DISCIPLINARE DI PRODUZIONE CONSOLIDATO DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «BRACHETTO D'ACQUI» O «ACQUI»
Approvato DOC con D.P.R. 13.08.1969 (G.U. 282 - 07.11.1969)
Approvato DOCG con D.M. 24.04.1996 (G.U. 132 - 07.06.1996)
Modificato con D.M. 28.02.2011 (G.U. 61 - 15.03.2011)
Modificato con D.M. 30.11.2011 (G.U. 295 - 20.12.2011 e pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf - Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
Modificato con D.M. 07.03.2014 (pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf - Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP)
Modificato con D.M. 09.07.2014 (G.U. 165 - 18.07.2014)
A seguito della presentazione della domanda diretta ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione, con Decreto 19 luglio 2017 è stata autorizzata l'etichettatura transitoria della DOP "Brachetto d'Acqui" o "Acqui".
Con Comunicato 28 giugno 2019 è stata pubblicata la proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita "Brachetto d'Acqui" o "Acqui".
Con Decreto 7 agosto 2019 sono state approvate le modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della DOCG "Brachetto d'Acqui" o "Acqui".
Con la Comunicazione della Commissione europea 5 luglio 2019 (pubblicata in G.U.U.E. 5 luglio 2019, n. C 225) è stata pubblicata l'approvazione della modifica ordinaria. Vedi anche il Provvedimento 12 luglio 2019, recante le relative informazioni agli operatori del settore.
Per il riconoscimento del Consorzio tutela vini d'Acqui, vedi il Decreto 31 gennaio 2012. L'incarico al Consorzio è stato confermato con Decreto 5 febbraio 2015 e, successivamente, con Decreto 18 aprile 2018, con Decreto 4 giugno 2021 e, da ultimo, con Decreto 17 giugno 2024.
Art. 1.
Denominazione e vini
1. La denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» è riservata ai vini che rispondono ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
«Brachetto d'Acqui» o «Acqui»;
«Brachetto d'Acqui» o «Acqui» spumante;
«Brachetto d'Acqui» o «Acqui» passito.
Art. 2.
Base ampelografica
1. I vini di cui all'art. 1, nelle loro diverse tipologie, devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti per non meno del 97% dal vitigno Brachetto e per il restante 3% provenienti da vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Piemonte.
Art. 3.
Zona di produzione delle uve
1. Le uve destinate alla produzione dei vini a DOCG di cui all'art. 1 devono essere prodotte nella zona di produzione appresso indicata:
Provincia di Asti:
l'intero territorio dei seguenti Comuni: Vesime, Cessole, Loazzolo, Bubbio, Monastero Bormida, Rocchetta Palafea, Montabone, Fontanile, Mombaruzzo, Maranzana, Quaranti, Castel Boglione, Castel Rocchero, Sessame, Castelletto Molina, Calamandrana, Cassinasco, nonchè Nizza Monferrato limitatamente alla parte di territorio situato sulla destra del Torrente Belbo;
Provincia di Alessandria:
l'intero territorio dei seguenti Comuni: Acqui Terme, Terzo, Bistagno, Alice Bel Colle, Strevi, Ricaldone, Cassine, Visone.
Art. 4.
Norme per la viticoltura
1. Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a DOCG di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi idonei unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni marnosi siano di natura calcareo-argillosa.
2. I sesti d'impianto, le forme di allevamento (in controspalliera) ed i sistemi di potatura (corti, lunghi e misti) devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve o del vino.
3. Per i nuovi e futuri impianti, sono da intendersi idonei esclusivamente i vigneti con una densità di almeno 4.000 viti per ettaro.
4. E' vietata ogni pratica di forzatura. E' consentita l'irrigazione di soccorso.
5. Le rese massime di uva ad ettaro di vigneto in coltura specializzata, per la produzione dei vini di cui all'art. 1 ed i titoli alcolometrici volumici minimi naturali delle uve destinate alla vinificazione devono essere rispettivamente le seguenti:
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Vini |
Resa uve |
Titolo alcolometrico Vol. min. naturale |
|
«Brachetto d’Acqui» o «Acqui» |
8.000 |
10,00% vol. |
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«Brachetto d’Acqui» o «Acqui» spumante |
8.000 |
10,00% vol. |
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«Brachetto d’Acqui» o «Acqui» passito |
8.000 |
12,00% vol. prima dell’appassimento |
6. In caso di annata sfavorevole, che lo renda necessario, la Regione Piemonte fissa, con proprio decreto, di anno in anno prima della vendemmia, una resa inferiore a quella prevista dal presente disciplinare anche differenziata nell'ambito della zona di produzione di cui all'art. 3.
