Tipologia: DOCG
Regione: Piemonte
Provincia: Cuneo
Data aggiornamento: 11-02-2019
Categoria: Nessuna

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA “ROERO”


Approvato DOC con DPR 18.03.1985 (G.U.258 - 02.11.1985)

Approvato DOCG con DI 07.12.2004 (G.U. 301 - 24.12.2004)

Modificato con DM 23.03.2006 (G.U. 85 - 11.04.2006)

Modificato con DM 17.09.2010 (G.U. 237 - 09.10.2010)

Modificato con DM 30.11.2011 (G.U. 295 - 20.12.2011 - pubblicato nel sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP)

Modificato con DM 07.03.2014 (pubblicato nel sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP)

Modificato con DM 09.07.2014 G.U. 165 -18.07.2014 (pubblicato nel sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP)

Modificato con DM 20.02.2015 (pubblicato nel sito ufficiale Mipaaf - Qualità - Vini DOP e IGP)

Il disciplinare di cui al Provvedimento 29 maggio 2018, recante la proposta di modifica inviata alla Commissione UE per l’approvazione definitiva, è stato reso pienamente applicabile per la produzione dei relativi vini con l'emanazione del D.M. 13 luglio 2018 per consentire l’etichettatura transitoria, fino alla conclusione della procedura d’esame UE.

Con Comunicazione della Commissione europea 25 aprile 2022 è stata pubblicata la domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP Roero, le cui modifiche sono state approvate con Regolamento di esecuzione (UE) 18 ottobre 2022, n. 2022/2044. In ordine all'approvazione delle modifiche del disciplinare di produzione della DOP dei vini Roero, vedi anche il Comunicato 21 novembre 2022.

 


Articolo 1

Denominazione e vini

1. La denominazione di origine controllata e garantita “Roero” è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie e menzioni:


- Vini rossi, Categoria (1) Vino:

“Roero”

“Roero” riserva;
 

- Vini bianchi, Categoria (1) Vino

“Roero” o “Roero” Arneis

“Roero” riserva o “Roero” Arneis riserva
 

- “Roero” spumante o “Roero” Arneis spumante

Categoria (5) Vino spumante di qualità.

 

Articolo 2

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Roero” e “Roero” riserva sono ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica: vitigno Nebbiolo: minimo 95%;

possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 5% le uve provenienti da vitigni a bacca rossa non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte

2. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Roero” o “Roero” Arneis anche riserva e spumante sono ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi nell’ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

vitigno Arneis: minimo 95%;

possono inoltre concorrere congiuntamente o disgiuntamente, fino ad un massimo del 5%, le uve provenienti da vitigni a bacca bianca non aromatici idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.

 

Articolo 3

Zona di produzione delle uve

1. La zona di produzione delle uve comprende tutti i territori del “Roero” più idonei a garantire ai vini caratteristiche di cui al presente disciplinare di produzione.

Tale zona, in provincia di Cuneo, comprende per intero il territorio amministrativo del comune di: Canale, Corneliano d'Alba, Piobesi d'Alba, Vezza d'Alba ed in parte quello dei comuni di:

Baldissero d'Alba, Castagnito, Castellinaldo, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Pocapaglia, Priocca, S. Vittoria d'Alba, S. Stefano Roero, Sommariva Perno.

Tale zona è così delimitata: partendo dall'intersezione dei confini fra le province di Asti e Cuneo e fra il comune di Priocca e di Canale, la delimitazione segue a nord il confine provinciale tra Cuneo e Asti sino al bivio della frazione Gianoglio (quota 350) in territorio di Montà d'Alba. Si immette quindi sulla strada Provinciale per casc. Sterlotti e su quella per fraz. S. Vito che segue fino all'innesto con la strada statale del Colle di Cadibona (strada statale n. 29).

La delimitazione coincide con detta strada statale fino al ponte sul rio Rollandi, poi seguendo la corrente giunge alla confluenza del rio Rollandi con il rio Prasanino. Risale il rio Prasanino, tocca quota 303 e successivamente quota 310; segue la strada provinciale verso Madonna delle Grazie toccando le quote 315, 316 e 335 casc. Perona, cade; indi percorre a nord la carreggiabile del rio Campetto che segue fino all'intersezione con la provinciale Valle San Lorenzo-Santo Stefano Roero a quota 313.

