Tipologia: IGT
Regione: Veneto
Provincia: Verona
Categoria: Nessuna

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE VINI INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA “VERONA” O “PROVINCIA DI VERONA” O “VERONESE”


Approvato con D.M. 21.11.1995 (G.U. 297 - 21.12.1995)

Modificato con D.M. 27.02.1996 (G.U. 57 - 08.03.1996)

Modificato con D.M. 21.03.1996 (G.U. 79 - 03.04.1996)

Modificato con D.M. 13.08.1997 (G.U. 210 - 09.09.1997)

Modificato con D.M. 27.06.2008 (G.U. 158 - 08.07.2008)

Modificato con D.M. 12.11.2010 (G.U. 283 - 03.12.2010 - S.O. n. 264)

Modificato con D.M. 30.11.2011 (G.U. 295 - 20.12.2011 - pubblicato nel sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP)

Modificato con D.M. 12.07.2013 (pubblicato nel sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP

Modificato con D.M. 08.10.2013 (G.U. 254 - 29.10.2013 e pubblicato nel sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP)

Modificato con D.M. 07.03.2014 (pubblicato nel sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP)

Il disciplinare di cui al Provvedimento 24 maggio 2017, recante la proposta di modifica inviata alla Commissione UE per l’approvazione definitiva, è stato reso pienamente applicabile per la produzione dei relativi vini con l'emanazione del D.M. 19 luglio 2017 per consentire l’etichettatura transitoria, fino alla conclusione della procedura d’esame UE.

Con la Comunicazione della Commissione europea 5 luglio 2019 (pubblicata in G.U.U.E. 5 luglio 2019, n. C 225) è stata pubblicata l'approvazione della modifica ordinaria. Vedi anche il Provvedimento 12 luglio 2019, recante le relative informazioni agli operatori del settore. 



Articolo 1

L’indicazione  geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione e' riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

Articolo 2

La indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» e' riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più' vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Verona. di cui al Registro nazionale delle varietà di viti approvato con DM 7 maggio 2004 (GU n. 242 del 14 ottobre 2004) e successivi aggiornamenti di cui all’allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

La indicazione   geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni, o del relativo sinonimo il cui uso in etichetta e' consentito dalla vigente normativa comunitaria e nazionale: Chardonnay, Garganega, Pinot bianco, , Riesling, Sauvignon, Tai (da Tocai friulano), Trebbiano (da Trebbiano toscano e/o Trebbiano di Soave), Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Corvina, Merlot, Pinot nero (anche vinificato in bianco) Corvinone, Goldtraminer, Gosen, Sennen, Syrah, Oseleta, Carmenere, Rebo, Rossignola, Petit Verdot e Teroldego e' riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Verona fino ad un massimo del 15% di cui all’allegato 1 del presente disciplinare di produzione.

Nella preparazione del vino Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc, Cabernet sauvignon e Carmenere. I vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» possono utilizzare la specificazione del nome di due  vitigni  idonei  alla  coltivazione  per  l’area  amministrativa  sopra  indicata,  alle  seguenti condizioni:

- il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;

- l’indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all’effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione e colore;

- il quantitativo di uva utilizzata del vitigno presente nella misura minore non deve essere inferiore al 15% del totale.

I vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al presente articolo, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante; i soli vini derivanti da vitigni a bacca rossa possono essere prodotti anche nella tipologia novello.
 

Articolo 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti ad essere designati con la indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Verona, nella regione Veneto.
 

Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei  vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, per i vini a indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» bianco, rosso e rosato, anche con la specificazione del vitigno, non deve essere superiore a tonnellate 25, ad eccezione dei vitigni: Chardonnay, Pinot bianco, , Pinot nero, Riesling, Sauvignon, Cabernet franc, Goldtraminer, Gosen, Sennen, Oseleta, Carmenere, Rebo, Rossignola e Petit Verdot, per i quali non deve essere superiore a tonnellate 19 e per Syrah a 15 tonnellate.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata, nell’ambito aziendale, della varietà Pinot grigio destinata esclusivamente alla produzione di vini bianchi, anche nelle diverse tipologie, non può essere superiore a tonnellate 19.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese», dopo le eventuali operazioni di arricchimento, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico totale minimo indicato all’art. 6 per le diverse tipologie di prodotto.
 

Articolo 5

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 80%, per tutti i tipi di vino.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» devono essere effettuate all’interno della zona di produzione delle uve di cui all’articolo 3.

Inoltre, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito, ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera b, del Regolamento CE n. 607/2009, che tali operazioni siano effettuate anche nell’ambito dell’intero territorio amministrativo dei comuni confinanti con la zona di produzione delle uve, di cui all’articolo 3, ubicati nelle Province di Padova, Vicenza e Rovigo.


Articolo 6

I vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche:

bianco, bianco frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;

acidità totale minima: 3.5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 13.0 g/l.

rosso, rosso frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.50% vol.;

acidità totale minima: 3.5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17.0 g/l.

rosato, rosato frizzante, (anche con riferimento al nome di vitigno)

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 9.00% vol.;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 14,00 g/l.

novello (anche con riferimento al nome di vitigno)

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11.00% vol.;

acidità totale minima: 3,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 17,00 g/l.


Articolo 7

Alla indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.

È  tuttavia  consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore. Ai vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» è consentito utilizzare in etichettatura la menzione «vivace».

L'indicazione   geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio  delimitato  nel  precedente  art.  3,  ed  iscritti  nello  schedario  viticolo  dei  vini  a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

E’ vietato riportare nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica ‘Verona’ o ‘Provincia di Verona’ o ‘Veronese’ il riferimento alla varietà Pinot grigio.
 

