DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI “TERRE SICILIANE”
Approvato con D.M. 22.11.2011 (G.U. 284 – 06.12.2011 - S.O. 252)
Modificato con DM 30.11.2011 (G.U. 295 – 20.12.2011 - Sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP)
Modificato con D.M. 12.07.2013 (pubblicato nel sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP)
Modificato con D.M. 07.03.2014 (pubblicato nel sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP)
Con decreto 22 novembre 2019, prot. 81917, in esecuzione della sentenza del T.A.R Lazio, sez. II ter, n. 12756/2019, è stata modificata la proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini “Terre Siciliane”, allegata al decreto ministeriale prot. n. 53951 del 12 luglio 2017 (così come prorogato nei suoi effetti con il decreto ministeriale prot. n. 52992 del 18 luglio 2018).
Le modifiche di cui alla proposta di disciplinare allegata al decreto 22 novembre 2019, prot. 81917, sono applicabili a decorre dalla data del 6 novembre 2019, relativa alla pubblicazione citata sentenza e saranno applicabili in via transitoria fino alla definizione della procedura di modifica del disciplinare di produzione in questione da parte della Commissione UE, fatto salvo l’eventuale pronunciamento dell’autorità giudiziaria amministrativa di secondo grado. Vedi anche il Comunicato 9 dicembre 2019 (pubblicato in G.U. 9 dicembre 2019, n. 288).
Con decreto 27 marzo 2020, prot. 18390, in esecuzione dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, sez. III, n. 996/2020, è ripristinata la proposta di modifica del disciplinare di produzione della IGT dei vini “Terre Siciliane”, resa applicabile in via transitoria con il decreto ministeriale prot. n. 53951 del 12 luglio 2017 (così come prorogato nei suoi effetti con il decreto ministeriale prot. n. 52992 del 18 luglio 2018).
Le disposizioni della proposta di disciplinare allegata al decreto 27 marzo 2020, prot. 18390, sono applicabili a decorre dalla data del 28 febbraio 2020, relativa alla pubblicazione citata ordinanza. E’ fatto salvo lo smaltimento dei prodotti confezionati entro il predetto termine, in conformità alle disposizioni di cui alla proposta di disciplinare allegata al decreto 22 novembre 2019, prot. 81917. Le disposizioni sono applicabili in via transitoria, anche nei riguardi delle produzioni derivanti dalla vendemmia 2020 ed eventualmente successive, fino alla definizione della procedura di modifica del disciplinare di produzione in questione da parte della Commissione UE, fatto salvo l’eventuale adeguamento al definitivo pronunciamento della richiamata autorità giudiziaria amministrativa di secondo grado. Vedi anche il Comunicato 6 aprile 2020 (pubblicato in G.U. 6 aprile 2020, n. 91).
Si veda il Comunicato 3 marzo 2022 (pubblicato in G.U. 3 marzo 2022, n. 52) per l'integrazione della IGP «Terre Siciliane» all'elenco delle modifiche ordinarie ai disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP ai sensi dell'art. 61, paragrafo 6, del Reg. UE n. 2019/33.
Con Comunicato 29 aprile 2025 è stata pubblicata la proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta (IGP) dei vini "Terre Siciliane". La predetta proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione è stata approvata con il Decreto 24 giugno 2025. Per la pubblicazione della modifica ordinaria approvata del disciplinare di produzione, si veda la Comunicazione della Commissione europea 7 ottobre 2025 (v. anche il Comunicato 15 ottobre 2025 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste).
Articolo 1
Denominazione e vini
L'indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare per le seguenti categorie e tipologie:
categoria vino (1):
«Terre Siciliane» bianco anche passito e vendemmia tardiva;
«Terre Siciliane» rosso, anche novello, passito e vendemmia tardiva;
«Terre Siciliane» rosato, anche passito;
categoria vino frizzante (8):
«Terre Siciliane» frizzante bianco, rosso e rosato;
categoria vino spumante (4):
«Terre Siciliane» spumante bianco e rosato;
categoria vino liquoroso (3):
«Terre Siciliane» liquoroso bianco e rosso;
«Terre Siciliane» nelle suddette tipologie anche con specificazione di uno, due, tre o quattro dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia.