Risale la strada per Santo Stefano Roero sino a incontrare la carreggiabile per casc. Beggioni che segue passando per casc. Molli (quota 376) sino al rio Prella. Discende detto rio per raggiungere e quindi risalire la carrareccia che passa per casc. Furinetti e Audano (quota 381) fino a raggiungere quota 336. Superata la provinciale del Roero prosegue la valle Serramiana fino a quota 360. Imbocca la Strada per valle Canemorto (quota 362), che segue fino a Baldissero (quota 410).

La linea di delimitazione a ovest di Baldissero tocca le quote 402 e 394 e, seguendo il crinale, raggiunge il confine comunale tra Baldissero e Sommariva Perno a quota 417 che segue fino a quota 402.

Da quota 402 traversa Villa di Sommariva, percorre Bocche dei Garbine e Bocche della Merla per giungere a quota 429, sul confine comunale tra Pocapaglia e Sommariva Perno.

Traversa detto confine e in linea retta tocca le quote 422 e 408 e quindi per le Bocche della Ghia raggiunge S. Sebastiano (quota 391).

Di qui prosegue per la strada comunale di Pocapaglia, indi svolta a sinistra e, discendendo per il rio della Meinina, incontra e percorre il rio della Gera fino alla ferrovia Alba-Bra; prosegue a est per la suddetta ferrovia fino al confine tra i comuni di Monticello d'Alba e Alba, nei pressi di Piana Biglini.

Da questo punto la delimitazione percorre a nord i confini comunali tra Monticello d'Alba e Alba, Corneliano d'Alba e Alba, Piobesi d'Alba e Alba, Piobesi d'Alba e Guarene, Corneliano d'Alba e Guarene sino a incontrare la strada provinciale S.P.10, risale detta provinciale fino ad incontrare la Strada Regionale 29 risale detta strada regionale verso nord fino a incontrare e percorrere i confini comunali di Corneliano d’Alba e Guarene sino a incontrare la strada provinciale SP 171.

Da questo punto la delimitazione risale detta provinciale raggiungendo l'abitato di Guarene, attraversa il concentrico e si immette sulla strada comunale di S. Stefano passando per quota 288, quindi percorre la strada vicinale Maso e la strada vicinale del Morrone per Cà del Rio (quota 165) sino a giungere alla strada Provinciale per Castagnito; discende detta provinciale sino a Incontrare la strada comunale S. Carlo della Serra; passando per quota 214 si immette sulla strada comunale S. Pietro fino all'abitato della fraz. Moisa.

Da questo punto la delimitazione segue a ovest strada comunale della Moisa per immettersi sulla strada comunale di S. Maria fino in prossimità della chiesa di S. Maria a quota 196. Da questo punto la delimitazione segue la strada comunale del cimitero, si immette sulla strada comunale Leschea passando per quote 200 e 193 per giungere a quota 244 e incontrare la strada provinciale Castellinaldo-Priocca-Magliano che percorre passando per quota 269 in prossimità di casc. S. Michele; percorre detta strada sino a incontrare la provinciale Magliano Alfieri-Priocca; da questo punto percorre a nord-est la strada provinciale per Priocca passando per fraz. S. Bernardo fraz. S. Vittore sino a quota 213 ove incontra la provinciale n. 2 (ex 231): indi percorre a nord-est la predetta provinciale n. 2 sino al bivio con la strada provinciale Priocca-Govone che percorre passando per fraz. S. Pietro e fraz. via Piana fino al cimitero di Govone. Di qui si immette a nord- ovest per breve tratto sulla comunale di Craviano in prossimita' di quota 253 per immettersi sulla comunale per Bricco Genepreto passando in prossimità di S. Rocco- casc. Monte Bertolo per raggiungere il confine Cuneo-Asti. Percorre a ovest detto confine provinciale fino all'intersezione dello stesso con i confini comunali di Priocca e Canale.