7. I conduttori interessati che prevedono di ottenere una resa maggiore rispetto a quella fissata dalla Regione Piemonte, ma non superiore a quella fissata dal precedente punto 5, dovranno tempestivamente, e comunque almeno cinque giorni prima della data d'inizio della propria vendemmia, segnalare, indicando tale data, la stima della maggiore resa, mediante lettera raccomandata agli organi competenti per territorio preposti al controllo, per consentire gli opportuni accertamenti da parte degli stessi.
8. Nelle annate favorevoli, i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono essere riportati nei limiti di cui sopra purchè la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti della resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.
9. Per tutte le tipologie di cui all'art. 1, con l'esclusione del Brachetto d'Acqui o Acqui passito, in annate particolarmente favorevoli la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni professionali di categoria, può aumentare sino ad un massimo del 20% la resa massima ad ettaro, fermo restante il limite massimo di 9,6 t/ha oltre il quale non è consentito ulteriore supero. L'utilizzo dei mosti ottenuti dai quantitativi di uva eccedenti la resa base delle 8 t/ha è regolamentata secondo quanto previsto al successivo art. 5.
10. Per tutte le tipologie di cui all'art. 1 con l'esclusione del Brachetto d'Acqui o Acqui passito la Regione Piemonte, su proposta del Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni professionali di categoria, può destinare una percentuale della resa massima stabilita, ad essere «bloccata» con l'utilizzo dei mosti ottenuti regolamentato secondo quanto previsto al successivo art. 5.
11. Nell'ambito della resa massima fissata in questo articolo, la Regione Piemonte su proposta del Consorzio di tutela sentite le organizzazioni professionali di categoria può fissare i limiti massimi di uva e/o mosti e/o vino rivendicabile per ettaro, tali che siano inferiori a quello previsto dal presente disciplinare in rapporto alla necessità di conseguire un miglior equilibrio di mercato. In questo caso non si applicano le disposizioni di cui al comma 7.
12. La Regione Piemonte, su richiesta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, vista la situazione di mercato, può stabilire la sospensione o regolamentazione temporanea delle iscrizioni allo schedario viticolo per i vigneti di nuovo impianto che aumentano il potenziale produttivo.
Art. 5.
Norme per la vinificazione
1. Le operazioni di appassimento delle uve, di ammostamento, di vinificazione, di presa di spuma, per la produzione dei vini di cui all'art. 1, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione così come delimitata dal precedente art. 3.
2. Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio della Regione Piemonte.
Limitatamente alle tipologie Brachetto d'Acqui o Acqui spumante con tenore zuccherino da extrabrut a demisec le operazioni di presa di spuma possono essere effettuate nel territorio amministrativo delle Regioni Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna e Val d'Aosta, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea.
3. Conformemente alla normativa dell'Unione europea e nazionale l'imbottigliamento od il condizionamento deve aver luogo nella zona di produzione di cui ai commi 1 e 2, per salvaguardare la qualità, la reputazione, garantire l'origine ed assicurare l'efficacia dei controlli.
Inoltre, a salvaguardia dei diritti precostituiti dei soggetti che tradizionalmente hanno effettuato l'imbottigliamento al di fuori dell'area di produzione delimitata, sono previste autorizzazioni individuali alle condizioni previste dalla normativa dell'Unione europea e nazionale.
4. La resa massima dell'uva in vino non dovrà essere superiore a:
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Vini |
Resa uva/vino |
Produzione max di vino litri |
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Brachetto d’Acqui o Acqui |
70% |
5.600 |
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Brachetto d’Acqui o Acqui spumante |
70% |
5.600 |
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Brachetto d’Acqui o Acqui passito |
45% |
3.600 |
Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, per le tipologie «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» e «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» spumante, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine; oltre detto limite di percentuale decade il diritto alla denominazione di origine per tutto il prodotto. Le stesse condizioni valgono per la tipologia «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» passito qualora la resa superi il 45% ma non il 50%.