Articolo 2
Base ampelografica dei vigneti
1. I vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve a bacca di colore corrispondente o a bacca di colore non corrispondente per le tipologie rosato e per le tipologie ottenute da uve a bacca nera vinificate in bianco, provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite per uve da vino ai sensi della vigente normativa, riportati nell'allegato 1 del presente disciplinare.
2. L'indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, ad esclusione del vitigno Grillo e Calabrese o suo sinonimo, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni. Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, fino a un massimo del 15%.
3. L'indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» con la specificazione di due o tre o quattro vitigni compresi fra quelli idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, iscritti nel registro nazionale delle varietà e dei cloni di vite per uve da vino ai sensi della vigente normativa, ad esclusione del vitigno Grillo e Calabrese o suo sinonimo, è consentita a condizione che:
il vino derivi esclusivamente da uve prodotte dai vitigni ai quali si vuole fare riferimento;
l'indicazione dei vitigni deve avvenire in ordine decrescente rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute e in caratteri della stessa dimensione;
il quantitativo di uva prodotta per il vitigno presente nella misura minore deve essere comunque non inferiore al 15% del totale.
Articolo 3
Zona di produzione delle uve
La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Siciliana.
Articolo 4
Norme per la viticoltura, rese e caratteristiche qualitative delle uve
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona.
2. La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» con o senza la specificazione di vitigno a tonnellate 18 per i vini bianchi e a tonnellate 16 per i vini rossi e rosati.
3. Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane», seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
10% vol. per i bianchi;
10% vol. per i rosati;
10,50% vol. per i rossi;
10% vol. per gli spumanti bianco e rosato;
12% vol. per i liquorosi; 10,50% per il novello;
10% vol. per il passito bianco (prima dell'appassimento);
10,50% vol. per il passito rosso (prima dell'appassimento);
13% vol. per la vendemmia tardiva.
Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore, con provvedimento regionale, può essere ridotto dello 0,5% vol.
Articolo 5
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio amministrativo della Regione Siciliana.
2. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
3. La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vini ad eccezione delle tipologie passito per le quali non deve essere superiore al 50%; per le tipologie liquoroso tali rese sono al netto dell'alcolizzazione che può essere effettuata con alcol di natura vinosa, con alcol vinico e con aggiunta di acquavite di vino.
4. Per le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» passito è consentito un leggero appassimento sulla pianta o dopo la raccolta.
Per i vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» in versione passito e vendemmia tardiva non è consentita la pratica dell'arricchimento.
Articolo 6
Caratteristiche dei vini al consumo
1. I vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane», anche con la specificazione del/i nome/i del/i vitigno/i, all'atto dell'immissione al consumo, devono avere le seguenti caratteristiche:
«Terre Siciliane» bianco:
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: dal secco all'abboccato, equilibrato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 13,0 g/l.
«Terre Siciliane» bianco vendemmia tardiva:
colore: dal giallo paglierino al dorato;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. di cui almeno l'10,00% vol. svolto;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.
«Terre Siciliane» rosso:
colore: rosso rubino più o meno intenso;
odore: gradevole, fine;
sapore: dal secco all'abboccato, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 3,5 g/l
estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l.
«Terre Siciliane» rosso vendemmia tardiva:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico, delicato, persistente;
sapore: dal secco al dolce, tipico, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,00% vol. di cui almeno il 10,00% vol. svolto;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Terre Siciliane» rosato:
colore: rosa più o meno intenso;
odore: fine, elegante;
sapore: dal secco all'abboccato armonico, equilibrato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 14,0 g/l.
«Terre Siciliane» Spumante bianco:
spuma: fine, persistente;
colore: giallo paglierino più o meno intenso;
odore: caratteristico, fine;
sapore: fresco, armonico, da extra-brut a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l.
«Terre Siciliane» Spumante Rosato:
spuma: fine, persistente;
colore: rosato più o meno intenso;
odore: caratteristico, delicato;
sapore: fresco, armonico, da extra-brut a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 12,0 g/l.