Articolo 4

Norme per la viticoltura

1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Roero” devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

2. In particolare, le condizioni di coltura dei vigneti devono rispondere ai requisiti esposti ai punti che seguono:

terreni: argillosi, calcarei, sabbiosi e loro eventuali combinazioni;

giacitura: collinare, sono esclusi i terreni di fondovalle, pianeggianti, umidi e non sufficientemente soleggiati;

esposizione: adatta ad assicurare un'idonea maturazione delle uve. Nel caso della tipologia vino rosso “Roero” e “Roero” riserva con l'esclusione del versante nord da -22,5° a +22,5° sessagesimali e in ogni modo unicamente quelle atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità. Nel caso della tipologia vino bianco “Roero” Arneis è consentita la coltivazione dei vigneti anche sui versanti esposti a nord, densità d'impianto: quelle generalmente usate in funzione delle caratteristiche peculiari delle uve e dei vini. I vigneti oggetto di nuova iscrizione o di reimpianto dovranno essere composti da un numero di ceppi ad ettaro, calcolati sul sesto d'impianto, non inferiore a 3.500;

forme di allevamento e sistemi di potatura: quelli tradizionali e comunque atti alla produzione di uve di qualità nelle quantità previste dal disciplinare;

è vietata ogni pratica di forzatura; è consentita l’irrigazione di soccorso.

3. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei vini a DOCG “Roero” ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente i seguenti:

vini resa uva t/ha

titolo alcolometrico volumico min. naturale

Roero (rosso)

8

12,00 % vol.

Roero (bianco)

10

10,50 % vol.

La denominazione di origine controllata e garantita “Roero” rosso e bianco, anche nella tipologia riserva, può essere accompagnata dalla menzione “vigna” purché tale vigneto abbia un'età d'impianto di almeno 3 anni.

Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata per la produzione dei suddetti vini con menzione vigna, ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle relative uve destinate alla vinificazione devono essere i seguenti:


     al terzo anno:

vini resa uva t/ha

titolo alcolometrico volumico min. naturale

Roero (rosso)

4,3

12,50 % vol.

Roero (bianco)

5,4

11,00 % vol.



al quarto anno:

vini resa uva t/ha

titolo alcolometrico volumico min. naturale

Roero (rosso)

5

12,50 % vol.

Roero (bianco)

6,3

11,00 % vol.



al quinto anno:

vini resa uva t/ha

titolo alcolometrico volumico min. naturale

Roero (rosso)

5,8

12,50 % vol.

Roero (bianco)

7,2

11,00 % vol.



al sesto anno:

vini resa uva t/ha

titolo alcolometrico volumico min. naturale

Roero (rosso)

6,5

12,50 % vol.

Roero (bianco)

8,1

11,00 % vol.



dal settimo anno:

vini resa uva t/ha

titolo alcolometrico volumico min. naturale

Roero (rosso)

7,2

12,50 % vol.

Roero (bianco)

9

11,00 % vol.


Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Roero” devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

4. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.

5. I conduttori interessati che prevedano di ottenere rese maggiori rispetto a quelle indicate dalla regione Piemonte, ma non superiori a quelle fissate dal precedente punto 3 dovranno tempestivamente, e comunque almeno 5 giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, mediante lettera raccomandata agli organi preposti al controllo, competenti per territorio, la data d'inizio delle operazioni, la stima della maggiore resa, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.

6. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela può fissare i limiti massimi di uva rivendicabile per ettaro inferiori a quelli previsti dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 5.

7. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le rappresentanze di filiera, vista la situazione del mercato, può stabilire la sospensione e/o la regolamentazione, temporanea, delle iscrizioni allo schedario viticolo con idoneità alla DOCG Roero per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

 

Articolo 5

Norme per la vinificazione

1. Le operazioni di vinificazione e l'eventuale invecchiamento obbligatorio dei vini “Roero” devono essere effettuate nei comuni il cui territorio è in tutto o in parte compreso nella zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nei comuni di Alba, Bra, Barbaresco, Barolo, Castiglione Falletto, Cherasco, Diano d'Alba, Grinzane Cavour, La Morra, Monchiero, Monforte d'Alba, Montelupo Albese, Neive, Novello, Roddi, Roddino, Serralunga d'Alba, Sinio, Treiso, Verduno in provincia di Cuneo.

2. È in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, su richiesta delle aziende interessate, di consentire, ai fini dell'impiego della denominazione di origine controllata e garantita “Roero” che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3, possano essere vinificate in stabilimenti situati nei territori delle province di Cuneo, Asti e Alessandria a condizione che dette aziende:

1) presentino richiesta motivata e corredata dal parere degli organi preposti;

2) dimostrino la tradizionalità di tali operazioni, previa attestazione degli organi competenti.

