Tipologia: DOC
Regione: Veneto
Provincia: Verona, Vicenza
Categoria: Nessuna

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CONSOLIDATO DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DEI VINI "ARCOLE".

 

Approvato con D.M. 04.09.2000 (G.U. 214 - 13.09.2000)

Modificato con D.M. 02.11.2006 (G.U. 267 - 16.11.2006)

Modificato con D.M. 30.11.2011 (G.U. 295 - 20.12.2011 e pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf - Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Modificato con D.M. 07.03.2014 (pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf - Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)

Con Comunicato 20 giugno 2019 è stata pubblicata la proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata dei vini "Arcole".

Con Decreto 25 luglio 2019 sono state approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della DOC "Arcole". Vedi anche la Comunicazione della Commissione europea 13 dicembre 2019 di approvazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzione.

Con Comunicato 14 marzo 2023 è stata pubblicata la modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOC) dei vini «Arcole». Le modifiche ordinarie di cui alla predetta proposta sono state approvate con Decreto 3 luglio 2023. Per la pubblicazione della comunicazione di approvazione della modifica ordinaria al disciplinare di produzione, si veda la Comunicazione della Commissione europea 25 ottobre 2023 (v. anche il Comunicato 9 novembre 2023 del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste).

Per il riconoscimento del Consorzio volontario per la tutela dei vini Arcole DOC, vedi il Decreto 22 marzo 2012. L'incarico al Consorzio è stato confermato con Decreto 7 settembre 2015 e, successivamente, con Decreto 12 dicembre 2018.




Art. 1

Denominazione e vini

La denominazione di origine controllata «Arcole» è riservata ai vini che corrispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, per le seguenti tipologie:

«Arcole» bianco (anche nelle versioni passito, frizzante e spumante);

«Arcole» rosso;

«Arcole» rosato (anche nelle versioni frizzante);

«Arcole» seguito da uno dei nomi di vitigno: Pinot grigio (anche in versione rosato), e anche con la menzione «superiore», Garganega, Chardonnay (anche in versione frizzante) Merlot;

«Arcole» nero.

La menzione «riserva» è riservata alle tipologie «Arcole» rosso, «Arcole» Merlot e «Arcole» nero.

 

Art. 2

Base ampelografica

1. I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» Pinot grigio, Chardonnay, Garganega e Merlot devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti coltivati, in ambito aziendale, con i corrispondenti vitigni per almeno l'85%. Possono concorrere, fino a un massimo del 15%, le uve di altri vitigni di colore analogo idonei alla coltivazione per le Province di Vicenza e Verona.

2. Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» bianco (anche nelle versioni passito, frizzante e spumante) è ottenuto dalle seguenti varietà provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, nella seguente composizione:

Garganega per almeno il 50%. Possono concorrere fino ad un massimo del 50% le uve di altri vitigni di colore analogo idonei alla coltivazione per le Province di Vicenza e Verona.

3. Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» rosso, «Arcole» rosato e «Arcole» nero, è ottenuto dalle seguenti varietà, provenienti dai vigneti di un unico ambito aziendale, nella seguente composizione: Merlot per almeno il 50%, altre varietà a bacca nera, non aromatiche, idonei alla coltivazione per le Province di Vicenza e Verona fino a un massimo del 50%.

 

Art. 3

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» comprende:

Provincia di Verona: l'intero territorio amministrativo dei Comuni di: Arcole, Cologna Veneta, Albaredo d'Adige, Zimella, Veronella, Zevio, Belfiore d'Adige, e, parzialmente, il territorio amministrativo dei Comuni di Caldiero, San Bonifacio, Soave, Colognola ai Colli, Monteforte, Lavagno, Pressana, Vago e San Martino Buon Albergo;

Provincia di Vicenza: gli interi territori amministrativi dei Comuni di Lonigo, Sarego, Alonte, Orgiano, Sossano e Rovereto di Guà.

