DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “DOLCETTO D’ACQUI”
Approvato con DPR 01.09.1972 (G.U. 308 - 27.11.1972)
Modificato con DM 30.11.2011 (G.U. 295 – 20.12.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
Modificato con D.M. 12.07.2013 (concernente correzione dei disciplinari) (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP)
Modificato con D.M. 07.03.2014 (Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP)
Per il riconoscimento del Consorzio tutela vini d'Acqui, vedi il Decreto 31 gennaio 2012. L'incarico al Consorzio è stato confermato con Decreto 5 febbraio 2015 e, successivamente, con Decreto 18 aprile 2018, con Decreto 4 giugno 2021 e, da ultimo, con Decreto 17 giugno 2024.
Articolo 1
Denominazione e vini
La denominazione di origine controllata “Dolcetto d’Acqui” è riservata ai seguenti vini rossi che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione:
“Dolcetto d’Acqui”
“Dolcetto d’Acqui” superiore.
Articolo 2
Base ampelografia
I vini a denominazione di origine controllata “Dolcetto d’Acqui” dovevono essere ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno Dolcetto al 100%.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente l’intero territorio dei comuni di: Acqui Terme, Alice Bel Colle, Ricaldone, Cassine, Strevi, Rivalta Bormida, Castelnuovo Bormida, Sezzadio, Terzo, Bistagno, Ponti, Castelletto d’Erro, Denice, Montechiaro, Spigno Monferrato, Cartosio, Ponzone, Morbello, Grognardo, Cavatore, Melasso, Visone, Orsara Bormida.
Articolo 4
Norme per la viticoltura
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del “Dolcetto d’ Acqui” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.
Sono pertanto da considerare idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti ed i cui terreni siano di natura argillosa tufacea-calcarea.
I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
È vietata ogni pratica di forzatura.
La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare le 8 t per ettaro.
Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione, di origine controllata “Dolcetto d’Acqui” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché’ la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo, fermo restando il limite resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare per il vino “Dolcetto d’Acqui” un titolo alcolometrico naturale minimo di 11,00% vol. e per il vino “Dolcetto d’Acqui” che voglia utilizzare la menzione superiore un titolo alcolometrico volumico naturale minimo non inferiore a 12,00% vol..
Articolo 5
Norme per la vinificazione
Le operazioni di vinificazione, nonché quelle di invecchiamento, devono essere effettuate nell’intero territorio delle province di: Asti, Alessandria, Cuneo, Torino, Genova e Savona.
La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70 %.
Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
Articolo 6
Caratteristiche al consumo
Il vino “Dolcetto d’Acqui” all’atto dell’immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
“Dolcetto d’Acqui”
colore: rosso rubino intenso con tendenza al rosso mattone con l’invecchiamento;
odore: vinoso, attenuato, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, gradevolmente mandorlato o amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
“Dolcetto d’Acqui” superiore
colore: rosso rubino intenso con tendenza al rosso mattone con l’invecchiamento;
odore: vinoso, attenuato, caratteristico;
sapore: asciutto, morbido, gradevolmente mandorlato o amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l’acidità totale e l’estratto non riduttore.
Articolo 7
Designazione e presentazione
Il vino “Dolcetto d’Acqui” può portare in etichetta la menzione “superiore” a condizione che sia stato sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno un anno, a decorrere dal 1° gennaio successivo all’annata di produzione delle uve.
Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi “extra”, “fine”, “scelto”, “selezionato” e similari.
È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l’acquirente.
Articolo 8
Confezionamento
Le bottiglie in cui viene confezionato il vino “Dolcetto d’Acqui”, per l’immissione al consumo, devono essere di forma bordolese, borgognona e similari, oppure rispondenti ad antico uso e tradizione. Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti il vino “Dolcetto d’Acqui” deve figurare l’indicazione dell’annata di produzione delle uve.
Articolo 9
Legame con l’ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
Il “Dolcetto d’Acqui” viene prodotto utilizzando l’omonimo vitigno Dolcetto. Il grappolo solitario, oblungo, con acini neri, minuti, tondi, contengono una polpa di colore rosso acceso, densa, sugosa, che fermentando dà un vino nero, sciolto, leggero. I vigneti sono coltivati da sapienti vignaioli secondo l’usanza del territorio col sistema Guyot classico. La vinificazione di cantina rispetta la tradizione al fine di valorizzare ed esaltare le caratteristiche del Dolcetto: la freschezza e la bevibilità. Il carattere giovane e gradevole di questo tipicissimo vino Piemontese si esprime sempre in un sapore asciutto ed armonico.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico
Le caratteristiche del “Dolcetto d’Acqui” docg sono date principalmente dal territorio di produzione, l’Alto Monferrato. Le colline che tagliano il territorio di Acqui sono in generale composte di un tufo bianco, o per meglio dire, di una marna argillosa compatta, o a volte sabbiosa, questi terreni influiscono nettamente ed in modo rilevante sulle caratteristiche organolettiche delle uve prodotte e del vino derivante.
C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).
La vocazione del territorio, intesa come particolare morfologia, caratteristiche climatiche, competenze e tradizioni vitivinicole, ha permesso di “selezionare” nel corso degli anni il vitigno che meglio si adatta all’ambiente stesso: il Dolcetto.
Articolo 10
Riferimenti alla struttura di controllo
“Valoritalia s.r.l.”, con sede a Roma, Via XX settembre n. 98/G [1]
La Società Valoritalia è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 61/2010 (Allegato 1), che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera a) e c), ed all’articolo 26 del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012 (Allegato 2).
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[1] Si veda il Decreto 22 luglio 2021, prot. n. 337790.