3. La resa massima dell'uva in vino finito non dovrà essere superiore a:

Vini resa uva/vino produzione max di vino

Roero (rosso)

70%

56 hl/ha

Roero (bianco)

70%

70 hl/ha


Per l'impiego della menzione «vigna», fermo restando la resa percentuale massima uva-vino di cui al paragrafo sopra, la produzione massima di vino l/ha ottenibile è determinata in base alle rese uva T/ha di cui all'art. 4 punto 3.

Qualora per i vini “Roero” tale resa superi la percentuale sopraindicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

4. Nella vinificazione e invecchiamento devono essere seguiti i criteri tecnici più razionali ed effettuate le pratiche enologiche atte a conferire al vino le migliori caratteristiche di qualità, ivi compreso l'arricchimento, secondo i metodi e i limiti riconosciuti dalla legislazione vigente.

5. I vini della denominazione Roero, con l’esclusione degli spumanti, devono essere sottoposti ai seguenti periodi di invecchiamento:

vini

durata

di cui min. mesi in legno

decorrenza

Roero (bianco) con menzione geografica

aggiuntiva

4

-

1° novembre dell’anno di raccolta delle uve

Roero riserva (bianco)

anche con menzione

geografica aggiuntiva

16

-

1° novembre dell’anno

di raccolta delle uve

Roero (rosso)

20

6

1° novembre dell’anno

di raccolta delle uve

Roero riserva (rosso)

32

6

1° novembre dell’anno

di raccolta delle uve


Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

- Roero (bianco), con menzione geografica aggiuntiva: dal 1° marzo del primo anno successivo alla raccolta delle uve;

- Roero riserva (bianco), anche con menzione geografica aggiuntiva: dal 1° marzo del secondo anno successivo alla raccolta delle uve;

- “Roero” (rosso), anche con menzione geografica aggiuntiva: dal 1° luglio del secondo anno successivo alla raccolta delle uve;

- “Roero” riserva (rosso), anche con menzione geografica aggiuntiva: dal 1° luglio del terzo anno successivo alla raccolta delle uve.

6. È consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino rosso “Roero” più giovane a vino rosso “Roero” più vecchio o viceversa, anche se non ha ancora ultimato il periodo di invecchiamento obbligatorio.

È consentita a scopo migliorativo l'aggiunta, nella misura massima del 15%, di vino bianco “Roero” Arneis più giovane a vino bianco “Roero” Arneis più vecchio o viceversa.

La elaborazione del vino “Roero” spumante deve avvenire entro la zona di vinificazione prevista dal presente articolo.

7. All’atto della certificazione, trascorso il tempo di invecchiamento come stabilito al precedente comma 5, il produttore può fare esplicita richiesta della tipologia “riserva”.

 

Articolo 6

Caratteristiche al consumo

1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita “Roero” e “Roero” riserva (rosso), anche con menzione vigna, all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rosso rubino o granato;

odore: caratteristico, fruttato, caratteristico, talvolta con sentori di frutta a bacca rossa, quali ciliegia, marasca, lampone, mora e ribes nero o note speziate, e con eventuale sentore di legno; sapore: asciutto, di buon corpo, armonico ed eventualmente tannico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 22,0 g/l.

2. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Roero” e “Roero” riserva (bianco), anche con menzione “vigna”, all’atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato;

odore: delicato, caratteristico, talvolta con profumi sottili ed eleganti che possono richiamare fiori bianchi e sentori di frutta fresca che vanno dalla mela alla pesca, alla nocciola, con eventuale sentore di legno;

sapore: secco, elegante, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo e:12,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,50g/l.

3. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita “Roero” spumante, all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: delicato, fruttato, fresco, con eventuali sentori di lievito, crosta di pane e vaniglia;

sapore: da brut nature a dolce; elegante e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

 

Articolo 7

Designazione e presentazione

1. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Roero” è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari.

2. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita “Roero” è consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non traggano in inganno il consumatore.