L'area è così delimitata: a partire dal km 322 della strada statale il limite segue verso ovest la suddetta strada in direzione di Caldiero intersecando il territorio comunale di Soave e Colognola ai Colli, per piegare a sud seguendo l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 e ritornando verso nord sulla strada statale 11. Da qui il limite prosegue verso ovest lungo la strada statale 11 fino ad incrociare in territorio di Lavagno l'autostrada Serenissima che segue in Comune di San Martino Buon Albergo, fino alla località Mulino Vecchio, da qui continua verso sud lungo il confine comunale di San Martino Buon Albergo fino in prossimità della località Pontoncello dove segue il confine del Comune di Zevio per tutto il suo sviluppo a sud del paese e raggiungendo a Porto della Bova il confine comunale di Belfiore; lo segue lungo l'Adige verso Albaredo fino alla località Moggia. Da qui si dirige verso est lungo il confine comunale di Albaredo fino a raggiungere il confine comunale di Veronella in località Boschirolle e da qui proseguendo lungo il Dugale Anson per dirigersi verso nord alla località Gallinara, quindi di nuovo ad est lungo il Dugale Gatto per raggiungere verso nord il confine comunale di Cologna Veneta. La delimitazione segue quindi il confine comunale di Cologna Veneta passando per la località Pra fino a congiungersi col confine comunale di Pressana sul fiume Fratta che segue la direzione sud-est oltrepassando la strada ferrata in disarmo e la località Ponte Rosso.

Prosegue lungo tale linea fino ad incontrare il confine comunale fra Pressana e Minerbe; percorre quindi tale delimitazione fino a collegarsi con il confine provinciale padovano in località Rovenega. Si dirige quindi lungo questo confine provinciale delimitando prima la via Rovenega, poi la via Argine Padovano, quindi via Argine Padovano, entrando nel Comune di Rovereto di Guà, oltrepassa la località Caprano fino ad incontrare il fiume Guà. Il limite prosegue quindi lungo il fiume Guà in direzione nord-ovest fino ad intersecare il confine comunale fra Rovereto di Guà e Cologna Veneta in località Boara. Da qui viene seguito il confine del Comune di Cologna verso est fino alla località Salboro, dirigendosi quindi verso nord-ovest, lungo il confine provinciale con Vicenza sino presso S. Sebastiano e passando dalla località Orlandi e proseguendo a nord fino allo scolo Ronego ed al confine del Comune di Orgiano. Da qui lungo lo scolo Alonte il limite si dirige verso est passando per Case Como per raggiungere il confine comunale di Sossano passando per la località Pozza fino al Ponte Sbuso. Da qui si dirige a nord passando per la località Termine, quindi Ponte Mario fino a raggiungere lo scolo Fiumicello e da qui dirigendosi per breve tratto verso nord e quindi verso est, sempre lungo il confine comunale di Sossano, passando per la località Campagnola e quindi alla località Pozza. Da qui il confine ridiscende verso sud passando dalla località Fontanella, quindi Pontelo fino al confine comunale di Orgiano che segue verso nord lungo lo scolo Liona, per piegare a est passando dalla località Dossola fino al confine comunale di Alonte che segue per breve tratto verso nord fino al confine comunale di Lonigo per Ca Bandia fino alla località Ciron per poi dirigersi verso sud-est e presso il monte Crearo si congiunge col confine comunale di Sarego che segue verso nord passando per la località Giacomelli raggiungendo infine il fiume Bredola che costeggia verso sud-est per poi continuare verso nord passando per la località Canova e Navesella. Da qui il confine comunale di Sarego prosegue verso est passando per la località Frigon basso e la località Muraro dove si ricongiunge al confine comunale di Lonigo. Questo viene seguito verso nord fino alla ferrovia Milano-Venezia che costeggia fino alla località Dovaro per poi proseguire a nord e piegare verso est in prossimità della strada statale 11, passando raggiungendo il confine comunale di San Bonifacio in località Fossacan. Da qui la delimitazione continua verso nord lungo il confine provinciale tra Verona e Vicenza fino alla strada statale 11 a Torri di Confine e continuare verso nord fino all'autostrada Serenissima. Questa viene seguita verso ovest intersecando il torrente Aldegà ed entrando in Comune di Monteforte per proseguire sempre lungo l'autostrada fino alla strada per San Lorenzo che segue verso sud fino a raggiungere la strada statale 11 vicino al ponte sul torrente Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio. La strada statale 11 viene seguita infine verso ovest fino al punto di partenza al km. 322.

