di Cantavenna» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Barbera N. minimo: 75 %. Possono concorrere alla produzione di detto vino i vitigni delle varietà Grignolino N. e Freisa N., da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 25%.



Articolo 3

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte ad ottenere il vino a denominazione di origine controllata «Rubino di Cantavenna» è costituita dall'intero territorio dei Comuni di Gabiano, che comprende la frazione di Cantavenna, di Moncestino e di Villamiroglio, nonchè dai territori dell'ex Comune di Castel S. Pietro Monferrato, ora incorporato nel territorio del Comune di Camino.



Articolo 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Rubino di Cantavenna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità. In particolare le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti: giacitura: esclusivamente collinare.

Sono esclusi i terreni di fondovalle, quelli umidi e quelli non sufficientemente soleggiati; densità d'impianto: per i nuovi impianti e reimpianti minimo 3.500 ceppi ad ettaro; forme di allevamento: quelli tradizionali ovvero la controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot e il cordone speronato basso. è vietata ogni pratica di forzatura. è consentita l'irrigazione di soccorso.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono rispettivamente le seguenti:


Rubino di Cantavenna:

resa uva t/ha: 9,5;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12%.


Rubino di Cantavenna Riserva:

resa uva t/ha: 9,5;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5%.


Rubino di Cantavenna Superiore:

resa uva t/ha: 4,5;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 13%.


Rubino di Cantavenna «vigna»:

resa uva t/ha: 9,5;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 12,5%.


Rubino di Cantavenna «vigna» Riserva:

resa uva t/ha: 9,5;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 13%.


Rubino di Cantavenna «vigna» Superiore:

resa uva t/ha: 4,5;

titolo alcolometrico volumico naturale minimo: 13,5%.


La tipologia accompagnata dalla menzione Superiore è ottenuta da vigneti che hanno un'età superiore ad anni quindici. A detti limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, purchè la produzione non superi del 20% i limiti medesimi. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.



Articolo 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nella zona di produzione di cui all'art. 3.

La resa massima dell'uva in vino finito per tutte le tipologie di cui all'art. 1 non dovrà essere superiore al 70%. Qualora la resa uva/vino superi il limite di cui sopra, ma non oltre il 75%, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata, per tutta la partita.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Immissione al consumo:

Rubino di Cantavenna e Rubino di Cantavenna vigna: dopo il 1° febbraio dell'anno successivo alla vendemmia;

Rubino di Cantavenna Riserva e Rubino di Cantavenna Riserva vigna: dopo ventiquattro mesi a partire dal 1° febbraio dell'anno successivo alla vendemmia;

Rubino di Cantavenna Superiore e Rubino di Cantavenna Superiore vigna: dopo ventiquattro mesi, di cui almeno 12 in botti di legno, a partire dal 1° febbraio successivo alla vendemmia.



Articolo 6

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
 

«Rubino di Cantavenna»:

colore: rosso rubino chiaro;

odore: vinoso con leggero profumo gradevole e caratteristico;

sapore: asciutto, armonico e pieno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol; per la tipologia con menzione Vigna 12,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 23,0 g/l.


«Rubino di Cantavenna» Riserva e Riserva Vigna:

colore: rosso rubino intenso con eventuali riflessi granati;

odore: fruttato, caratteristico;

sapore: secco, armonico e strutturato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.; per la tipologia con menzione Vigna 13,00% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l; estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.


«Rubino di Cantavenna» Superiore e Superiore vigna:

colore: rosso rubino intenso; odore: fruttato e caratteristico;

sapore: secco, armonico e di struttura;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol; per la tipologia con menzione Vigna 13,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25 g/l.



Articolo 7

Designazione e presentazione

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili. è tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente. Nella presentazione e designazione dei vini di cui all'art. 1, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve. Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Rubino di Cantavenna» devono essere in vetro, di capacità consentita dalla legge vigente, non è consentito l'utilizzo della bottiglia da 2 litri. Le chiusure sono quelle consentite dalla normativa vigente con esclusione del tappo a corona.