«Terre Siciliane» bianco passito:
colore: giallo tendente all'ambra a seconda dell'invecchiamento;
odore: intenso, fruttato;
sapore: dolce, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol. con residuo zuccherino minimo di 50,0 grammi;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
«Terre Siciliane» rosso passito:
colore: rosso più o meno carico tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: caratteristico ed intenso;
sapore: dolce, armonico e vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% vol con residuo zuccherino minimo di 50,0 grammi;
acidità totale minima: 3,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l.
2. I vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» con la specificazione del nome del vitigno, all'atto dell'immissione al consumo, oltre alle caratteristiche sopra specificate per i vini del corrispondente colore, devono presentare le caratteristiche organolettiche proprie del vitigno.
3. I vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane», anche con la specificazione del nome del vitigno, prodotti nelle tipologie «frizzante», «novello» e «liquoroso», all'atto dell'immissione al consumo, devono avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo di:
«Terre Siciliane» frizzante: 9,00%;
«Terre Siciliane» novello: 11,00%;
«Terre Siciliane» liquoroso: 15,00%.
Articolo 7
Etichettatura e presentazione
1. All'indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «superiore» e similari.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purchè non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.
3. Nell'etichettatura e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica «Terre Siciliane» non è consentito utilizzare il nome del vitigno Grillo e Calabrese o suo sinonimo Nero d'Avola nelle informazioni facoltative al consumatore sulla base ampelografica.
Articolo 8
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica.
1) Fattori naturali rilevanti per il legame
La zona geografica delimitata comprende l'intero territorio amministrativo della Regione Siciliana. L'orografia mostra dei contrasti netti tra la porzione settentrionale, prevalentemente montuosa, quella centro-meridionale e sud-occidentale, essenzialmente collinare; quella tipica di altopiano, presente nella zona sud-orientale e quella vulcanica nella Sicilia orientale. Le zone pianeggianti si concentrano maggiormente nelle aree costiere.
La rete idrografica è molto complessa; numerosi sono i corsi d'acqua a regime torrentizio e molti a corso breve e rapido; le valli fluviali sono per lo più strette ed approfondite nella zona montuosa, sensibilmente più aperte nella zona collinare.
Le formazioni litologiche siciliane possono essere assemblate nei seguenti complessi:
complesso clastico di deposizione continentale;
complesso vulcanico (Etna e vulcaniti antiche degli Iblei);
complesso sabbioso-calcarenitico plio-pleistocenico;
complesso argilloso-marnoso comprendente tutte le formazioni prevalentemente argillose presenti nel territorio siciliano;
complesso evaporitico comprendente i tipi litologici della Formazione Gessoso-Solfifera del Miocene Superiore;
complesso conglomeratico-arenaceo; complesso arenaceo-argilloso-calcareo comprendente tutte le varie formazioni a prevalente componente arenacea, diffuse nella Sicilia settentrionale;
complesso carbonatico comprendente parte dei Peloritani e la serie calcarea degli Iblei;
complesso filladico e scistoso cristallino (nella catena peloritana).
Per quanto riguarda il clima, si possono distinguere quattro ambienti climatici primari:
ambiente costiero: clima mite con temperatura media annua intorno a 18° C, piovosità media annua di 400-500 mm (Province di Trapani, Palermo e Agrigento); ridotta o quasi assenza di pioggia durante la stagione calda. Nel litorale compreso tra Cefalù e Messina la piovosità media annua è di 800 mm, mentre in quello dell'alto Ionio arriva anche a 900 mm;
ambiente area Etna: il clima è umido, specie sul versante settentrionale dove le piogge raggiungono i 600-800 mm, nella fascia bassa, fino a superare i 1200 mm alle maggiori altitudini. Il versante orientale è più piovoso di quello occidentale. La temperatura media annua risente dell'esposizione dei versanti e dell'altimetria, infatti, il versante orientale è più caldo mentre quello settentrionale rimane il più freddo e danno origine ad ambienti rispettivamente più precoci o più tardivi. Il versante sud-occidentale è quello più asciutto;
ambiente delle catene montuose (Peloritani, Nebrodi, Madonie e Sicani): la piovosità media annua può arrivare a 1000 mm ed oltre. La temperatura media minima si approssima a 0° C e la media massima intorno a 25° C.;
ambiente della Sicilia interna e dell'Altopiano Ibleo: la temperatura media annua è superiore a 15° C e quella media delle massime in estate arriva a 29° C; la piovosità annua è limitata anche a 400 mm, pertanto, nella Sicilia interna bassa collina (Province di Trapani, Palermo, Agrigento e Caltanissetta) il clima è caldo e arido, nella media collina del palermitano si hanno valori di pioggia pari a 600-700 mm e nell'Altopiano Ibleo anche 800 mm.