 

Art. 4

Norme per la viticoltura

Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I terreni devono presentare composizione argillosa o argilloso-sabbiosa o sabbiosa.

Sono pertanto da considerarsi esclusi quelli ubicati in terreni di natura torbosa, limosa o eccessivamente umidi e fertili.

Le viti devono essere allevate esclusivamente a spalliera semplice o doppia, ad esclusione della varietà Garganega per la quale è consentito l'uso della pergola nelle sue varie forme. E' fatto obbligo nella conduzione delle pergole la tradizionale potatura, a secco ed in verde, che assicuri l'apertura della vegetazione nell'interfila.

E' fatto obbligo per tutti vigneti piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare, qualsiasi sia la varietà coltivata, prevedere un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500, ad esclusione della varietà Garganega per la quale il numero di ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.000. I sesti d'impianto, le forme d'allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' tuttavia consentita l'irrigazione di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata delle varietà di viti destinate alla produzione dei vini di cui all'art. 2 e i rispettivi titoli alcolometrici volumici naturali minimi sono i seguenti:

Vitigno

Prod. max.
uva/ha Ton

Titolo alc. vol. nat.
minimo % vol

Garganega

18

9.50

Pinot grigio

15

9.50

Chardonnay

18

10.00

Merlot

16

10.00

Pinot grigio superiore

13 10.00


Per la produzione massima ad ettaro e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini delle tipologie «Bianco» (anche nelle versioni passito, frizzante e spumante) e «Rosso» e «Rosato» (anche nella versione frizzante), si fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna delle varietà che le compongono.

Le uve destinate alla produzione delle tipologie Rosso, Merlot, devono avere un titolo alcolmetrico volumico naturale minimo di 11,00% e una produzione di uva di 16 ton per ettaro.

Le uve destinate alla produzione della tipologia «Arcole» nero devono avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% e una produzione di uva di 16 ton per ettaro.

Le uve dei vini destinati alla produzione dei vini spumanti potranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% rispetto a quello sopra specificato, purchè la destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga espressamente indicata nella denuncia annuale delle uve.

In annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli è ammessa, con provvedimento della Regione Veneto, adottato secondo le procedure ai sensi della legge n. 238/2016, art. 35, comma 1, la riduzione del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini di cui alla presente denominazione. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uva ottenuti da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Arcole», devono essere riportati nei limiti di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermo restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La Regione Veneto con proprio decreto, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 238/2016, su proposta del consorzio di tutela, di anno in anno, prima della vendemmia può stabilire i limiti massimi di resa di uva ad ettaro, classificabile per la produzione dei vini destinati a produrre la denominazione di origine controllata «Arcole», inferiori a quelli fissati nel presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione immediata al Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e del turismo.

 

Art. 5

Norme per la vinificazione

Le operazioni di appassimento, di vinificazione delle uve e di invecchiamento obbligatorio dei vini destinati alla produzione della denominazione di origine controllata. «Arcole» devono essere effettuate nell'ambito delle Province di Verona e Vicenza.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche. E' consentito l'arricchimento, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, ad esclusione dei passiti.

