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Tipologia: IGT
Regione: Basilicata
Provincia: Matera, Potenza
Data aggiornamento: 14-02-2019
Categoria: Nessuna

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «BASILICATA»

Approvato con D.M.  03.11.1995 (G.U. 267 - 15.11.1995)

Modificato con D.M.  24.07.2009 (G.U.  184 - 10.08.2009)

Modificato con D.M. 30.11.2011 (G.U.  295 - 20.12.2011 - Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 07.03.2014 - Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf - Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

Il disciplinare di cui al Provvedimento 29 maggio 2018, recante la proposta di modifica inviata alla Commissione UE per l’approvazione definitiva, è stato reso pienamente applicabile per la produzione dei relativi vini con l'emanazione del D.M. 13 luglio 2018 per consentire l’etichettatura transitoria, fino alla conclusione della procedura d’esame UE.

Con la Comunicazione della Commissione europea 5 luglio 2019 (pubblicata in G.U.U.E. 5 luglio 2019, n. C 225) è stata pubblicata l'approvazione della modifica ordinaria. Vedi anche il Provvedimento 12 luglio 2019, recante le relative informazioni agli operatori del settore. 




Articolo 1

Denominazione e vini

1. L’indicazione geografica tipica «Basilicata», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti tipologie:

- bianco, anche nella tipologia frizzante e passito (Cat.Vino);

- rosso anche nella tipologia frizzante, novello e passito (Cat.Vino)

- rosato, anche nella tipologia frizzante;

- con la specificazione del nome di un vitigno, anche nella tipologia frizzante e, limitatamente ai rossi, anche nella tipologia novello.
 

Articolo 2

Base ampelografica

1. I vini a indicazione geografica tipica «Basilicata» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei e/o in osservazione per la regione Basilicata, ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare.

2. L’indicazione geografica tipica «Basilicata» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la regione Basilicata (Allegato 1) con l’esclusione dei vitigni Aglianico e Montepulciano, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell’ambito aziendale, per almeno l’85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione di tali vini le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei e/o in osservazione per la regione Basilicata fino a un massimo del 15%, di cui all’allegato 1.
 

Articolo 3

Zona di produzione uve

1. La zona di produzione delle uve per l’ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l’indicazione geografica tipica «Basilicata» comprende l’intero territorio amministrativo delle province di Matera e Potenza, nella regione Basilicata.
 

Articolo 4

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all’art.2 devono essere quelle tradizionali della zona.

2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica «Basilicata» bianco, rosso e rosato a tonnellate 20; per i vini a indicazione geografica tipica «Basilicata» con la specificazione del vitigno a tonnellate 19.

3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Basilicata», seguita o meno dal riferimento del vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,00 % per i bianchi;

10,50 %per i rosati;

10,50 % per i rossi.
 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

1. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

2. La zona di vinificazione corrisponde con quella di produzione delle uve delimitata all’art. 3.

3. La resa massima dell’uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80% per tutti i tipi di vino e al 50% per il passito.

4. Per le uve aromatiche destinate alla produzione dell’indicazione geografica tipica «Basilicata» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o su graticci.
 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

1. I vini a indicazione geografica tipica «Basilicata», all’atto dell’immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:

«Basilicata» Bianco

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, fruttato;

sapore: tipico, secco, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«Basilicata» Bianco frizzante

Spuma: fine ed evanescente

colore: giallo paglierino;

odore: intenso, fruttato;

sapore: da secco ad amabile, delicato, sapido;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.

«Basilicata» Rosso

colore: rosso rubino;

odore: complesso, fruttato;

sapore: armonico, secco, tipico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Basilicata» Rosso frizzante

Spuma: fine ed evanescente

colore: rosso rubino;

odore: fine, elegante;

sapore: delicato, da secco ad amabile

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

«Basilicata» Rosso novello

colore: rosso rubino con tonalità violacee;

odore: caratteristico, fruttato;

sapore: delicato, caratteristico, tenore zuccherino non superiore a 10 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l

«Basilicata» Rosato

colore: dal rosa tenue al rosa intenso;

odore: intenso, persistente;

sapore: tipico, caratteristico, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Basilicata» Rosato frizzante

colore: dal rosato tenue al rosa intenso;

odore: fine, elegante;

sapore: da secco ad amabile, delicato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

«Basilicata» Rosso Passito:

colore: rosso più o meno carico tendente al granato;

odore: caratteristico ed intenso;

sapore: dolce, armonico e vellutato;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol di cui effettivo almeno 13,00 % vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

«Basilicata» Bianco Passito:

colore: giallo tendente all’ambra a seconda dell’invecchiamento;

odore: intenso, fruttato;

sapore: caratteristico, da secco a dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol di cui effettivo almeno 12,00 % vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.

2. I vini a indicazione geografica tipica «Basilicata» con la specificazione del nome del vitigno, all’atto dell’immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.
 