5. I mosti ottenuti da quantitativi di uva eccedenti la resa di 8 t/ha, o da uve bloccate nell'ambito della resa massima stabilita in seguito a/ai provvedimento/i della Regione Piemonte di cui al precedente art. 4, sono bloccati sfusi e non possono essere utilizzati prima delle disposizioni regionali di cui al successivo comma.
6. La Regione Piemonte, con proprio/i provvedimento/i da assumere entro la vendemmia successiva a quella di produzione dei mosti interessati, su proposta del Consorzio di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria, conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di mercato, provvede a destinare tutto o parte dei quantitativi dei mosti eccedenti la resa di 8 t/ha o dei mosti bloccati nell'ambito della resa massima stabilita, alla certificazione a denominazione di origine controllata e garantita. In assenza di provvedimento/i della Regione Piemonte tutti i mosti sopra descritti oppure la parte di essi non interessata da provvedimento, sono classificati come mosto o mosto parzialmente fermentato, con tutti gli utilizzi consentiti dalle norme vigenti.
7. Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.
8. L'eventuale aumento del titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle partite di mosto o del vino destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1, deve essere ottenuto alle condizioni stabilite dalle normative comunitarie e nazionali.
9. Le partite destinate alla spumantizzazione da effettuarsi con il metodo della fermentazione naturale in autoclave od in bottiglia, devono essere ottenute da mosti e/o mosti parzialmente fermentati e/o vini aventi le caratteristiche di cui al presente disciplinare di produzione.
9.1. Il processo di lavorazione per la presa di spuma, per il prodotto «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» spumante non può avere una durata inferiore a mesi uno compreso il periodo di affinamento in bottiglia.
10. L'appassimento delle uve destinate alla produzione del vino a DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» passito può essere condotto sulla pianta e/o in ambienti atti a favorire le condizioni ottimali per la conservazione e l'appassimento.
11. E' vietata per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» la gassificazione artificiale parziale o totale.
12. Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» passito non può essere immesso al consumo prima del 1° ottobre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve.
Art. 6.
Caratteristiche al consumo
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:
«Brachetto d'Acqui» o «Acqui»:
colore: rosso rubino di media intensità e tendente al granato chiaro o rosato o rosè;
odore: caratteristico, molto delicato, talvolta fruttato e tendente allo speziato nella versione meno zuccherina;
sapore: delicato, caratteristico, da secco a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% di cui almeno il 5,00% in alcol svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l; estratto non riduttore minimo: 18 g/l.
Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», nella tipologia sopra descritta, all'atto dell'immissione al consumo può essere caratterizzato alla stappatura del recipiente da uno sviluppo di anidride carbonica proveniente esclusivamente dalla fermentazione che, conservato alla temperatura di 20° centigradi in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione non superiore a 2,5 bar;
«Brachetto d'Acqui» o «Acqui» spumante:
spuma: fine, persistente;
colore: rosso rubino di media intensità e tendente al granato chiaro o rosato o rosè;
odore: caratteristico, molto delicato, talvolta fruttato e tendente allo speziato nella versione meno zuccherina;
sapore: aroma muschiato, delicato, caratteristico, da extrabrut a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% di cui almeno il 6,00% in alcol svolto;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 17 g/l;
«Brachetto d'Acqui» o «Acqui» passito:
colore: rosso rubino di media intensità talvolta tendente al granato;
odore: aroma muschiato, molto delicato, caratteristico del vitigno Brachetto, talvolta con sentore di legno;
sapore: dolce, aroma muschiato, armonico, vellutato, talvolta con sentore di legno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 16,00% di cui almeno l'11,00% in alcol svolto;
zuccheri riduttori: minimo 50,0 g/l;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 20,0 g/l.
Art. 7.
Designazione e presentazione
1. Alla denominazione di origine controllata e garantita dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «riserva», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.
2. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.
3. Nella designazione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini di cui all'art. 1, con l'esclusione della tipologia spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.
4. Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» e «Brachetto d'Acqui» o «Acqui» spumante le indicazioni dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga della denominazione; inoltre dette indicazioni devono figurare con caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione.
Art. 8.
Confezionamento
1. I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 nelle tipologie non spumanti devono essere immessi al consumo nelle bottiglie corrispondenti ai tipi previsti dalla vigente normativa in materia.
E' vietato l'utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura:
tappo a corona;
tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico;
tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri nella parte a contatto con il vino.
Inoltre, è vietato per tali tipologie l'uso del tappo a fungo e della gabbietta.
2. I vini a denominazione di origine controllata e garantita di cui all'art. 1 nella tipologia spumante, devono essere confezionati nel caratteristico abbigliamento dello spumante e devono essere immessi al consumo in bottiglie aventi le seguenti capacità: litri 0,187 - 0,200 - 0,375 - 0,750 - 1,500 - 3,000 - 4,500 e 6,000.
E' vietato l'utilizzo dei seguenti dispositivi di chiusura:
tappo costituito in prevalenza da materiale plastico/sintetico;
tappo tecnico in sughero senza rondelle con granulometria superiore a 2 millimetri nella parte a contatto con il vino.
Per bottiglie aventi una capacità non superiore a 200 ml è consentito l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura ammessi dalla vigente normativa in materia.
Art. 9.
Legame con l'ambiente geografico
A) Informazioni sulla zona geografica
I vini a DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», nelle diverse tipologie, vengono prodotti in purezza utilizzando il vitigno Brachetto, dotato di un caratteristico e pregevole ventaglio aromatico. Le peculiarità che questa varietà conferisce alla denominazione DOCG «Brachetto d'Acqui» o «Acqui», sono in stretto legame con la sapiente conduzione del vigneto da parte del vignaiolo. La forma di allevamento più diffusa è il Guyot che, grazie ad una vigoria contenuta della pianta, esprime uve di altissima qualità. Grazie ad un produttore rispettoso della tradizione ma lungimirante quale Arturo Bersano, intorno agli anni cinquanta, mise a punto un Brachetto spumante vinificato in autoclave con metodo Charmat.
B) Informazioni sulla qualità o sulle caratteristiche del prodotto essenzialmente o esclusivamente attribuibili all'ambiente geografico
Le caratteristiche del «Brachetto d'Acqui» DOCG sono date principalmente dal territorio di produzione, l'Alto Monferrato. All'interno della zona di produzione, ripartita su ventisei comuni tra la Provincia di Asti ed Alessandria, si trovano terreni di composizione argillosa nella zona di Nizza Monferrato mentre nell'acquese vi è presenza di sabbia e limo. Queste caratteristiche influiscono nettamente ed in modo rilevante sulle sfumature olfattive delle uve prodotte e dei vini derivanti.
C) Descrizione dell'interazione causale fra gli elementi di cui alla lettera A) e quelli di cui alla lettera B)
La vocazione del territorio, intesa come particolare morfologia, caratteristiche climatiche, competenze e tradizioni vitivinicole, ha permesso di «selezionare» nel corso degli anni il vitigno che meglio si adatta all'ambiente stesso: il Brachetto.
Art. 10.
Riferimenti alla struttura di controllo
“Valoritalia s.r.l.”, con sede a Roma, Via XX settembre n. 98/G [1].
La società Valoritalia è l'organismo di controllo autorizzato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 64 della legge n. 238/2016 che effettua la verifica annuale del rispetto delle disposizioni del presente disciplinare, conformemente all'art. 19, paragrafo 1, 1° capoverso, lettere b) e c), ed all'art. 20, paragrafo 1, del regolamento UE n. 34/2019, per i prodotti beneficianti della IGP, mediante una metodologia dei controlli combinata (sistematica ed a campione) nell'arco dell'intera filiera produttiva (viticoltura, elaborazione, confezionamento), conformemente al citato art. 19, paragrafo 1, 2° capoverso.
In particolare, tale verifica è espletata nel rispetto di un predeterminato piano dei controlli, approvato dal Ministero, conforme al modello approvato con il decreto ministeriale 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2018.
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[1] Si veda il Decreto 22 luglio 2021, prot. n. 337790.