Articolo 8

Legame con l’ambiente geografico

a)  Specificità della zona geografica

Fattori naturali

L’area di produzione dei vini IGT «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» si estende nell’intera provincia di Verona e copre l’intera fascia pedemontana, estendendosi dal lago di Garda a ovest fino alla provincia di Vicenza a est. Anche se la zona è costituita da una serie di vallate e di colline che entrano nella pianura, possono individuarsi alcune caratteristiche comuni e proprie della Provincia di Verona, dove il clima ed il suolo hanno un ruolo fondamentale. Grazie alla protezione della catena montuosa dei Lessini a nord, alla vicinanza del lago di Garda e all'esposizione a sud dei terreni collinari e di fondovalle, il clima è complessivamente mite e non troppo piovoso avvicinandosi soprattutto nella bassa collina e nel fondovalle a quello "Mediterraneo".

La piovosità non eccede se non durante l'inverno e la media annua oscilla fra gli 850 ed i 1000 mm. I suoli della Provincia di Verona sono costituiti sia dalla disgregazione di formazioni calcareo- dolomitiche, sia da basalti e da depositi morenici e fluviali anche di origine vulcanica che determinano un diverso apporto idrico alla vite nei vari stadi di sviluppo e crescita dell'apparato fogliare e durante la fase di maturazione dell'uva.

Fattori umani e storici

Le prime coltivazioni della «Vitis vinifera L. », si attribuiscono alla civiltà paleoveneta o a quella etrusco-retica che fiorì tra il VII e il V secolo a.C. e che persistette durante la dominazione romana nell’attuale Provincia di Verona, nel «Pagus Arusnatium».

La tradizione vitivinicola della provincia di Verona, testimoniata anche da illustri DOC e DOCG che testimoniano la vocazionalità vitivinicola della zona, si conferma anche nei vigneti e nelle cantine della IGT «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» dove, accanto a vitigni storici e autoctoni come Garganega e Trebbiano di Soave per i bianchi e Corvina, Corvinone, Oseleta e Rossignola per i rossi, si coltivano anche quelli internazionali che qui hanno trovato ottime condizioni di clima e di terreno.

L’indicazione geografica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese», è utilizzata in modo continuato dai produttori vitivinicoli a partire dal 1977, a seguito del regolamento CEE 816/70 e designazione e presentazione dei vini definiti allora “vini da tavola con indicazione geografica”.

Nel 1995, con il decreto del 21 novembre, è stato approvato l’attuale disciplinare di produzione successivamente modificato al fine di adeguarlo al mercato dei vini a indicazione geografica tipica e alle normative comunitarie.

b) Specificità del prodotto

I vini ad indicazione geografica tipica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» d’annata rossi, sono vini giovani, fini, dal colore rosso rubino, dal profumo vinoso, sottile, con toni fruttati talvolta di ciliegia e rosa, dal sapore fresco, da secco o amabile e morbido, piacevolmente tannico, talvolta con sentori amarognoli e vivace.

I vini bianchi si caratterizzano per la complessità dei profumi e presentano un colore dal giallo paglierino a volte con riflessi verdognoli, al giallo carico a seconda del vitigno.

Questi vini presentano una buona struttura accompagnata da un’eccellente sapidità con un finale

fresco e vivace.

I vini  della presente  IGT  presentano,  dal  punto  di  vista analitico  ed  organolettico  una  chiara

individuazione e tipicizzazione legata all’ambiente geografico.

In particolare i vini risultano nelle diverse tipologie equilibrati con riferimento al quadro chimico-

fisico, mentre al sapore e all’odore si riscontrano le caratteristiche prevalenti tipiche dei vitigni.

c) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

Il legame dei vini della Indicazione Geografica «Verona» o «Provincia di Verona» o «Veronese» con il territorio è dato dalla rinomanza del nome Verona, famoso in tutto il mondo per la qualità dei vini e la bellezza delle aree vitivinicole.
 

Articolo 9

Riferimenti  alla struttura di controllo

Siquria Srl [1]

Vicolo A. Mattielli, 11

37038 - Soave (VR) Italy

Tel. 045 4857514

Fax: 045 6190646

e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La Società Siquria è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 64 della legge n. 238/2016 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’articolo 19 par.

1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’articolo 20, par. 1, del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato articolo 19, par. 1, 2° capoverso.

In  particolare,  tale  verifica  è  espletata  nel  rispetto  di  un  predeterminato  piano  dei  controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il DM 2 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 253 del 30.10.2018.

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[1] Si veda il Decreto 8 luglio 2021, prot. n. 313198.


 

ALLEGATO 1


Varietà di vite idonee alla coltivazione nella  Provincia di Verona

Cabernet franc

Cabernet sauvignon

Carmenère

Chardonnay

Corbina

Cortese

Corvina

Corvinone

Durella

Enantio

Garganega

Grapariol

Manzoni bianco

Marzemina grossa

Merlot

Molinara

Moscato giallo

Muller thurgau

Pinot bianco

Pinot grigio

 Pinot nero

 Riesling

 Riesling italico

 Rondinella

 Sylvaner verde

 Teroldego

 Tocai friulano

 Trebbiano di soave

Turchetta

Barbera

Bianchetta trevigiana

Casetta (1)

Croatina

Dindarella

Forsellina

Lagrein

Malvasia bianca lunga

Malvasia istriana

Marzemino

Moscato bianco

Negrara

Nosiola

Raboso veronese

Schiava gentile

Schiava grigia

Schiava grossa

Traminer aromatico

Trebbiano toscano

Ancellotta

Goldtraminer

Gosen

Oseleta

Petit verdot

 Rebo

Rossignola

Sangiovese

Sauvignon

Sennen

Syrah

Trebbiano giallo

Trebbiano romagnolo

Veltriner

 

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