E' consentita nell'elaborazione della tipologia Pinot grigio (anche nelle in versione rosato o ramato) e con la menzione «superiore» l'aggiunta di mosti o vini, anche di annate diverse, appartenenti alla medesima denominazione purchè a bacca bianca nel limite massimo del 15%, a condizione che il vigneto dal quale provengono le uve Pinot grigio impiegate nella vinificazione sia coltivato in purezza varietale o comunque che la presenza delle uve della varietà complementare non superi complessivamente tale percentuale.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non l'80%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine controllata. Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

I mosti ed i vini idonei alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Arcole» bianco nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare possono essere utilizzati per produrre vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative nazionali e comunitarie.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione dell'«Arcole» bianco, «Arcole» rosato e «Arcole» Chardonnay, nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, possono essere utilizzati per produrre vini frizzanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative nazionali e comunitarie.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione dell'«Arcole» bianco passito o «Arcole» passito può avvenire solo dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento naturale, per un periodo non inferiore ai due mesi, con l'ausilio di impianti di condizionamento ambientale purchè operanti a temperature analoghe a quelle riscontrabili nel corso dei processi tradizionali di appassimento. La resa massima dell'uva in vino per ottenere l'«Arcole» passito non deve essere superiore al 50%.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Arcole» nero può avvenire solo dopo un appassimento naturale di almeno trenta giorni per almeno il 50% delle uve, avvalendosi anche di sistemi e/o tecnologie che comunque non alterino le temperature rispetto al processo naturale. La resa massima dell'uva in vino per le uve destinate all'appassimento per ottenere l'«Arcole» nero non deve essere superiore al 45%.

I vini delle tipologie «Arcole» nero, «Arcole» passito non possono essere immessi al consumo prima del 1° novembre dell'anno successivo alla vendemmia.

La elaborazione dei vini spumanti e frizzanti deve avvenire solo all'interno del territorio della Regione Veneto.

 

Art. 6

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:


«Arcole» Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

odore: fine caratteristico, elegante;

sapore: asciutto, talvolta morbido e fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g\l;

estratto non riduttore minimo:16 g\l;


«Arcole» Chardonnay frizzante:

colore: giallo paglierino tendente, a volte al verdognolo, brillante;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5,5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 16 g/l;


«Arcole» Pinot grigio e «Arcole» Pinot grigio rosato anche con la menzione superiore:

colore: da giallo paglierino ad ambrato talvolta con riflessi ramati o rosati;

odore: delicato, caratteristico, fruttato;

sapore: asciutto, armonico, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11 % vol; 11,5 per la menzione superiore

acidità totale minima: 5 g\l (anche per la menzione superiore);

estratto non riduttore minimo:16 g/l;


«Arcole» Garganega:

colore: giallo paglierino;

odore: fine caratteristico, elegante; sapore: asciutto, talvolta morbido e fine;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g\l;

estratto non riduttore minimo:16 g\l;


«Arcole» Merlot:

colore: rosso rubino se giovane, tendente al granato se invecchiato;

odore: piuttosto intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5% vol e 12% vol nella versione riserva;

acidità totale minima: 4,5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 18 g\l e 22 g\l nella versione riserva;


«Arcole» bianco:

colore: giallo paglierino a volte tendente al verdognolo;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 4,5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g/l;


«Arcole» bianco spumante o «Arcole» spumante:

spuma: fine e persistente;

colore: giallo paglierino più o meno intenso;

odore: caratteristico, leggermente fruttato;

sapore: sapido, caratteristico, delicato, nei tipi extra brut, brut, extra dry, dry, abboccato e dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l;


«Arcole» rosso:

colore: rosso rubino;

odore: intenso e delicato;

sapore: asciutto di medio corpo e armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol e 12,00% vol nella versione riserva;

acidità totale minima: 4,5 g\l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g\l e 22,0 g/l nella versione riserva;


«Arcole» bianco frizzante o «Arcole» frizzante:

colore: giallo paglierino tendente talvolta al verdognolo brillante;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo, secco, abboccato o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g\l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g\l;


«Arcole» rosato:

colore: rosso rubino chiaro, brillante;

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g\l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l;