2) Fattori umani rilevanti per il legame.
La Sicilia è una delle regioni di più antica tradizione viticola come dimostrano i numerosi reperti archeologici (ampeloliti, fossili, anfore ad uso vinario, monete con figurazioni dionisiache e uvicole) e le molteplici fonti letterarie greche e latine che fanno riferimento ai rinomati vini siciliani.
Sin dall'epoca dei Fenici (IX-IV secolo a.C.) il commercio di olio e vino è testimoniato dalla presenza di anfore utilizzate per il trasporto e da altre tipologie di ceramiche, quali le brocche bilobate e le coppe carenate, che costituivano i «servizi» normalmente impiegati per il consumo di vino. Le recenti ricerche archeologiche dimostrano, inoltre, che i Fenici si occuparono anche di attività agro-pastorali, oltre che di commercializzazione (M. Botto 2001).
Grande splendore i vigneti ebbero durante la colonizzazione dei Greci (VIII-III secolo a.C.), che introdussero alcuni vitigni come il Grecanico, giunto sino ai nostri giorni. Si ritrovano raffigurazioni di scene viticole sulle monete a testimonianza della sviluppata attività economica della regione legata alla produzione vinaria.
Durante il dominio dei Romani (III secolo a.C. - V secolo d.C.), in particolare in età cesarea nella Gallia è attestata la presenza di vino siciliano. Plinio citava il Mamertino del messinese, quando Cesare brindò alla festa per il suo trionfo al terzo consolato.
Durante il declino dei Romani, in Sicilia si afferma la classe dei grandi proprietari terrieri, come è attestato dalla presenza di grandi ville rustiche come quella del Casale di Piazza Armerina, nei cui mosaici sono rappresentate scene di vendemmia, a testimonianza della coltivazione dei vigneti nel territorio.
Successivamente, le continue invasioni dei barbari nelle campagne portarono all'abbandono delle stesse, per cui la coltivazione della vite cadde in declino.
Nonostante il Corano facesse divieto di assumere alcolici, durante il dominio dei Musulmani (827-1061) venivano coltivate le uve da mensa e fu introdotto a Pantelleria il vitigno «Zebib» (oggi Zibibbo o Moscato di Alessandria), tratto dal Capo Zebib in Africa di fronte l'isola di Pantelleria (B. Pastena 1970).
La vite e l'ulivo ripresero la loro espansione durante il periodo della dominazione dei Normanni; in seguito, durante il periodo della dominazione degli Aragonesi, il vino siciliano raggiunse grande rinomanza, attestata dalla costituzione di numerose società di vendita di vino, come riferisce il Cougnet nella sua «Historiae de la table».
Durante la dominazione degli spagnoli (1512-1713), nei territori interni aumentarono i vigneti, gli oliveti e i mandorleti e, dove abbondava l'acqua anche i giardini e le coltivazioni di ortaggi. Nel Cinquecento, Tommaso Fazello, nel suo «De rebus Siculis», cita come zone assai vitate il territorio di Aci, il contado di Messina, la pianura ai piedi dell'Etna, la Val di Mazara e la piana di Palermo. Bacci, nel suo celebre «Naturali vinorum historia», cita i vigneti alle falde del Monte Erice, quelli del territorio di Palermo e dell'isola di Lipari, sparsa di fecondi colli.
L'importanza della produzione vitivinicola in questo periodo viene attestata dalla costituzione delle maestranze dei bottai a Salemi nel 1683 e di quella di Palermo.