3. Nella designazione e presentazione dei vini Roero , la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dalla menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale a condizione che gli stessi toponimi o nomi tradizionali figurino nell’apposito elenco regionale di cui all’articolo 31, comma 10 della legge n. 238/2016, che detta menzione figuri nella denuncia delle uve e nei registri e nei documenti di accompagnamento, che i produttori interessati effettuino la vinificazione delle uve, la conservazione e l’imbottigliamento del vino in questione e che le predette operazioni di vinificazione e conservazione delle relative partite avvengano in recipienti separati.

La menzione “vigna” seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOCG Roero.

4.Nella designazione dei vini “Roero” la denominazione di origine controllata e garantita può essere accompagnata dal nome di una delle unità geografiche aggiuntive previste nell’elenco di cui all’allegato 2 del presente disciplinare, ai sensi della Art.29 comma 4 della legge 238/2016.

5. Nella designazione e presentazione dei vini “Roero”, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

 

Articolo 8

Confezionamento

1.I vini DOCG “Roero” devono essere immessi al consumo in bottiglie di forma tradizionale, corrispondenti ad una delle seguenti capacità in litri: 0,187; 0,25, 0,375; 0,50; 0,75; 1,00 ;1,5; 3; 4,5; 5; 6; 9; 12; 15; 18; 27; 30.

2. È vietato il confezionamento nelle bottiglie che possano trarre in inganno il consumatore o che siano comunque tali da offendere il prestigio del vino.

3. Per il confezionamento dei vini Docg “Roero” sono ritenuti idonei tutti i sistemi di chiusura previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria, con l’esclusione del tappo a corona e del tappo a vite interamente di plastica.

 

Articolo 9

Legame con l’ambiente geografico

A) Informazioni sulla zona geografica.

Il territorio del Roero si estende alla sinistra orografica del fiume Tanaro in un areale composto da 19 comuni ove vengono coltivati principalmente due vitigni: Il Nebbiolo e l’Arneis.

Il Roero è caratterizzato dalla formazione delle rocche che va messa in relazione a quel fenomeno geologico che prende il nome di "cattura del Tanaro", col quale si indica il cambiamento di percorso che tale fiume subì in conseguenza di un movimento della crosta terrestre. Questa particolare evoluzione ha portato alla formazione di strati alternati di sabbie, argille e calcare, che possono trovarsi miscelati in maniera diversa tra loro a seconda delle zone. I suoli di quest’area derivano pertanto dallo smantellamento e dal rimescolamento di strati sovrapposti di diversa provenienza, depositatisi in tempi remoti, sul fondo cristallino di un antico mare interno chiamato, successivamente, Golfo Padano.

La giacitura dei vigneti è collinare e l’esposizione nel caso dei vini rossi, è orientata a Sud ed esclude il versante a nord, mentre nei bianchi è consentita anche verso il Nord.

B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico.

La presenza di più combinazioni di terreni è determinante per i vini che arrivano da quest’area ove in presenza maggiore di sabbie si hanno vini freschi, eleganti e con profumi sottili mentre l’influenza dell’argilla incide sul colore e il calcare sulla finezza aromatica.

I vini rossi, nella categoria (1) Vino, sono prodotti con uve del vitigno Nebbiolo coltivato prevalentemente sui versanti esposti a Sud e ben adattato sui versanti più ripidi delle colline, nei terreni più magri e sabbiosi. Il terroir qui è il vero architetto che costruisce sin dalla nascita l’evoluzione e la maturazione degli acini dalla base fresca e delicata che, evolvendosi, donano un colore rosso rubino acceso e sempre vivace, con i suoi riflessi granati guadagnati nel tempo. Al naso si possono percepire sentori di frutta a bacca rossa, quali ciliegia, marasca, lampone, mora e ribes nero accompagnati talvolta da vellutati tannini o note speziate in particolare per le tipologie con menzione riserva o comunque posti in affinamento o invecchiamento.

I vini del Roero, nelle categorie Vino (1) e Vino spumante di qualità (5), sono prodotti con le uve a bacca bianca del vitigno Arneis coltivato sia sui versanti esposti a Sud, che nelle zone più fresche verso il Nord. Le uve Arneis beneficiano in questo territorio delle arenarie siccitose del Roero, terreni soffici e permeabili dove gli strati sabbiosi sono inframmezzati da marne, grazie ai quali i vini acquistano profumi sottili ed eleganti che possono richiamare fiori bianchi o frutti freschi quali mela, pesca o nocciola. Gli spumanti, grazie alle caratteristiche del vitigno Arneis che si esprime al meglio in questi terreni, risultano delicati, fruttati, freschi, di buona acidità favorita dalle escursioni termiche e dalle giaciture dei vigneti orientati anche verso aree più fresche.