«Arcole» rosato frizzante:

odore: caratteristico con profumo intenso e delicato;

colore: rosso rubino chiaro;

sapore: di medio corpo, armonico, secco, abboccato o dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g\l;

estratto non riduttore minimo: 16,0 g\l;


«Arcole» bianco passito o «Arcole» passito:

colore: giallo dorato più o meno intenso;

odore: gradevole, intenso e fruttato;

sapore: amabile, dolce, vellutato, armonico di corpo con eventuale percezione di legno;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14,50% vol;

acidità totale minima: 5,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 24,0 g/l;


«Arcole» nero (anche nella versione riserva):

colore: rosso intenso con l'invecchiamento tendente al granato;

odore: caratteristico, accentuato, delicato;

sapore: pieno, vellutato, caldo, di buona struttura e persistenza;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 13,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 26,0 g/l;

 

Art. 7

Etichettatura designazione e presentazione

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» nelle varie tipologie, è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto» «selezionato» e similari. E' consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Per il vino Pinot grigio rosato, il riferimento al colore può essere indicato anche con i suoi sinonimi di seguito elencati:

Ramato;

Blush;

Rosè;

Rosa.

I vini a denominazione di origine controllata «Arcole» rosso, Merlot e «Arcole» nero qualora vengano sottoposti ad un periodo di invecchiamento di almeno due anni, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva di «riserva».

Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Nella presentazione e designazione della tipologia «Arcole» bianco passito, «Arcole» bianco spumante, «Arcole» bianco frizzante, «Arcole» rosso, può essere omesso il riferimento al colore. Le menzioni facoltative esclusi i marchi e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione di origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Arcole» con vitigno può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguito dal corrispondente toponimo, che la vinificazione, elaborazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri, sia nei documenti di accompagnamento.

 

Art. 8

Confezionamento

Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a 12 litri chiuse con tappo raso bocca, vite a vestizione lunga e vetro a T. E' consentito altresì l'uso dei contenitori alternativi al vetro costituiti da un otre in materiale plastico pluristrato di polietilene e poliestere racchiuso in un involucro di cartone o di altro materiale rigido, nei volumi non inferiori a 2 litri.

Il vino a denominazione di origine controllata «Arcole» spumante deve essere immesso al consumo solo nelle tradizionali bottiglie di vetro fino a 9 litri. Tuttavia, per le bottiglie di capacità fino a 0.200 litri è consentito anche l'uso del tappo a vite, eventualmente con sovratappo a fungo, oppure a strappo in plastica.

 