Durante il successivo dominio dei Piemontesi e degli Austriaci la viticoltura visse un periodo di crisi dalla quale si risollevò in epoca Borbonica, come attesta il viaggiatore lucchese G.A. Arnolfini, nel suo «Giornale di viaggio» del 1776, dove parla del vino siciliano che si produce in abbondanza in tutte le parti dell'isola. Il commerciante inglese John Woodhouse apre uno stabilimento vinicolo a Marsala, sviluppando il commercio dei vini Marsala con l'Inghilterra. Anche Benjamin Ingham apre diversi stabilimenti a Marsala e Mazara; ma ad esaltare lo sviluppo del commercio del Marsala contribuì in maniera preponderante la fondazione di uno stabilimento da parte dell'imprenditore Vincenzo Florio.
Nel 1862, Garibaldi tornò in Sicilia e visitò lo stabilimento Florio, bevve e lodò il Marsala dolce che da allora in poi fu denominato «Garibaldi dolce».
Nella seconda metà dell'Ottocento, l'invasione della fillossera distrugge gran parte dei vigneti dell'isola e la vite viene soppiantata da altre colture.
Agli inizi del XX secolo si diffuse la tecnica dell'innesto su vite americana resistente alla fillossera e la vite cominciò nuovamente a verdeggiare.
La crisi economica conseguente alla fillossera e la guerra commerciale con la Francia segnarono la fine della produzione dei vini ad alta gradazione e ad intenso colore, che venivano esportati in Francia come vini da taglio, ed aumentò la produzione dei vini da pasto a più moderato tenore alcolico, profumati e freschi.
E' verso la fine degli anni '80 ed i primi anni '90 che si può indicare l'inizio della moderna storia del vino siciliano.
Si assoda la capacità della Sicilia a produrre vini bianchi di qualità sia con vitigni autoctoni come Inzolia, Catarratto, Grillo, sia con vitigni alloctoni, come lo Chardonnay, Muller Thurgau e Sauvignon. Negli anni Novanta inizia la sperimentazione e la produzione di vini rossi di alta qualità con il vitigno autoctono Nero d'Avola e gli alloctoni Cabernet, Merlot, Syrah, Petit Verdot e Pinot nero.
Il protagonista indiscusso di tale nuovo corso è il Nero d'Avola, che anche in assemblaggio con altri vitigni internazionali riesce a caratterizzare e a marcare il vino stesso, non solo per l'aspetto cromatico, ma soprattutto perchè conferisce al vino una tipicità riconducibile ai sapori mediterranei.
L'incidenza dei fattori umani, nel corso della storia, è in particolare riferita alla puntuale definizione dei seguenti aspetti tecnico produttivi, che costituiscono parte integrante del vigente disciplinare di produzione:
base ampelografica dei vigneti: i vitigni idonei alla produzione dei vini in questione, sono quelli tradizionalmente coltivati nell'area geografica considerata;
le forme di allevamento, i sesti d'impianto e i sistemi di potatura che, anche per i nuovi impianti, sono quelli tradizionali e tali da perseguire la migliore e razionale disposizione sulla superficie delle viti, sia per agevolare l'esecuzione delle operazioni colturali, sia per consentire la razionale gestione della chioma, permettendo di ottenere una adeguata superficie fogliare ben esposta e di contenere le rese di produzione di vino entro i limiti fissati dal disciplinare;
le pratiche relative all'elaborazione dei vini, sono quelle tradizionalmente consolidate nella zona.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.
I vini di cui al presente disciplinare presentano, dal punto di vista analitico ed organolettico, caratteristiche molto evidenti e peculiari, descritte all'art. 6, che ne permettono una chiara individuazione e tipicizzazione legata all'ambiente geografico.
In particolare, tutti i vini presentano caratteristiche chimico-fisiche equilibrate che contribuiscono al loro equilibrio gustativo; in tutte le tipologie si riscontrano aromi gradevoli, armonici, caratteristici ed eleganti, con eventuali note fruttate, floreali e vegetali tipici dei vitigni di partenza.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b).
L'orografia prevalentemente collinare del territorio di produzione, l'esposizione dei vigneti e l'ubicazione degli stessi in zone particolarmente vocate alla coltivazione della vite, concorrono a determinare un ambiente adeguatamente ventilato e luminoso, favorevole ad una ottimale svolgimento delle funzioni vegeto-produttive della pianta.