C) Interazione causale fra gli elementi della zona geografica (fattori naturali ed umani) e la qualità e le caratteristiche del prodotto essenzialmente attribuibili all’ambiente geografico. I vitigni tradizionalmente presenti nella zona, Arneis e Nebbiolo, fanno profondamente parte della cultura dei produttori del Roero. In particolare, dal punto di vista del legame storico-culturale, l’origine del nome Arneis, vitigno coltivato sulle colline del Roero fin dal 1400, pare da attribuirsi alla consuetudine dei produttori della zona di accomunare il carattere di questo vino bianco al termine dialettale usato per descrivere una persona dal carattere scontroso, poco affidabile, irascibile. Altre fonti, invece, lo riconducono al termine renexij, con cui nel XV secolo si indicava il vitigno Arneis, dal nome del bric Renesio posto alle spalle del paese di Canale.

Il territorio del Roero è caratterizzato da versanti molto ripidi e scoscesi che richiedono molte attenzioni e molto lavoro; pertanto, è stata importante la determinazione dei viticoltori che, in terreni così disagevoli, con grande impegno, hanno acquisito le competenze e la perizia per la gestione ottimale di tutte operazioni che si svolgono nei vigneti fino alla raccolta delle uve.

Inoltre, i produttori hanno nel tempo sempre di più affinato le tecniche vitivinicole, utilizzando gli studi di zonazione dei terreni più idonei, per orientamento e composizione, escludendo i terreni di fondovalle, pianeggianti, umidi e non sufficientemente soleggiati, allo scopo di garantire la qualità dei vini prodotti. Altro fattore importante è la consolidata competenza dei produttori nell’affinamento e nell’invecchiamento dei vini, anche in legno, in particolare nelle tipologie con menzione riserva, che permette di produrre vini rossi eleganti, con vellutati tannini, con sentori di spezie e colore fino al granato, mentre nei bianchi si conservano note fresche e fruttate e colore dal giallo paglierino al giallo dorato. I vini spumanti sono prodotti con i requisiti previsti dalla vigente normativa per la categoria Vino spumante di qualità (5), all’odore si possono percepire note di lieviti, crosta di pane e vaniglia e vengono elaborati nelle versioni dal brut nature al dolce rappresentando al meglio la versatilità delle produzioni degli spumanti della DOCG Roero.


Articolo 10

Riferimenti alla struttura di controllo

VALORITALIA S.r.l.

Sede legale:

Via XXSettembre,98/G

00187- ROMA

Tel. +3906-45437975 mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sede operativa per l’attività regolamentata: Corso Enotria, 2/C – Ampelion 12051 - ALBA (CN)

Valoritalia S.r.l. è l’Organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’art. 64 della legge 12 dicembre 2016 n. 238, che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all’art. 19, par. 1, 1° capoverso, lettera b) e c), ed all’art. 20, par. 1, del Reg. UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della DOP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell’arco dell’intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 25, paragrafo 1, 2° capoverso. In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018 e e modificato con DM 3 marzo 2022 G.U. della Repubblica italiana n. 62 del 15 marzo 2022.



