DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “GABIANO”
Approvato con DPR 15.07.1983 (G.U. 43 - 13.02.1984)
Modificato con DM 30.11.2011 (G.U. 295 - 20.12.2011 - Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf - Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
Modificato con DM 07.03.2014 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf - Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
Con Comunicato 5 maggio 2025 è stata pubblicata la proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (menzione specifica tradizionale italiana: denominazione di origine controllata - DOC) dei vini «Gabiano». La modifica ordinaria del disciplinare di produzione di cui alla predetta proposta è stata approvata con Decreto 31 luglio 2025. Tale modifica ordinaria si applica nel territorio nazionale a decorrere dalla campagna vitivinicola 2025/2026.
Articolo 1
Denominazione
La denominazione di origine controllata «Gabiano» è riservata al vino rosso che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: Gabiano; Gabiano Riserva.
Articolo 2
Base ampelografia
La DOC «Gabiano» è riservata al vino rosso ottenuto dalle uve provenienti da vigneti aventi in ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: Barbera dal 90 al 95%; Freisa N. e/o Grignolino N. e/o Nebbiolo N. e/o Dolcetto N. da soli o congiuntamente dal 5% fino ad un massimo del 10%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione del vino a DOC «Gabiano» comprende i territori collinari idonei alla coltura della vite nei Comuni di Gabiano e Moncestino in Provincia di Alessandria.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a DOC «Gabiano» di cui all'art. 2, devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e comunque atti a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerarsi idonei al fine dell'iscrizione allo schedario viticolo della denominazione di origine unicamente i vigneti di giacitura collinare ed esposizione adatta, i cui terreni siano di natura argillosa-calcarea o calcarea argillosa. Sono esclusi i terreni di fondovalle, pianeggianti, umidi e non sufficientemente soleggiati: densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e del vino.
I nuovi impianti ed i reimpianti dal momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare dovranno avere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 4.000; forme di allevamento: controspalliera con vegetazione assurgente; sistemi di potatura: il Guyot tradizionale, il Cordone speronato basso e/o altre forme comunque atte a non modificare in negativo la qualità delle uve. è vietata ogni pratica di forzatura. è consentita l'irrigazione di soccorso.
La resa massima di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici naturali minimi delle relative uve destinate alla vinificazione, devono essere rispettivamente le seguenti:
| Tipologie |
Resa Uva t/ha |
Titolo alcolometrico |
| Gabiano | 8 | 12% |
| Gabiano Riserva | 8 | 12,5% |
A tale limite di resa uva/ha, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la produzione dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo.
Articolo 5
Norme di vinificazione
Le operazioni di vinificazione e l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuati nell'ambito dei territori amministrativi dei Comuni di Gabiano e Moncestino, in Provincia di Alessandria.
La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per qualsiasi tipologia della DOC «Gabiano».
Qualora tale resa superi detto limite percentuale, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata «Gabiano»; oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutta la partita.
I vini di cui all'art. 1 non potranno essere immessi al consumo prima delle seguenti date: Gabiano, dopo il 31 marzo dell'anno successivo alla vendemmia.
I vini con la menzione Riserva devono essere sottoposti ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di mesi ventiquattro, di cui almeno diciotto in contenitori di legno, a partire dal 1° gennaio successivo all'anno di raccolta delle uve. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti tradizionali della zona, atte a conferire al vino le proprie peculiari caratteristiche.
Il vino destinato alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 può essere esclusivamente riclassificato con la denominazione di origine controllata «Monferrato» rosso, «Piemonte» rosso, purchè corrisponda alle condizioni ed ai requisiti previsti dal relativo disciplinare, previa comunicazione del detentore della partita agli organi competenti.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
I vini di cui all'art. 1, all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Gabiano»:
colore: dal rosso rubino intenso al rosso granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico, fruttato con sentori di prugna matura;
sapore: asciutto, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,00 g/l.
«Gabiano» riserva:
colore: rosso rubino intenso con riflessi granata;
odore: intenso, caratteristico, con sentori speziati;
sapore: asciutto, di corpo, armonico, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidità totale minima: 5,00 g/l;
estratto non riduttore minimo: 23,00 g/l.
I vini a denominazione di origine controllata «Gabiano», eventualmente sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rivelare lievi sentori di legno.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
Alle tipologie di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi: extra, fine, scelto, superiore, selezionato e similari. è tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
Nella designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «Vigna». L'uso della menzione «Vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita alle condizioni previste dalla normativa vigente.
Articolo 8
Confezionamento
Le bottiglie in cui vengono confezionati i vini a denominazione di origine controllata «Gabiano» e «Gabiano» riserva per la commercializzazione, devono essere in vetro, di forma e colore tradizionale, di capacità consentita dalla legge vigente e con esclusione della bottiglia da due litri. Le chiusure sono quelle consentite dalla normativa vigente, con esclusione del tappo a corona
Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica Questo vino si produce sull'ultima serie di colline del Monferrato che scendono verso il Po in Provincia di Alessandria. Ottenuto dalla vinificazione tradizionale di uve selezionate Barbera fino al 95% e Freisa N. e/o Grignolino N. e/o Nebbiolo N. e/o Dolcetto N. per la rimanente parte. Di colore rosso rubino di media intensità, al profumo si presenta elegante, vinoso e leggermente speziato. I vigneti situati su terreni mediamente pendenti hanno forme di allevamento a Guyot. Viene prodotto in limitate quantità in quanto l'area di produzione è assai contenuta
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico Il colore è rosso rubino intenso e gli deriva proprio dalla miscela dell'uva Barbera con colore carico e del Grignolino che invece ha una colorazione granato chiaro. Le caratteristiche dei terreni fanno sì che si ottenga un vino che ruba alla Barbera lo zucchero che la contraddistingue mantenendola però leggera al palato ma con la vivacità del Grignolino e i profumi del Freisa e degli altri vitigni complementari quali il Nebbiolo N. e/o Dolcetto N. Al colore rosso rubino intenso che tende al granato con l'invecchiamento, corrispondono il profumo vinoso caratteristico ed il sapore secco, di giusto corpo, compagno ideale della cucina rustica e saporita.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B). Gabiano e Moncestino sono posti in una zona con origini celtico-liguri mentre le altre contrade sono prevalentemente di origini barbare. Si dice che proprio i barbari avrebbero iniziato a coltivare la Barbera, dandogli il nome, uva facile e dagli abbondanti frutti, mentre i più raffinati celto-liguri-romani più avanzati anche nell'arte agricola sfidavano i vitigni più difficili, ostici, bizzarri come il grignolino e la Freisa e degli altri vitigni indicati quali il Nebbiolo N. e/o Dolcetto N. Dalla mescolanza di culture diverse, di storie diverse, di razze diverse è nato un vino che ha voluto per così dire, sintetizzare le due diversità ma tenendole sempre distinte.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero (www.masaf.gov.it) - sezione Controlli.