Nella scelta delle aree di produzione vengono privilegiati i terreni con buona esposizione adatti ad una viticoltura di qualità.
Anche il clima dell'area di produzione concorre alla produzione di vini di qualità.
La millenaria storia vitivinicola di questo territorio, dalla preistoria fino ai giorni nostri, attestata da numerosi documenti, è la generale e fondamentale prova della stretta connessione ed interazione esistente tra i fattori umani e la qualità e le peculiari caratteristiche dei vini della I.G.T. «Terre Siciliane». Ovvero è la testimonianza di come l'intervento dell'uomo nel particolare territorio abbia, nel corso dei secoli, tramandato le tradizionali tecniche di coltivazione della vite ed enologiche, le quali nell'epoca moderna e contemporanea sono state migliorate ed affinate, grazie all'indiscusso progresso scientifico e tecnologico, fino ad ottenere i rinomati vini «Terre Siciliane», le cui peculiari caratteristiche sono descritte all'art. 6 del disciplinare.
Art. 9.
Riferimenti alla struttura di controllo
L'organismo delegato, designato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ad effettuare la verifica annuale del rispetto del presente disciplinare di produzione, ai sensi della normativa vigente, è indicato nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet del Ministero - sezione controlli.
Allegato 1
Varietà di uve da vino idonee alla coltivazione nella Regione Sicilia
|
1 |
Aglianico N. |
|
2 |
Albanello B. |
|
3 |
Alicante N. |
|
4 |
Alicante Bouschet N. |
|
5 |
Ancellotta N. |
|
6 |
Ansonica B. |
|
7 |
Barbera N. |
|
8 |
Cabernet Franc N. |
|
9 |
Cabernet Sauvignon N. |
|
10 |
Calabrese N. o Nero d’Avola |
|
11 |
Carignano N. |
|
12 |
Carricante B. |
|
13 |
Catanese Nero N. |
|
14 |
Catarratto Bianco Comune B. |
|
15 |
Catarratto Bianco Lucido B. |
|
16 |
Chardonnay B. |
|
17 |
Chenin B. |
|
18 |
Ciliegiolo N. |
|
19 |
Corinto Nero N. |
|
20 |
Damaschino B. |
|
21 |
Fiano B. |
|
22 |
Frappato N. |
|
23 |
Gaglioppo N. |
|
24 |
Glera (ex Prosecco) B. |
|
25 |
Grecanico dorato B. |
|
26 |
Grillo B. |
|
27 |
Malbech N. |
|
28 |
Malvasia Bianca B. |
|
29 |
Malvasia di Lipari B. |
|
30 |
Manzoni Bianco B. |
|
31 |
Merlot N. |
|
32 |
Minnella Bianca B. |
|
33 |
Mondeuse N. |
|
34 |
Montepulciano N. |
|
35 |
Montonico Bianco B. |
|
36 |
Moscato Bianco B. |
|
37 |
Moscato Giallo B. |
|
38 |
Moscato Rosa rs. |
|
39 |
Muller Thurgau B. |
|
40 |
Nerello Cappuccio N. |
|
41 |
Nerello Mascalese N. |
|
42 |
Nocera N. |
|
43 |
Perricone N. |
|
44 |
Petit Manseng B. |
|
45 |
Petit Verdot N. |
|
46 |
Pinot Nero N. |
|
47 |
Pinot Grigio G. |
|
48 |
Pinot Bianco B. |
|
49 |
Riesling B. |
|
50 |
Sangiovese N. |
|
51 |
Sauvignon B. |
|
52 |
Semillon B. |
|
53 |
Syrah N. |
|
54 |
Tannat N. |
|
55 |
Tempranillo N. |
|
56 |
Traminer Aromatico Rs. |
|
57 |
Trebbiano Toscano B. |
|
58 |
Vermentino B. |
|
59 |
Vernaccia di S.Gimignano B. |
|
60 |
Viognier B. |
|
61 |
Zibibbo B. |
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62 |
Merlese N. |
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63 |
Marselan N. |
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64 |
Inzolia Nera N. |
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65 |
Lucignola N. |
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66 |
Orisi N. |
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67 |
Recunu B. |
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68 |
Usirioto N. |
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69 |
Vitrarolo N. |