Art. 9

Legame con l'ambiente geografico

a) Specificità della zona geografica

Fattori storici e umani

La doc «Arcole» prende il nome da uno dei comuni che ricadono nell'ambito della denominazione. Il Comune di Arcole, infatti, sia per la localizzazione geografica al centro del comprensorio, sia per lo specifico interesse produttivo che per l'importante bagaglio storico legato alle campagne napoleoniche che tanto hanno segnato la vita e la storia di questa zona, è il punto di riferimento di tutto il comprensorio. Uno dei simboli più significativi è il ponte sul torrente Alpone e l'obelisco commemorativo del confronto tra gli eserciti francesi e austriaci tra il 15 e il 17 novembre 1796. Oggi questo ponte può essere ritenuto il simbolo dell'«Arcole» Doc perchè esprime la tradizione e l'intimo orgoglio di questa terra. Qui la diffusione della vite ha certamente più di 2000 anni, grazie anche alle due vie di comunicazione che rendevano appetibile l'area alla colonizzazione romana: l'Adige (via fluviale) e la Porcilana (via stradale), ma avrà nel Medioevo nuovo vigore. La possibilità del trasporto del vino proveniente dalle zone attorno ad Arcole, contribuiva ad espandere ovunque la coltura della vite. Tutta la zona dell'«Arcole» veniva indicata con il toponimo di Fiumenovo, che si identifica con gran parte della piattaforma alluvionale dove un tempo erano diffusi boschi e sterpaglie insieme a laghetti. Negli inventari delle proprietà e nei singoli documenti di donazione, di affitto e di compravendita, sono immancabili i riferimenti al vino e alla sua produzione sviluppata dalla rete di abbazie quali San Pietro di Villanova e Lepia. Le viti furono tenute in grande considerazione anche dalla Repubblica di Venezia. Il Colognese, compreso nella zona dell'Arcole, è stato, per la Repubblica Veneziana, una terra prediletta molto legata alla città lagunare, forniva in abbondanza vino, granaglie e canapa, di cui i veneziani non potevano fare a meno. La DOC «Arcole» viene riconosciuta nel 2000 con decreto ministeriale 4 settembre 2000 - Gazzetta Ufficiale n. 214 del 4 settembre 2000, per raccogliere questo rilevante patrimonio di storia e di viticoltura e per qualificare ulteriormente un importante territorio di grande tradizione tra le Province di Verona e Vicenza. La particolarità di questo territorio è il terreno limoso sabbioso che conferisce ai vini caratteristiche uniche. Con la necessità di gestire e valorizzare questo importante momento di trasformazione ed evoluzione produttiva, è nato l'8 febbraio 2001 il consorzio di tutela. L'evoluzione della viticoltura in questo areale è tipica di una viticoltura da pianura caratterizzata tradizionalmente da forme di allevamento piuttosto espanse con vitigni di diversa origine. Solo le professionalità degli operatori nel corso degli ultimi anni hanno permesso di selezionare le varietà che meglio di altre si esprimono in questo areale. Sono stati selezionati i suoli migliori e sono stati adottati sistemi di impianto di nuova concezione proprio per esaltare al meglio le caratteristiche dei vini. I produttori hanno operato un'importante trasformazione del tessuto produttivo nel quale selezione, attenzione e competitività sono diventati valori caratterizzanti dell'azione dei viticoltori. Questi progressi sono stati stimolati e valorizzati dal sistema organizzativo proprio di questo territorio da sempre coordinato dalle cantine cooperative, strutture che oltre a generare valore, sanno indirizzare i produttori verso quei vitigni maggiormente apprezzati dal mercato. I produttori che hanno deciso di investire in questa zona puntano al rinnovamento in vigna, rivedendo forme di allevamento e densità di impianti, il tutto a vantaggio di una grande qualità dell'uva.

Fattori naturali

Il territorio si presenta uniformemente pianeggiante nella parte sud-occidentale, secondo i caratteri tipici di una pianura alluvionale, mentre la zona collinare inizia con il rilievo Motta a San Bonifacio e ad oriente con una parte dei Colli Berici. I terreni di pianura, vocati a vigna, sono quelli di natura prevalentemente «sabbioso-argilloso». Infatti, la pianura risulta morfologicamente movimentata dalla presenza di dossi, terrazzi e di scarpate con non più di una decina di metri di dislivello; i terreni sono profondi, talora dotati anche in maniera rilevante di sabbia. La morfologia del suolo di produzione del vino «Arcole» DOC può essere attribuita, sostanzialmente, ai fenomeni di erosione e di sedimentazione, legati principalmente ai fiume Adige e, secondariamente, ai corsi d'acqua locali. Questi terreni sono composti prevalentemente da depositi sabbiosi e secondariamente ghiaiosi; localmente, i depositi sabbiosi contengono percentuali variabili di limo. Le aree dove affiorano dossi limoso-sabbiosi, che si sviluppano in varie direzioni, corrispondono alle antiche divagazioni del fiume stesso. Mentre i depositi limosi di origine lessinea presentano una colorazione marron rossastra, i depositi limosi di origine atesina, invece, assumono una colorazione marron chiaro-nocciola. Nell'area vicentina della zona di produzione del vino «Arcole» DOC, il fiume Frassine avrebbe deposto, sopra i terreni formati nell'epoca quaternaria dal ghiacciaio Adige-Sarca, uno strato di terreno alluvionale colore rosso-scuro, derivante dal dilavamento di dolomie marnose, basalti, porfidi, calcari gessosi, ecc. L'area dell'«Arcole» DOC presenta un clima relativamente omogeneo di tipo continentale, con estati molto calde e afose e inverni rigidi e nebbiosi. Le temperature massime si collocano fra la seconda decade di luglio e la prima di agosto e le minime tra la prima e la terza decade di gennaio. L'escursione termica annua è abbastanza elevata, mentre la piovosità risulta contenuta anche se ben distribuita durante l'anno.