Articolo 8

Legame con l'ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica

1. Fattori naturali rilevanti per il legame.

Questo vino si produce sull'ultima serie di colline del Monferrato che scendono verso il Po e che si affacciano sulla Pianura padana e si trovano di fronte all'arco alpino, in Provincia di Alessandria. L'ambiente è caratterizzato da un sistema collinare con altitudine fra i 150 e i 250 m s.l.m., articolato in versanti convessi con pendenze fra il 5 ed il 10% e valli a V aperte; a colpo d'occhio si evidenziano morfologie ondulate nelle quali ai vigneti si alternano campi di cereali, medica e noccioleti e sporadiche zone boscate. I terreni sono moderatamente profondi, calcarei, caratterizzati da antichi depositi siltosi - marnosi di origine marina. La zona è caratterizzata dalla strada che porta il nome di «Panoramica del Monferrato» che la attraversa, permettendo al turista di ammirare uno degli scorci più suggestivi di tutto il Piemonte: distese di verdi colli sulla sinistra, le pendici ondulate del Monferrato casalese, dominate dal Sacro Monte di Crea. Il clima dell'area è caratterizzato da una piovosità mediamente bassa (media 870 mm), concentrata nei periodi primaverile e autunnale; si rileva una scarsa presenza di venti e brezze; le temperature sono elevate nel periodo estivo e a ridosso della fase di maturazione si evidenziano escursioni termiche significative tra il giorno e la notte.

2. Fattori umani rilevanti per il legame.

Cantavenna, frazione del Comune di Gabiano, indica il baricentro della zona di produzione, posta a metà fra due castelli, quello di Gabiano e quello di Camino. Cantavenna è di origine celtico-liguri mentre le altre contrade sono prevalentemente di origini barbare. Si dice che proprio i barbari avrebbero iniziato a coltivare la Barbera, dandole il nome. La Barbera è uva facile e dagli abbondanti frutti, mentre i più raffinati celto-liguri-romani, più avanzati anche nell'arte agricola sfidavano i vitigni più difficili, ostici, bizzarri come il Grignolino ed il Freisa. Nel corso dei secoli i produttori hanno selezionato la migliore composizione dei tre uvaggi fino ad ottenere un prodotto rappresentativo della zona. Negli ultimi anni, anche, con esempi di Barbera in purezza.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico. La DOC «Rubino di Cantavenna» è riferita al vino rosso ottenuto dalla uve Barbera: minimo 75 che può arrivare al 100%; possono inoltre concorrere anche le varietà Grignolino e Freisa, da soli o congiuntamente, fino a un massimo del 25%. Il colore è rosso rubino più o meno intenso che con l'invecchiamento può avvicinarsi verso il rosso granato. Vino di buona acidità dovuta al vitigno principale, ha profumi speziati e di frutti rossi che tendono con l'invecchiamento a virare all'etereo, grazie alla composizione dei terreni della zona di produzione unitamente alle escursioni termiche.  Il vino presenta buona acidità e un'elevata quantità di tannini che garantiscono la longevità al prodotto.

C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). Dalle popolazioni barbare e celto romane liguri che iniziarono a coltivare il mix di vitigni che fanno parte della base ampelografica di questa denominazione si è arrivati lungo un percorso di evoluzione dell'arte agricola a produrre il Rubino di Cantavenna negli ultimi anni, anche con esempi di Barbera in purezza. Il terreno calcareo, la scarsa piovosità estiva e il gradiente termico favoriscono un ottimo accumulo zuccherino delle uve, una buona struttura e persistenza, e un'elevata quantità di tannini che garantisce la longevità del vino. La denominazione nasce dalla volontà dei produttori locali che dopo lunghi studi condotti sui territori di produzione e sulla base ampelografica hanno richiesto l'ufficiale riconoscimento.



Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione Controlli.

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