Articolo 7

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di cui all’art. 1 è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi: «extra», «fine», «scelto», «selezionato» «superiore» e similari.

2. È tuttavia consentito l’uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi aziendali, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.
 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

A) Informazione sulla zona geografica.

1) Fattori naturali rilevanti per il legame.

La zona geografica delimitata comprende l’intero territorio amministrativo della Regione Basilicata, caratterizzato da tre grandi unità morfologiche geologiche: l’Appennino, la Fossa Bradanica e l’Avampaese Apulo.

La Basilicata è una regione prevalentemente montana e collinare, con il solo 10 % del territorio occupato da pianure; il 34% circa del territorio regionale si trova al di sopra dei 700 m. di altitudine e solo il 26 % è al di sotto dei 300m di quota. Dal punto di vista genetico i suoli della regione presentano un’elevata variabilità, per effetto della variabilità degli ambienti, e quindi dei fattori pedogenetici che hanno determinato la formazione e l’evoluzione degli strati pedologici. All’interno dell’areale di produzione possiamo distinguere a grandi linee suoli: suoli di origine vulcanica soprattutto a nord, nell’area del Vulture e nei rilievi circostanti, sono di origine per lo più piroclastica e presentano sviluppate proprietà fisico-chimiche che conferiscono loro un’elevata fertilità. Nell’area appenninica e nella fossa bradanica ritroviamo formazioni geologiche a litologia argillosa con consistente presenza di suoli a tessitura fine suoli e con grado di evoluzione differente. Questi suoli presentano orizzonti superficiali di colore scuro per effetto dell’arricchimento in sostanza organica; questa caratteristica è indice di proprietà favorevoli, quali un buon livello di fertilità agraria e di attività biologica.

Nell’area sud della regione e in provincia di Matera sono prevalenti suoli dei rilievi collinari argillosi su depositi marini a granulometria fine, argillosa e limosa, e subordinatamente su depositi alluvionali e lacustri. L’altitudine dei terreni coltivati a vite è compresa tra i 200 e i 800 metri s.l.m. con pendenza variabile e l’esposizione generale è orientata verso est e sud-est. Il clima della regione rientra nell’area di influenza in parte del clima temperato e freddo, e in parte di quello mediterraneo; l’andamento delle temperature è caratterizzato da forti escursioni, con estati calde e inverni rigidi.

Le precipitazioni medie annue, che variano con l’altitudine, vanno dai 529 mm di Recoleta (area litorale costiera metapontina) fino ai 2.000 di Lagonegro (area appenninica).

La distribuzione stagionale delle piogge ha caratteri tipicamente mediterranei concentrandosi per circa il 60% nel periodo autunno-inverno.

2) Fattori umani rilevanti per il legame.

Di fondamentale rilievo sono i fattori umani legati al territorio di produzione, che per consolidata tradizione hanno contribuito ad ottenere il vino “Basilicata”.

La coltivazione della vite in Basilicata ha origini antichissime, testimonianza della sua presenza ci portano agli Enotri e poi ai Lucani antichi popoli che abitarono l’Italia meridionale fin dal 1200- 1300 a.C., infatti secondo gli storici l’Enotria era così chiamata per la qualità eccezionale del vino prodotto. I Greci, alla fine del II millennio, iniziarono la colonizzazione dell’Italia meridionale dando origine a nuove comunità e promuovendo lo sviluppo del commercio con la madrepatria, le terre della Basilicata diventarono sede di vie di comunicazione e di trasporto delle merci.

I Greci furono portatori di nuove conoscenze e si deve ad essi l’introduzione di nuove varietà e di notevoli trasformazioni nella coltura della vite.

I numerosi scritti di Plinio, Strabone, Virgilio, Marziale testimoniano la presenza di una viticoltura evoluta già presente in zona fin dal VII secolo a.C.

L’intero territorio regionale è disseminato di testimonianze e reperti di quell’epoca che documentano la presenza della vite e l’eccellente qualità dei vini ottenuti.

Oltre all’Aglianico del Vulture, vitigno più rinomato della regione bisogna ricordare una notevolequantità di vitigni a bacca bianca e nera, coltivati da sempre in tutti in regione e molto spesso conosciuti solo con nomi locali, che hanno sostenuto per tanto tempo un ruolo importante nella viticoltura regionale.

Le prime notizie dettagliate e ordinate secondo un criterio scientifico sulla produzione dei vini prodotti in Basilicata da queste varietà coltivate risalgono alla “Statistica del Regno di Napoli” disposta da Gioacchino Murat nel 1811.

Nel 1887 si tiene a Potenza la prima mostra enologica in cui vengono presentati vini ottenuti da 30 differenti varietà coltivate.

Possiamo affermare, quindi, che la Basilicata ètra le più antiche regioni d’Italia a vocazione viticola; alla fine del secolo scorso venivano censite 154 diverse denominazioni di cultivar diffuse nei comuni della Basilicata.

- base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione del vino in questione sono quelli tradizionalmente coltivati nell’area di produzione.