b) Specificità del prodotto

Pur essendo numerose le tipologie di vino previste nel disciplinare di produzione, possiamo per semplicità ricondurle quattro:

i vini bianchi sono caratterizzati da un colore giallo paglierino con riflessi verdognoli quando giovane e più dorati durante l'invecchiamento. I profumi sono eleganti e sottili soprattutto per i vigneti situati sui terreni più sabbiosi. Al gusto hanno corpo snello, fragrante, sapido ed aromatico, mai eccessivamente fruttati proprio per le caratteristiche dettate dal suolo e dall'ambiente;

i vini rossi hanno da giovani un colore rosso rubino intenso con tonalità tendenti al viola. Con l'affinamento il colore assume tonalità più granato. Il profumo è sempre intenso, con spiccate note di cacao, violette e lampone. Il sapore è generalmente asciutto, secco. Con l'invecchiamento aumentano la complessità e la sensazione di giusta morbidezza del vino;

vini rosati: il pinot grigio è una varietà che appartiene alla DOC sin dalla sua creazione, ma che ha acquisito un grande successo negli ultimi anni grazie alle spinte commerciali esterne. L'uva naturalmente produce vini di colore rosato se ottenuti con macerazione con le bucce, di colore più o meno intenso. All'olfatto vi sono note di piccola frutta rossa e floreale. Al sapore si presenta sapido anche con un leggero residuo zuccherino. I profumi sono eleganti e sottili soprattutto per i vigneti situati sui terreni più sabbiosi;

«Arcole» nero: si ottiene con l'appassimento del 50% delle uve. Il colore che passa dal rosso rubino con riflessi violacei al colore rosso rubino tendente al granato e, per quelli molto invecchiati, al granato. Il bouquet è articolato e complesso. Il corpo è ricco, con tannini morbidi di buona struttura e persistenza.

e) Legame causa effetto fra ambiente e prodotto

In un contesto pedologico alquanto variegato, è la componente limoso-sabbiosa a caratterizzare con più continuità questo territorio dando ai vini caratteristiche e riconoscibilità ben definite. I vini bianchi dei terreni più sabbiosi esprimono profumi eleganti e sottili, un'importante espressione aromatica e un moderato contenuto alcolico; essi manifestano il massimo della loro piacevolezza nei primi anni di vita. I vini rossi dei suddetti suoli, associati al clima molto caldo fra luglio e agosto, e ad una piovosità contenuta, esprimono vini di buona struttura ma in genere bisognosi di arrotondare il loro carattere con qualche anno in bottiglia.

Sono infatti le competenze specifiche dei produttori che permettono di ottimizzare i risultati enologici e di valorizzare al meglio le diverse varietà coltivate nell'area.

Per le tipologie «Arcole» nero e passito, il metodo tradizionale dell'appassimento e dell'affinamento utilizzato tradizionalmente dai produttori determina in modo significativo il risultato finale del vino. I vini come questi hanno un colore carico con tonalità violacee, il profumo diviene fruttato ed etereo. Il gusto è ampio, armonico, con sensazioni speziate e balsamiche perfettamente amalgamate alla presenza di tannini morbidi. Durante l'affinamento in bottiglia il colore evolve al classico granato e i profumi e le sensazioni retronasali assumono note eteree di frutta rossa sotto spirito.

 

Art. 10

Riferimenti alla struttura di controllo

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In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2018.