ALLEGATO 1

Elenco delle varietà di vite idonee alla coltivazione nella Regione Piemonte

Codice

Registro Varietà

Codice

Registro Varietà

14 Arneis B.

9 Aleatico N.

17 Avanà N.

18 Avarengo N.

19 Barbera N.

35 Bonarda N.

40 Brachetto N.

43 Cabernet Sauvignon

298 Chardonnay B.

379 Chatus N.

62 Ciliegiolo N.

69 Cortese B.

71 Croatina N.

73 Dolcetto N.

75 Doux D'Henry N.

78 Erbaluce B.

80 Favorita B.

88 Freisa N.

91 Gamay N.

100 Grignolino N.

363 Malvasia Nera Lunga N.

134 Malvasia di Casorzo N.

137 Malvasia di Schierano N.

146 Merlot N.

153 Moscato Bianco B.

158 Müller Thurgau B.

160 Nebbiolo N.

167 Neretto di Bairo N.

193 Pinot Bianco B.

194 Pinot Grigio G.

195 Pinot Nero N.

196 Plassa N.

210 Riesling Renano B.

209 Riesling Italico B.

218 Sangiovese N.

231 Syrah N.

248 Uva Rara N.

264 Vespolina N.

267 Albarossa N.

20 Barbera Bianca B.

269 Bussanello B.

42 Cabernet Franc N.

76 Durasa N.

113 Lambrusca di Alessandria N.

155 Moscato Nero di Acqui N.

362 Nascetta B.

166 Neretta Cuneese N.

309 Pelaverga N.

330 Pelaverga Piccolo N.

325 Quagliano N.

313 Ruché N.

221 Sauvignon B.

234 Timorasso B.

12 Ancellotta N.

230 Sylvaner Verde B.

238 Traminer Aromatico Rs.

370 Uvalino N.

373 Becuet N.

374 Rossese bianco B.

354 Ner d’Ala N.

271 Cornarea N.

299 Manzoni bianco B.

232 Teroldego N.

335 Petit verdot N.

346 Viognier B.

403 Gamba rossa N.

411 Slarina N.

413 Baratuciat B.

462 Malvasia Moscata B.

303 Passau N.

499 Montanera N.

491 Bragat rosa N.


Legenda:

N = nero; B = bianco; G = grigio; Rs = rosa

 

ALLEGATO 2

ELENCO UNITA’ GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE:

A. Riferite al nome di uno dei seguenti Comuni:

Baldissero d'Alba, Canale, Castagnito, Corneliano d'Alba, Govone, Guarene, Magliano Alfieri, Montà, Montaldo Roero, Monteu Roero, Monticello d'Alba, Piobesi d'Alba, Pocapaglia, Priocca, Santa Vittoria d'Alba, Santo Stefano Roero, Sommariva Perno, Vezza d'Alba.

B. Riferite al nome di una delle seguenti frazioni o località, la cui delimitazione particellare è riportata all’allegato 2B:

Costabella, Valmezzana, Anime, Ciriagno, Granmadre, Loreto, Madonna dei Cavalli, Mombeltramo, Mombirone, Mompellini, Monpissano, Montorino, Oesio, Patarun, Precetto, Rabini, Renesio, Renesio Incisa, Renesio Montorone, Renesio Valbellina, Rivetto, S.S.Trinità, Roncaglie, San Defendente, San Michele, San Vittore, Sant’Anna, Santa Margherita, Sru, Tanone, Volta, Cortine, Croera, San Quirico, Serra, Soarme, Trono, Baroni Incisa, Corchesi, Fontane, Leschera, Rocca Cerreto, San Carlo, San Salvario, Serra Zanni, Bricco della Quaglia, Cumignano, Reala, Surie, Val di Stefano, Monteforche, Peiroletto, Trinita’, Madernassa, Montebello, San Bernardo, Bric Bossola, Bric Valdiana, Bric del Medic, Caialupo, Corso, Lamonta’, Morinaldo, Parere, Piloni, Sterlotti, Tucci, Valteppe, Muschiavin, Sacargena, San Giacomo, San Rocco, Sicurana,Torre,Anime Nere, Bastia, Bric Nota, Bric Rossino Vadonia, Bricco Braida,Canton Sandri, Ciabot San Giorgio, Gaiuccio, Occhetti, Occhetti Castelletto, Occhetti San Pietro, Occhetti Violi, Prachiosso, San Michele, San Vincenzo, Sanche, Serra Lupini, Casa’, La Valle, Malapessina, Roncaglie, Bric Paradiso, Bricco di Piovesi, Buonagiunta, Canorei, Garbiano, Montiglione, Rivera, Sassonio, Bricco delle Passere, Montalbano, Mormore, Sanbod, Vis Pautass, Betlemme, Bric Mortariolo, Bricco Genestreto, Cascinotto, Castellero, Madonna delle Grazie, Sabbione, San Silverio, Varinera, Coste Anforiano, Scorticato, Gorrini, Le Coste, Madonna delle Grazie, Monfriggio, Reina, San Grato, Sant’Antonio, Loghero, Tavolato Colla, Crocetta, Rurey, Pioiero, Torion, Valmaggiore



ALLEGATO 2B

Delimitazione delle Unità geografiche aggiuntive riferite a frazioni o località (particelle catastali)