- le forme di allevamento, i sesti d’impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l’esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma.

- le pratiche relative all’elaborazione dei vini sono quelle tradizionalmente consolidate in zona per la vinificazione in rosso di vini tranquilli ma strutturati.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all’ambiente geografico.

I vini di cui al presente disciplinare di produzione presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all’articolo 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare tutti i vini rossi presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate in tutte le tipologie, mentre al sapore e all’odore si riscontrano aromi prevalenti tipici dei vitigni.

C) Descrizione dell’interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B).

L’orografia collinare del territorio di produzione e l’esposizione prevalente dei vigneti, orientati a ad est sud est, e localizzati in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato, luminoso, favorevole all’espletamento di tutte le funzioni vegeto-produttive della pianta.

Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità. La millenaria storia vitivinicola della regione, dalla Magna Grecia, al medioevo, fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche del vino “Basilicata”.

Ovvero è la testimonianza di come l’intervento dell’uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell’epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all’indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere gli attuali rinomati vini.

La IGT «Basilicata» è stata riconosciuta con Decreto ministeriale del 3 novembre 1995.

Il territorio della Basilicata ha poggiato molto della sua economia enologica sulla produzione di vini frizzanti che costituiscono una forma di specializzazione dell’area che ha permesso di far conseguire agli operatori vitivinicoli rilevante notorietà.

La tradizionale produzione di vini frizzanti si ottiene da uve meno zuccherine in partenza e meno adatte alla produzione di spumante.

Questi vini venivano tradizionalmente prodotti perché destinati a soddisfare una domanda di mercato ben definita, complementare al consumo dei vini di buona struttura ed alta gradazione alcolica quali sono quelli della Indicazione Geografica Protetta “Basilicata”.

La tipica tecnica produttiva utilizzata per i vini frizzanti si basa essenzialmente su un’accurata scelta delle uve e precise tecniche di vinificazione che prevedono un arresto fermentativo più o meno precoce prima della ripresa di fermentazione in bottiglia.

I vitigni maggiormente utilizzati per la produzione di questi vini sono: Aglianico del Vulture tra quelli a bacca nera e Moscato tra quelli a bacca bianca.
 

Articolo 9

Riferimenti alla struttura di controllo

“Agroqualità S.p.A.”, con sede a Roma, Viale Cesare Pavese n. 305 [1].

La C.C.I.A.A. di Potenza è l’Autorità pubblica designata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della Legge 238/2016 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 25, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 26, par. 1, del Reg. CE n. 607/2009, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 25, par. 1, 2° capoverso.In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 14 giugno 2012, pubblicato in G.U. n. 150 del 29.06.2012.

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[1] Si veda il Decreto 6 luglio 2021, prot. n. 309377

 

ALLEGATO 1

Vitigni idonei alla coltivazione e in osservazione per la regione BASILICATA

- Vitigni idonei alla coltivazione:

002   AGLIANICO N.

003   AGLIANICONE N.

009   ALEATICO N.

016   ASPRINIO BIANCO B.

019   BARBERA N.

032   BOMBINO BIANCO B.

033   BOMBINO NERO N.

042   CABERNET FRANC N.

043   CABERNET SAUVIGNON N.

062   CILIEGIOLO N.

069   CORTESE B.

079   FALANGHINA B.

081   FIANO B.

088   FREISA N.

092   GARGANEGA B.

098   GRECO BIANCO B.

130   MALVASIA BIANCA DI BASILICATA B.

139   MALVASIA NERA DI BASILICATA N.

146   MERLOT N.

150   MONTEPULCIANO N.

153   MOSCATO BIANCO B.

158   MULLER THURGAU B.

160   NEBBIOLO N.

193   PINOT BIANCO B.

194   PINOT GRIGIO G.

195   PINOT NERO N.

199   PRIMITIVO N.

205   REFOSCO DAL PEDUNCOLO ROSSO N.

218   SANGIOVESE N.

221   SAUVIGNON B.

231   SYRAH N.

232   TEROLDEGO N.

238   TRAMINER AROMATICO Rs.

244   TREBBIANO TOSCANO B.

252   VERDECA B.

266   AGLIANICO DEL VULTURE N.

298   CHARDONNAY B.

299   MANZONI BIANCO B.

467   GUARNACCINO N

- vitigni in osservazione:

013   ANSONICA B.

023   BELLONE B.

046   CALABRESE N.

056   CASTIGLIONE N.

099   GRECO NERO N.

101   GRILLO B.

127   MALBECH N.

135   MALVASIA DI LIPARI B.

154   MOSCATO GIALLO B.

156   MOSCATO ROSA Rs.

163   NEGRO AMARO N.

168   NERO BUONO N.

183   PECORELLO B.

184   PECORINO B.

247   UVA DI TROIA N.

335   PETIT VERDOT N.

346   VIOGNER N.

402   PETIT MANSENG B.

455   MINUTOLO B.